XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 186




        Onorevoli Colleghi! - Il 5 marzo 1964, il presidente della giunta delle elezioni della Camera dei deputati, in una nota conclusiva allegata ad una relazione della giunta relativa alla contestazione della elezione di un deputato, si appellava alla Camera dei deputati affinché si facesse carico della necessità di chiarire la vigente disciplina in materia di ineleggibilità, segnatamente di cessazione delle cause di ineleggibilità in caso di scioglimento anticipato al fine di far "uscire la questione dall'equivoco nel quale oggi si trova". Questo appello, trentasette anni dopo, risulta ancora inascoltato.
        Cosa si chiedeva alla Camera dei deputati? Si chiedeva di sciogliere l'ambiguità dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
        L'articolo 7, infatti, stabilisce in via generale che le cause di ineleggibilità individuate nell'articolo medesimo non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati e che, in caso di scioglimento anticipato, le medesime cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento anticipato delle Camere nella Gazzetta Ufficiale.
        Dov'è l'ambiguità in tale previsione? L'ambiguità si riscontra nella mancata distinzione fra due tipi di scioglimento anticipato: quello che interviene in un periodo anteriore ai centottanta giorni dalla scadenza normale della legislatura e quello che interviene in uno dei centottanta giorni che precedono tale scadenza.
        Anche in questo secondo caso si tratta, evidentemente, di uno scioglimento anticipato e tuttavia esso cade in una fase in cui i soggetti che, in vista delle elezioni convocate alla scadenza naturale delle Camere, avessero voluto rimuovere le cause di ineleggibilità al fine di presentare la propria candidatura ed essere validamente eletti, avrebbero già dovuto cessare dalle proprie funzioni.
        Questa appare a molti la ratio della legge, ma questo la legge non dice. In particolare, l'articolo 7 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, non dice che la cessazione dalle funzioni entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento delle Camere non è idonea a rimuovere la condizione di ineleggibilità ove si versi già nei sei mesi che precedono lo scioglimento naturale delle Camere.
        La presente proposta di legge, attraverso una modifica al sesto comma dell'articolo 7 del citato testo unico, intende, dopo trentasette anni, far uscire la questione dall'equivoco nel quale essa ancora si trova.




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