XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 183
Onorevoli Colleghi! - Tra i contenuti dei testi
elaborati dalla Commissione parlamentare per le riforme
costituzionali per la revisione della parte seconda della
Costituzione nella XIII legislatura vi era, al settimo comma
dell'articolo 60 e al secondo comma dell'articolo 77, quello
delle pari opportunità tra uomo e donna. Purtroppo, i lavori
della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali
si erano bruscamente interrotti, ma alcune esigenze, come è
emerso nel corso dei lavori parlamentari della XIII
legislatura, restano più che mai attuali ed urgenti. Infatti
il tema del rilancio delle riforme costituzionali, dopo lo
stallo della citata Commissione parlamentare, è stato
ripetutamente ripreso sia a livello politico che a livello
istituzionale.
L'esigenza di recuperare il tema delle pari opportunità
tra uomo e donna nell'accesso agli uffici pubblici e alle
cariche elettive è determinata dall'analisi della composizione
del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale.
Nell'Assemblea di Strasburgo su un totale di 626 eletti le
donne sono 215, pari al 34,3 per cento. Le parlamentari
europee elette in Italia su un totale di 87 sono soltanto 10,
pari all'11,5 per cento. In questa graduatoria l'Italia occupa
l'ultimo posto. Questo a dimostrazione, ancora una volta, che
nonostante tra i princìpi della nostra Costituzione (articolo
3) vi sia quello dell'uguaglianza, la presenza delle donne
negli uffici pubblici e nelle cariche elettive è ancora
marginale. E la situazione si è ulteriormente aggravata anche
nelle elezioni politiche per il Parlamento della XIV
legislatura.
Il principio di uguaglianza giuridica dei sessi ha avuto
talvolta un'applicazione immediata in alcuni campi, come nel
caso dell'estensione del diritto di voto alle donne, ai sensi
dell'articolo 48 della Costituzione. Altre volte l'attuazione
non è stata immediata. Infatti, l'uguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, pur prevista dall'articolo 29 della
Costituzione, ha trovato effettivo riconoscimento e attuazione
solo con la riforma del diritto di famiglia, approvata nel
1975. La parità di trattamento economico e giuridico tra
lavoratori e lavoratrici è stata attuata progressivamente,
spesso in seguito a lunghe lotte sindacali. Una prima
applicazione si è avuta con la legge 9 dicembre 1977, n. 903,
ai sensi della quale tale uguaglianza è stata affermata
giuridicamente e in via generale. Soltanto con la legge 10
aprile 1991, n. 125, recante norme sulle cosiddette "azioni
positive", la parità tra uomo e donna in ambito lavorativo è
stata finalmente e definitivamente sancita.
Nel caso specifico, la proposta modifica all'articolo 51
della Costituzione rappresenterebbe un significativo passo in
avanti verso un reale sistema democratico.
Tale modifica non è altro che l'introduzione di una
apposita riserva di legge, che obbliga il legislatore
ordinario a rendere effettivo il principio di uguaglianza fra
i sessi nell'accesso alle cariche elettive ed agli uffici
pubblici.