XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 277
Onorevoli Colleghi! - In questi ultimi anni si è potuto
constatare, nonostante gli sforzi compiuti dal Parlamento,
l'inefficienza organizzativa delle attività trasfusionali del
sangue umano e della produzione di plasmaderivati. La non
ottimale organizzazione delle strutture trasfusionali
nell'ambito delle singole regioni, le marcate differenze di
fabbisogno ematico nelle diverse parti della Nazione e
l'eccessiva burocratizzazione delle procedure, comportano una
grande difficoltà nella collaborazione tra aziende sanitarie
locali in vista di trasferimenti compensativi di eventuali
eccedenze di sangue e di plasmaderivati. E' necessario
pertanto rendere più flessibile l'impianto organizzativo,
gestionale e decisionale attraverso una ridefinizione precisa
e puntuale delle specifiche competenze di ciascuna istituzione
e autorità di riferimento nelle attività di trasfusione e di
produzione di emoderivati. Il fine è quello di evitare inutili
ed erronee sovrapposizioni e commistioni di competenze di
organi che, per poter operare al meglio, devono tenerle
distinte.
Inoltre, in diverse occasioni nelle passate legislature,
la XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati ha
evidenziato che la raccolta di plasma e di sangue a livello
nazionale non arriva a coprire il fabbisogno interno e che,
pertanto, una buona percentuale di quest'ultimo deve essere
importato. Tutto ciò non ha fatto altro che evidenziare
l'esigenza primaria del raggiungimento dell'autosufficienza a
livello nazionale e regionale e della messa a punto di un
efficace sistema compensativo tale da coprire il fabbisogno di
sangue e di plasmaderivati in quelle regioni come la Sardegna,
e non solo, che detengono il triste primato a livello
nazionale. Oltre questi obiettivi, la presente proposta di
legge intende garantire la massima sicurezza in tutte le fasi
dell'attività trasfusionale e in particolare modo nel momento
dell'importazione di prodotti ematici da altri Paesi,
prevedendo per questo il rigoroso rispetto delle procedure
previste nel capo IV (articoli 19 e 20) della presente
proposta di legge.