XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 293




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) non prevede, tra le materie devolute alla potestà legislativa esclusiva della regione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, che si realizzano anche con l'istituzione di aree naturali protette.
        Anzi, la tutela del patrimonio naturale neppure può considerarsi compresa tra le materie che l'articolo 4 dello Statuto rimette alla potestà legislativa concorrente della regione Sardegna, che subisce dunque, per tali aspetti, pesanti ed ingiustificate limitazioni della propria autonomia.
        Il sacrificio dell'autonomia regionale in un ambito così strettamente connesso alla fruizione del territorio da parte dei residenti appare in insanabile disarmonia con le altre previsioni del citato articolo 3 dello Statuto. Infatti, la competenza legislativa esclusiva della regione già sussiste relativamente alla caccia ed alla pesca (articolo 3, lettera i)), all'agricoltura, alle foreste, alle piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario (articolo 3, lettera d)), alle acque minerali e termali (articolo 3, lettera h)), agli usi civici (articolo 3, lettera n)). La ratio che aveva imposto tali scelte al legislatore del 1948 può essere individuata con facilità: la gestione del territorio, la disciplina e l'organizzazione delle attività che, per tradizione, lo riguardano, debbono essere necessariamente demandate all'autonomia regionale. Proprio per queste materie assumono maggiore rilievo le esigenze autonomistiche, ed emergono con più evidenza le ragioni che giustificano l'adozione dello Statuto speciale. Infatti, le particolari condizioni geografiche, e, tra queste, soprattutto l'insularità, e le purtroppo mai sopite istanze separatiste, opposte, anche di recente, ad ogni tentativo di disconoscere le peculiarità della Sardegna, impongono di lasciare alle autonome scelte dei residenti il rapporto con il territorio dell'isola.
        Un equilibrato e proficuo rapporto con il territorio comprende, ovviamente, anche la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, che con la presente proposta di legge costituzionale si propone pertanto di devolvere alla potestà legislativa esclusiva della Sardegna, modificando di conseguenza l'articolo 3 dello Statuto.
        Per ragioni di coerenza logica, si sarebbe dovuta operare questa scelta fin dal momento dell'emanazione dello Statuto, ma solo da pochi anni, mentre si diffondeva la sensibilità per i temi dell'ecologia, il legislatore si è avveduto della necessità di dettare apposite norme per preservare l'ambiente dal degrado. Del resto, il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, conferisce alle province di Trento e di Bolzano la potestà legislativa in materia di tutela del paesaggio (articolo 8, primo comma, numero 6), entro gli ampi limiti descritti dall'articolo 4.
        L'esigenza di riconoscere l'autonomia legislativa della Sardegna in relazione alla tutela del patrimonio naturale è poi più che mai pressante ed attuale, in quanto si discute della opportunità di istituire nell'isola una o più aree naturali protette, per conservare intatte e valorizzare le zone maggiormente suggestive e favorire il turismo ed altre attività economicamente redditizie.
        La creazione di tali aree protette comporterebbe però, secondo la legislazione statale vigente, l'imposizione di vincoli e di misure di salvaguardia, per limitare al minimo la presenza e l'intervento dell'uomo, trasformando così, radicalmente, i tradizionali sistemi di fruizione del territorio.
        Ebbene, in Sardegna restano insuperati la diffidenza ed il fastidio della popolazione verso un sistema di vincoli imposto dall'esterno, dall'alto, non indotto dalle consapevoli valutazioni dei residenti, primi e più diretti interessati alla tutela delle risorse naturali. Nella loro storia, gli abitanti dell'isola hanno sempre dimostrato di saper vivere pienamente integrati nell'ambiente circostante, ed avvertono come un ingerenza intollerabile l'intervento dello Stato che vorrebbe costituire le aree protette.
        Dunque, l'unica via per superare queste resistenze, giungendo finalmente ad individuare le zone dell'isola che devono essere protette e valorizzate, anche con l'imposizione di vincoli e limiti per le attività umane tradizionali, è quella di conferire alla regione Sardegna la potestà legislativa esclusiva in materia, in armonia con le altre previsioni dell'articolo 3 dello Statuto.




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