XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 293
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 3 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la
Sardegna) non prevede, tra le materie devolute alla potestà
legislativa esclusiva della regione, la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio naturale, che si realizzano
anche con l'istituzione di aree naturali protette.
Anzi, la tutela del patrimonio naturale neppure può
considerarsi compresa tra le materie che l'articolo 4 dello
Statuto rimette alla potestà legislativa concorrente della
regione Sardegna, che subisce dunque, per tali aspetti,
pesanti ed ingiustificate limitazioni della propria
autonomia.
Il sacrificio dell'autonomia regionale in un ambito così
strettamente connesso alla fruizione del territorio da parte
dei residenti appare in insanabile disarmonia con le altre
previsioni del citato articolo 3 dello Statuto. Infatti, la
competenza legislativa esclusiva della regione già sussiste
relativamente alla caccia ed alla pesca (articolo 3, lettera
i)), all'agricoltura, alle foreste, alle piccole
bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario
(articolo 3, lettera d)), alle acque minerali e termali
(articolo 3, lettera h)), agli usi civici (articolo 3,
lettera n)). La ratio che aveva imposto tali
scelte al legislatore del 1948 può essere individuata con
facilità: la gestione del territorio, la disciplina e
l'organizzazione delle attività che, per tradizione, lo
riguardano, debbono essere necessariamente demandate
all'autonomia regionale. Proprio per queste materie assumono
maggiore rilievo le esigenze autonomistiche, ed emergono con
più evidenza le ragioni che giustificano l'adozione dello
Statuto speciale. Infatti, le particolari condizioni
geografiche, e, tra queste, soprattutto l'insularità, e le
purtroppo mai sopite istanze separatiste, opposte, anche di
recente, ad ogni tentativo di disconoscere le peculiarità
della Sardegna, impongono di lasciare alle autonome scelte dei
residenti il rapporto con il territorio dell'isola.
Un equilibrato e proficuo rapporto con il territorio
comprende, ovviamente, anche la tutela e la valorizzazione del
patrimonio naturale, che con la presente proposta di legge
costituzionale si propone pertanto di devolvere alla potestà
legislativa esclusiva della Sardegna, modificando di
conseguenza l'articolo 3 dello Statuto.
Per ragioni di coerenza logica, si sarebbe dovuta operare
questa scelta fin dal momento dell'emanazione dello Statuto,
ma solo da pochi anni, mentre si diffondeva la sensibilità per
i temi dell'ecologia, il legislatore si è avveduto della
necessità di dettare apposite norme per preservare l'ambiente
dal degrado. Del resto, il testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, conferisce alle
province di Trento e di Bolzano la potestà legislativa in
materia di tutela del paesaggio (articolo 8, primo comma,
numero 6), entro gli ampi limiti descritti dall'articolo 4.
L'esigenza di riconoscere l'autonomia legislativa della
Sardegna in relazione alla tutela del patrimonio naturale è
poi più che mai pressante ed attuale, in quanto si discute
della opportunità di istituire nell'isola una o più aree
naturali protette, per conservare intatte e valorizzare le
zone maggiormente suggestive e favorire il turismo ed altre
attività economicamente redditizie.
La creazione di tali aree protette comporterebbe però,
secondo la legislazione statale vigente, l'imposizione di
vincoli e di misure di salvaguardia, per limitare al minimo la
presenza e l'intervento dell'uomo, trasformando così,
radicalmente, i tradizionali sistemi di fruizione del
territorio.
Ebbene, in Sardegna restano insuperati la diffidenza ed il
fastidio della popolazione verso un sistema di vincoli imposto
dall'esterno, dall'alto, non indotto dalle consapevoli
valutazioni dei residenti, primi e più diretti interessati
alla tutela delle risorse naturali. Nella loro storia, gli
abitanti dell'isola hanno sempre dimostrato di saper vivere
pienamente integrati nell'ambiente circostante, ed avvertono
come un ingerenza intollerabile l'intervento dello Stato che
vorrebbe costituire le aree protette.
Dunque, l'unica via per superare queste resistenze,
giungendo finalmente ad individuare le zone dell'isola che
devono essere protette e valorizzate, anche con l'imposizione
di vincoli e limiti per le attività umane tradizionali, è
quella di conferire alla regione Sardegna la potestà
legislativa esclusiva in materia, in armonia con le altre
previsioni dell'articolo 3 dello Statuto.