XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 183




        Onorevoli Colleghi! - Tra i contenuti dei testi elaborati dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali per la revisione della parte seconda della Costituzione nella XIII legislatura vi era, al settimo comma dell'articolo 60 e al secondo comma dell'articolo 77, quello delle pari opportunità tra uomo e donna. Purtroppo, i lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali si erano bruscamente interrotti, ma alcune esigenze, come è emerso nel corso dei lavori parlamentari della XIII legislatura, restano più che mai attuali ed urgenti. Infatti il tema del rilancio delle riforme costituzionali, dopo lo stallo della citata Commissione parlamentare, è stato ripetutamente ripreso sia a livello politico che a livello istituzionale.
        L'esigenza di recuperare il tema delle pari opportunità tra uomo e donna nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive è determinata dall'analisi della composizione del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale.
        Nell'Assemblea di Strasburgo su un totale di 626 eletti le donne sono 215, pari al 34,3 per cento. Le parlamentari europee elette in Italia su un totale di 87 sono soltanto 10, pari all'11,5 per cento. In questa graduatoria l'Italia occupa l'ultimo posto. Questo a dimostrazione, ancora una volta, che nonostante tra i princìpi della nostra Costituzione (articolo 3) vi sia quello dell'uguaglianza, la presenza delle donne negli uffici pubblici e nelle cariche elettive è ancora marginale. E la situazione si è ulteriormente aggravata anche nelle elezioni politiche per il Parlamento della XIV legislatura.
        Il principio di uguaglianza giuridica dei sessi ha avuto talvolta un'applicazione immediata in alcuni campi, come nel caso dell'estensione del diritto di voto alle donne, ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione. Altre volte l'attuazione non è stata immediata. Infatti, l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, pur prevista dall'articolo 29 della Costituzione, ha trovato effettivo riconoscimento e attuazione solo con la riforma del diritto di famiglia, approvata nel 1975. La parità di trattamento economico e giuridico tra lavoratori e lavoratrici è stata attuata progressivamente, spesso in seguito a lunghe lotte sindacali. Una prima applicazione si è avuta con la legge 9 dicembre 1977, n. 903, ai sensi della quale tale uguaglianza è stata affermata giuridicamente e in via generale. Soltanto con la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante norme sulle cosiddette "azioni positive", la parità tra uomo e donna in ambito lavorativo è stata finalmente e definitivamente sancita.
        Nel caso specifico, la proposta modifica all'articolo 51 della Costituzione rappresenterebbe un significativo passo in avanti verso un reale sistema democratico.
        Tale modifica non è altro che l'introduzione di una apposita riserva di legge, che obbliga il legislatore ordinario a rendere effettivo il principio di uguaglianza fra i sessi nell'accesso alle cariche elettive ed agli uffici pubblici.




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