XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 186
Onorevoli Colleghi! - Il 5 marzo 1964, il presidente
della giunta delle elezioni della Camera dei deputati, in una
nota conclusiva allegata ad una relazione della giunta
relativa alla contestazione della elezione di un deputato, si
appellava alla Camera dei deputati affinché si facesse carico
della necessità di chiarire la vigente disciplina in materia
di ineleggibilità, segnatamente di cessazione delle cause di
ineleggibilità in caso di scioglimento anticipato al fine di
far "uscire la questione dall'equivoco nel quale oggi si
trova". Questo appello, trentasette anni dopo, risulta ancora
inascoltato.
Cosa si chiedeva alla Camera dei deputati? Si chiedeva di
sciogliere l'ambiguità dell'articolo 7 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361.
L'articolo 7, infatti, stabilisce in via generale che le
cause di ineleggibilità individuate nell'articolo medesimo non
hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno
centottanta giorni prima della data di scadenza del
quinquennio di durata della Camera dei deputati e che, in caso
di scioglimento anticipato, le medesime cause di
ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate
siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di
pubblicazione del decreto di scioglimento anticipato delle
Camere nella Gazzetta Ufficiale.
Dov'è l'ambiguità in tale previsione? L'ambiguità si
riscontra nella mancata distinzione fra due tipi di
scioglimento anticipato: quello che interviene in un periodo
anteriore ai centottanta giorni dalla scadenza normale della
legislatura e quello che interviene in uno dei centottanta
giorni che precedono tale scadenza.
Anche in questo secondo caso si tratta, evidentemente, di
uno scioglimento anticipato e tuttavia esso cade in una fase
in cui i soggetti che, in vista delle elezioni convocate alla
scadenza naturale delle Camere, avessero voluto rimuovere le
cause di ineleggibilità al fine di presentare la propria
candidatura ed essere validamente eletti, avrebbero già dovuto
cessare dalle proprie funzioni.
Questa appare a molti la ratio della legge, ma
questo la legge non dice. In particolare, l'articolo 7 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, non dice che la cessazione dalle
funzioni entro i sette giorni successivi alla data di
pubblicazione del decreto di scioglimento delle Camere non è
idonea a rimuovere la condizione di ineleggibilità ove si
versi già nei sei mesi che precedono lo scioglimento naturale
delle Camere.
La presente proposta di legge, attraverso una modifica al
sesto comma dell'articolo 7 del citato testo unico, intende,
dopo trentasette anni, far uscire la questione dall'equivoco
nel quale essa ancora si trova.