XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 248
Onorevoli Colleghi! - L'abrogazione della cosiddetta
"gratuità del giudizio" nella precedente legislatura ha
sollevato giustificate proteste. Infatti, con la legge 11
agosto 1973, n. 533, che ha introdotto un sistema processuale
speciale per le controversie di lavoro e previdenziali, si era
posta particolare evidenza, all'articolo 10 (recante la
sostituzione dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n.
319), sul fatto che il giudizio nelle controversie in materia
di lavoro dovesse essere gratuito.
La scelta del legislatore fu chiara nel senso di
riconoscere che la piena libertà di fare valere un diritto
avanti il giudice del lavoro è assicurata solo se il ricorso
non comporta oneri economici.
Ma vi sono particolari situazioni di debolezza nell'ambito
delle controversie del lavoro che non sarebbero sottoposte
alla magistratura del lavoro se il ricorso non fosse gratuito:
si pensi ad esempio al recupero di retribuzioni non pagate da
parte di imprese fallite.
La legge 29 marzo 2001, n. 134, che dispone nuove regole
sul gratuito patrocinio, uscendo da questa tematica, ha
previsto all'articolo 23 l'abrogazione di una serie di norme
antecedenti che sono state ritenute incompatibili, tra le
quali l'articolo unico della citata legge n. 319 del 1958,
come sostituito dall'articolo 10 della suddetta legge n. 533
del 1973.
Tra le nuove disposizioni sul gratuito patrocinio e la
tematica della gratuità degli atti nel processo del lavoro,
non esiste l'incompatibilità che il legislatore sembra avere
rilevato, tanto da fare pensare che il richiamo all'articolo
unico citato rappresenti una vera e propria "svista".
Alcuni giuristi hanno addirittura ritenuto che l'articolo
23 della legge n. 134 del 2001 possa essere interpretato nel
senso che esso non abbia in effetti abolito la gratuità del
processo del lavoro.
Ad eliminare ogni dubbio è utile un intervento legislativo
il quale chiarisca che gli atti del processo del lavoro sono
ancora, nel nostro ordinamento, gratuiti.