XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 184
Onorevoli Colleghi! - L'esilio quale misura di
sicurezza sociale diventa inconciliabile con i princìpi della
democrazia, se esso si protrae per troppo tempo.
Perfino nell'ostracismo vigente nell'antica Grecia la
durata massima dell'esilio era fissata in dieci anni, ma
spesso accadeva che gli uomini messi al bando venissero
anzitempo richiamati in Patria.
La fine dell'esilio dei discendenti maschi della casa
Savoia è anzitutto un gesto democratico rasserenante e maturo,
analogo a quello compiuto da tempo, senza clamori e
risentimenti culturali subalterni, da Paesi come la Francia e
l'Austria e,più recentemente, dalla Romania e dall'Albania.
Sarebbe un'assurdità abolire o modificare articoli
scolpiti nella Costituzione, mantenendo invece in vita
disposizioni che nel 1947 erano state pensate come di non
permanente durata. Il comma aggiuntivo alla XIII delle
disposizioni transitorie e finali della nostra Costituzione
che con la presente proposta di legge costituzionale si
propone, non è abrogativo, non rimuove neppure formalmente
alcun testo, non altera la lettera né intacca il valore
politico e di insanabile rottura dell'intera disposizione con
il precedente regime monarchico e con la famiglia Savoia in
quanto "istituzione".
La norma della presente proposta di legge costituzionale
conferma le ragioni storiche di una sanzione costituzionale,
dichiarando il suo inveramento per oltre mezzo secolo; e non è
evidentemente casuale l'indicazione della data: 2 giugno,
svolgimento del referendum istituzionale, nonché festa
della Repubblica.
La XIII disposizione è una norma "transitoria" destinata,
per sua dichiarata e sostanziale natura, a cadere col passare
del tempo. La presente proposta di legge costituzionale,
quindi, non ne abroga il testo, ma fissa al 2 giugno 2002 la
data da cui decorre l'esaurimento dei suoi effetti.