XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 229




        Onorevoli Colleghi! - L'economia della Regione siciliana continua a viaggiare, a grandi linee, ad un ritmo che - secondo le più aggiornate rilevazioni disponibili - non supera i due terzi della media nazionale e spesso si avvicina alla metà dei parametri delle regioni italiane maggiormente sviluppate.
        Sono sufficienti pochi dati:

            il reddito prodotto per abitante nel 1998 (fonte Istituto Tagliacarne) era pari al 64,8 per cento della media nazionale e al 50,3 per cento di quello della regione Lombardia;

            il consumo totale pro-capite di energia elettrica nel 1997 (fonte ENEL) non superava il 69 per cento della media nazionale e il 52 per cento del dato della regione Lombardia;

            il fatturato pro-capite nelle imprese con almeno 100 addetti nel 1997 (fonte ISTAT) variava dal 42,7 per cento al 70,1 per cento della media nazionale e dal 36,2 per cento al 62 per cento di quello della regione Lombardia, tendenzialmente in controtendenza rispetto alle classi dimensionali delle imprese.

        Inevitabili sono stati i riflessi cumulati sull'occupazione, con il seguente inevitabile strascico di malessere sociale:

            gli occupati nel 1997 (fonte ISTAT) coprivano poco più di un quarto della popolazione, contro il quasi 35 per cento della media nazionale; contemporaneamente, le persone in cerca di occupazione rappresentavano il 23,5 per cento della popolazione, a fronte della media nazionale del 12,1 per cento; esse pertanto si ragguagliavano in Sicilia ad oltre il 90 per cento degli occupati, a fronte di un sicuramente meno patologico 35 per cento dell'insieme nazionale.
        Possiamo ritenere pertanto assodato che la Sicilia versi in quelle condizioni, tanto di tenore di vita anormalmente basso, quanto di grave forma di sottoccupazione, che - anche ciascuna a sé sola considerata - sono in grado, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo dell'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, di rendere compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico del territorio.
        La presente proposta di legge, pertanto, è stata formulata in conformità alla disciplina comunitaria quale risulta dal citato articolo del Trattato e dalle comunicazioni in materia di aiuti regionali adottate dalla Commissione europea e propone una equilibrata serie di misure volte a correggere le più evidenti storture di una situazione che vede la Sicilia in primo luogo non beneficiare, nel modo che sarebbe dovuto e congruo, della propria natura di terra ricca di giacimenti petroliferi, ampiamente sfruttati ed inevitabilmente fonti di rischio ambientale sia atmosferico che marittimo. Ciò si manifesta tanto più significativo in zone quali l'Ennese, con particolare riferimento al comune di Gagliano Castelferrato, e il Ragusano.
        In secondo luogo, riteniamo doveroso introdurre sollecitamente dei correttivi a parziale compensazione delle ormai acclarate diseconomie da insularità, tanto nei confronti dei privati quanto delle imprese. Per quanto attiene, in particolare, al contenuto delle singole disposizioni, l'articolo 1 reca le finalità generali della legge.
        L'articolo 2 prevede una attenuazione del carico fiscale gravante sui prodotti petroliferi di cui potranno fruire, oltre che le imprese, anche i privati. Tale beneficio si giustifica con i maggiori costi sopportati dagli utenti in relazione al livello qualitativamente inferiore, rispetto al resto del Paese, di alcuni dei servizi erogati.
        L'articolo 3 prevede una fattispecie di aiuto per il funzionamento delle imprese ubicate in Sicilia, mediante la concessione di un credito di imposta compensativo degli oneri sostenuti per il versamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sull'energia elettrica e sui prodotti petroliferi, da esse acquistati nello svolgimento delle loro attività.
        Peraltro, al fine di conformarsi ai criteri dettati dalla Commissione europea in materia di aiuti regionali al funzionamento, il credito di imposta in questione è stato limitato al periodo 2001-2006 e avrà una misura decrescente del 10 per cento all'anno.
        Il credito di imposta, inoltre, non concorrerà alla determinazione della base imponibile e potrà essere utilizzato per il pagamento dell'IVA, dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle imposte dirette. L'articolo 4 prevede un aiuto agli investimenti effettuati dalle imprese per l'acquisto o la realizzazione di beni strumentali ammortizzabili, mediante la non applicazione dell'IVA da parte dei fornitori dei beni stessi. Anche tale misura troverà applicazione limitatamente al periodo 2001-2006. L'articolo 5 prevede che le disposizioni di attuazione degli articoli 2, 3 e 4 siano adottate con regolamento del Ministro delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
        L'articolo 6, infine, detta disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.
        La presente proposta di legge riprende i contenuti di una proposta presentata nella XIII legislatura dall'onorevole Lucchese e da altri deputati del centro-destra (atto Camera n. 401). La sua ripresentazione tende da un lato a manifestare consenso sul tema in oggetto, dall'altro a ricordare ai presentatori di allora che, facendo attualmente parte dello schieramento di maggioranza, sono in grado di approvarla.




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