XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 277




        Onorevoli Colleghi! - In questi ultimi anni si è potuto constatare, nonostante gli sforzi compiuti dal Parlamento, l'inefficienza organizzativa delle attività trasfusionali del sangue umano e della produzione di plasmaderivati. La non ottimale organizzazione delle strutture trasfusionali nell'ambito delle singole regioni, le marcate differenze di fabbisogno ematico nelle diverse parti della Nazione e l'eccessiva burocratizzazione delle procedure, comportano una grande difficoltà nella collaborazione tra aziende sanitarie locali in vista di trasferimenti compensativi di eventuali eccedenze di sangue e di plasmaderivati. E' necessario pertanto rendere più flessibile l'impianto organizzativo, gestionale e decisionale attraverso una ridefinizione precisa e puntuale delle specifiche competenze di ciascuna istituzione e autorità di riferimento nelle attività di trasfusione e di produzione di emoderivati. Il fine è quello di evitare inutili ed erronee sovrapposizioni e commistioni di competenze di organi che, per poter operare al meglio, devono tenerle distinte.
        Inoltre, in diverse occasioni nelle passate legislature, la XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati ha evidenziato che la raccolta di plasma e di sangue a livello nazionale non arriva a coprire il fabbisogno interno e che, pertanto, una buona percentuale di quest'ultimo deve essere importato. Tutto ciò non ha fatto altro che evidenziare l'esigenza primaria del raggiungimento dell'autosufficienza a livello nazionale e regionale e della messa a punto di un efficace sistema compensativo tale da coprire il fabbisogno di sangue e di plasmaderivati in quelle regioni come la Sardegna, e non solo, che detengono il triste primato a livello nazionale. Oltre questi obiettivi, la presente proposta di legge intende garantire la massima sicurezza in tutte le fasi dell'attività trasfusionale e in particolare modo nel momento dell'importazione di prodotti ematici da altri Paesi, prevedendo per questo il rigoroso rispetto delle procedure previste nel capo IV (articoli 19 e 20) della presente proposta di legge.




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