XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 248




        Onorevoli Colleghi! - L'abrogazione della cosiddetta "gratuità del giudizio" nella precedente legislatura ha sollevato giustificate proteste. Infatti, con la legge 11 agosto 1973, n. 533, che ha introdotto un sistema processuale speciale per le controversie di lavoro e previdenziali, si era posta particolare evidenza, all'articolo 10 (recante la sostituzione dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319), sul fatto che il giudizio nelle controversie in materia di lavoro dovesse essere gratuito.
        La scelta del legislatore fu chiara nel senso di riconoscere che la piena libertà di fare valere un diritto avanti il giudice del lavoro è assicurata solo se il ricorso non comporta oneri economici.
        Ma vi sono particolari situazioni di debolezza nell'ambito delle controversie del lavoro che non sarebbero sottoposte alla magistratura del lavoro se il ricorso non fosse gratuito: si pensi ad esempio al recupero di retribuzioni non pagate da parte di imprese fallite.
        La legge 29 marzo 2001, n. 134, che dispone nuove regole sul gratuito patrocinio, uscendo da questa tematica, ha previsto all'articolo 23 l'abrogazione di una serie di norme antecedenti che sono state ritenute incompatibili, tra le quali l'articolo unico della citata legge n. 319 del 1958, come sostituito dall'articolo 10 della suddetta legge n. 533 del 1973.
        Tra le nuove disposizioni sul gratuito patrocinio e la tematica della gratuità degli atti nel processo del lavoro, non esiste l'incompatibilità che il legislatore sembra avere rilevato, tanto da fare pensare che il richiamo all'articolo unico citato rappresenti una vera e propria "svista".
        Alcuni giuristi hanno addirittura ritenuto che l'articolo 23 della legge n. 134 del 2001 possa essere interpretato nel senso che esso non abbia in effetti abolito la gratuità del processo del lavoro.
        Ad eliminare ogni dubbio è utile un intervento legislativo il quale chiarisca che gli atti del processo del lavoro sono ancora, nel nostro ordinamento, gratuiti.




Frontespizio Testo articoli