XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 229
Onorevoli Colleghi! - L'economia della Regione
siciliana continua a viaggiare, a grandi linee, ad un ritmo
che - secondo le più aggiornate rilevazioni disponibili - non
supera i due terzi della media nazionale e spesso si avvicina
alla metà dei parametri delle regioni italiane maggiormente
sviluppate.
Sono sufficienti pochi dati:
il reddito prodotto per abitante nel 1998 (fonte
Istituto Tagliacarne) era pari al 64,8 per cento della media
nazionale e al 50,3 per cento di quello della regione
Lombardia;
il consumo totale pro-capite di energia elettrica
nel 1997 (fonte ENEL) non superava il 69 per cento della media
nazionale e il 52 per cento del dato della regione
Lombardia;
il fatturato pro-capite nelle imprese con almeno
100 addetti nel 1997 (fonte ISTAT) variava dal 42,7 per cento
al 70,1 per cento della media nazionale e dal 36,2 per cento
al 62 per cento di quello della regione Lombardia,
tendenzialmente in controtendenza rispetto alle classi
dimensionali delle imprese.
Inevitabili sono stati i riflessi cumulati
sull'occupazione, con il seguente inevitabile strascico di
malessere sociale:
gli occupati nel 1997 (fonte ISTAT) coprivano poco più
di un quarto della popolazione, contro il quasi 35 per cento
della media nazionale; contemporaneamente, le persone in cerca
di occupazione rappresentavano il 23,5 per cento della
popolazione, a fronte della media nazionale del 12,1 per
cento; esse pertanto si ragguagliavano in Sicilia ad oltre il
90 per cento degli occupati, a fronte di un sicuramente meno
patologico 35 per cento dell'insieme nazionale.
Possiamo ritenere pertanto assodato che la Sicilia versi
in quelle condizioni, tanto di tenore di vita anormalmente
basso, quanto di grave forma di sottoccupazione, che - anche
ciascuna a sé sola considerata - sono in grado, ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato
istitutivo dell'Unione europea, come modificato dal Trattato
di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, di
rendere compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati
a favorire lo sviluppo economico del territorio.
La presente proposta di legge, pertanto, è stata formulata
in conformità alla disciplina comunitaria quale risulta dal
citato articolo del Trattato e dalle comunicazioni in materia
di aiuti regionali adottate dalla Commissione europea e
propone una equilibrata serie di misure volte a correggere le
più evidenti storture di una situazione che vede la Sicilia in
primo luogo non beneficiare, nel modo che sarebbe dovuto e
congruo, della propria natura di terra ricca di giacimenti
petroliferi, ampiamente sfruttati ed inevitabilmente fonti di
rischio ambientale sia atmosferico che marittimo. Ciò si
manifesta tanto più significativo in zone quali l'Ennese, con
particolare riferimento al comune di Gagliano Castelferrato, e
il Ragusano.
In secondo luogo, riteniamo doveroso introdurre
sollecitamente dei correttivi a parziale compensazione delle
ormai acclarate diseconomie da insularità, tanto nei confronti
dei privati quanto delle imprese. Per quanto attiene, in
particolare, al contenuto delle singole disposizioni,
l'articolo 1 reca le finalità generali della legge.
L'articolo 2 prevede una attenuazione del carico fiscale
gravante sui prodotti petroliferi di cui potranno fruire,
oltre che le imprese, anche i privati. Tale beneficio si
giustifica con i maggiori costi sopportati dagli utenti in
relazione al livello qualitativamente inferiore, rispetto al
resto del Paese, di alcuni dei servizi erogati.
L'articolo 3 prevede una fattispecie di aiuto per il
funzionamento delle imprese ubicate in Sicilia, mediante la
concessione di un credito di imposta compensativo degli oneri
sostenuti per il versamento delle accise e dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA) sull'energia elettrica e sui prodotti
petroliferi, da esse acquistati nello svolgimento delle loro
attività.
Peraltro, al fine di conformarsi ai criteri dettati dalla
Commissione europea in materia di aiuti regionali al
funzionamento, il credito di imposta in questione è stato
limitato al periodo 2001-2006 e avrà una misura decrescente
del 10 per cento all'anno.
Il credito di imposta, inoltre, non concorrerà alla
determinazione della base imponibile e potrà essere utilizzato
per il pagamento dell'IVA, dell'imposta regionale sulle
attività produttive e delle imposte dirette. L'articolo 4
prevede un aiuto agli investimenti effettuati dalle imprese
per l'acquisto o la realizzazione di beni strumentali
ammortizzabili, mediante la non applicazione dell'IVA da parte
dei fornitori dei beni stessi. Anche tale misura troverà
applicazione limitatamente al periodo 2001-2006. L'articolo 5
prevede che le disposizioni di attuazione degli articoli 2, 3
e 4 siano adottate con regolamento del Ministro delle finanze
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge.
L'articolo 6, infine, detta disposizioni relative alla
copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione
della legge.
La presente proposta di legge riprende i contenuti di una
proposta presentata nella XIII legislatura dall'onorevole
Lucchese e da altri deputati del centro-destra (atto Camera n.
401). La sua ripresentazione tende da un lato a manifestare
consenso sul tema in oggetto, dall'altro a ricordare ai
presentatori di allora che, facendo attualmente parte dello
schieramento di maggioranza, sono in grado di approvarla.