XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 143




        Onorevoli Colleghi! - Il progetto di legge che la XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati ha proposto all'Assemblea nel corso della XIII legislatura detta una nuova disciplina organica delle attività trasfusionali e della produzione dei derivati del sangue, la cui necessità è avvertita per garantire l'autosufficienza regionale e nazionale e la sicurezza in questo delicato settore della sanità.
        D'altronde, tutti i Paesi aderenti all'Unione europea ed al Consiglio d'Europa considerano ormai il problema del sangue e degli emoderivati come critico e strategico nell'ambito delle politiche socio-sanitarie. Si tratta di una presa di posizione forte, conseguente sia alle difficoltà nel reperimento della materia prima (che soprattutto nel campo degli emoderivati ha creato una pericolosa dipendenza dai mercati internazionali), sia al grosso impatto sociale che ha avuto nel mondo, nel corso degli anni ottanta, il fenomeno dell'AIDS, sia alla definitiva presa di coscienza collettiva della gravità e diffusione delle malattie virali, trasmissibili attraverso il sangue e gli emoderivati. Per tali motivi, gli organismi comunitari hanno dato impulso con decisione allo sviluppo delle politiche in campo trasfusionale attraverso l'emanazione di direttive, regolamenti e raccomandazioni, ed ogni Stato membro si è dotato di un programma specifico di intervento nel settore.


La normativa vigente e la situazione attuale del sistema trasfusionale in Italia.

        Le attività trasfusionali sono attualmente disciplinate dalla legge 4 maggio 1990, n. 107, e dai relativi decreti di attuazione, che definiscono il modello organizzativo generale del sistema trasfusionale, individuando le principali istituzioni coinvolte nel raggiungimento degli obiettivi programmati e stabilendo i ruoli e le competenze di ciascuna di esse. L'attuazione degli obiettivi è perseguita tramite la previsione di specifici strumenti programmatori, sia a livello nazionale sia a livello regionale.
        Tale modello organizzativo avrebbe dovuto consentire un processo di diffusione capillare della specialità, inducendo le regioni ad investire in questa direzione in termini di personale, tecnologia e strutture. Nel corso della XII legislatura la Commissione Affari sociali della Camera dei deputati ha svolto un'indagine conoscitiva sull'attuazione della citata legge n. 107 del 1990, da cui è emerso con chiarezza che, nonostante alcuni primi positivi risultati, il raggiungimento degli obiettivi dell'autosufficienza e della sicurezza del sangue non poteva considerarsi conseguito. Purtroppo, a diversi anni di distanza e nonostante i successivi progressi, il problema non è stato ancora risolto, e molte delle previsioni della legge n. 107 del 1990 non hanno ancora trovato completa applicazione.
        Tra i principali ostacoli, va segnalato in primo luogo il permanere di una situazione di estrema frammentazione del sistema trasfusionale, articolato in circa 380 strutture sparse sul territorio nazionale, mentre risultano assenti o scarsamente funzionanti i necessari meccanismi di coordinamento e compensazione, e carenti le attività di programmazione. Si avverte la mancanza, inoltre, di uno specifico programma nazionale per la promozione della donazione di sangue e per il rafforzamento delle organizzazioni di volontariato, necessari per valorizzare l'impegno quotidiano di circa un milione e 250 mila donatori periodici italiani, che assicurano al Paese la disponibilità del "bene" sangue.
        La riforma del Servizio sanitario nazionale operata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, introducendo significativi elementi di decentramento organizzativo e di autonomia delle aziende sanitarie e nuovi criteri di finanziamento, ha in qualche misura contribuito a rendere ancora più complessa la situazione. Infatti, le regioni e le aziende sanitarie sono state indotte a dimensionarsi sempre di più sulla propria autosufficienza locale, piuttosto che a contribuire in maniera significativa agli obiettivi di autosufficienza regionale e nazionale. I compiti di indirizzo politico, supporto scientifico e coordinamento operativo risultano pertanto ancora più frazionati tra le istituzioni di livello nazionale e periferico, generando di fatto significative difficoltà nell'adempimento dei compiti istituzionali loro assegnati.
        Dal punto di vista dell'attuale dotazione di sangue rispetto alle esigenze del sistema trasfusionale, va rilevato che, in linea generale, il numero dei donatori risulta consistente a livello nazionale, ma con distribuzione fortemente disomogenea, registrandosi una maggiore presenza al nord e una elevata quota di donatori occasionali specialmente al sud. Attualmente, infatti, sono dodici le regioni autosufficienti rispetto al proprio fabbisogno di sangue ed emoderivati (il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia, le province autonome di Trento e di Bolzano, il Veneto, il Friuli- Venezia Giulia, la Liguria, l'Emilia-Romagna, la Toscana, le Marche, l'Abruzzo e il Molise). Non sono autosufficienti le restanti regioni, concentrate soprattutto nel Mezzogiorno (Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).
        Per coprire il fabbisogno teorico di sangue mancano circa 400 mila unità di sangue intero. Nel 1998, infatti, ne sono state raccolte 1.913.299 (fonte: Istituto superiore di sanità 1999), a fronte di un fabbisogno di circa 2.300.000 unità di sangue intero, calcolato in base ai parametri europei, che lo individuano nella misura di 40 mila unità per ogni milione di abitanti.
        Va altresì rilevato che il numero dei nuovi donatori, invece di aumentare, ha conosciuto una riduzione del 2 per cento tra il 1997 e il 1998. La diminuzione interessa soprattutto le regioni del nord (in particolare, in Piemonte, in Lombardia, nel Veneto e in Emilia-Romagna), che tradizionalmente hanno un alto numero di donatori. Permane, inoltre, in particolare nelle zone più carenti e soprattutto in periodi critici come quello estivo, il ricorso a donazioni occasionali, che ammontano a circa 500 mila unità di sangue intero. Le donazioni occasionali, evidentemente, a causa del minore controllo cui è sottoposto il donatore, accentuano i rischi per i riceventi.
        Per quanto riguarda il plasma, la situazione appare ancora più grave. La raccolta di plasma risulta infatti in pieno stallo: nel 1998 sono stati raccolti 446.387 litri, con un incremento minimo, dell'uno per cento, rispetto ai 430.992 litri del 1997, a fronte di un fabbisogno annuo di circa 800 mila litri (fonte: Istituto superiore di sanità 1999).
        Questa situazione sta determinando effetti negativi anche sulle organizzazioni di volontariato. Si registra, infatti, un inadeguato utilizzo dei donatori in alcune aree del Paese che presentano eccedenze di plasma donato, un ritorno alle donazioni occasionali e alla mobilità dei donatori, un'eccessiva frammentazione delle stesse organizzazioni dei donatori; d'altra parte, si assiste anche a un dibattito, alimentato dalle aziende sanitarie e dalle regioni, sull'effettivo ruolo, sulle competenze e sulle esigenze di finanziamento delle associazioni di volontariato.
        Le difficoltà che si registrano nel settore trasfusionale sono riconosciute anche dal Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, che individua tra i propri obiettivi prioritari quello dell'autosufficienza del sangue e degli emoderivati, del raggiungimento di condizioni uniformi di assistenza trasfusionale e della massima riduzione del rischio trasfusionale.
        Le azioni necessarie per il raggiungimento di tali obiettivi sono specificate in maggior dettaglio dal Piano nazionale sangue e plasma per il triennio 1999-2001, adottato con decreto del Ministro della sanità 1^ marzo 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000. Accanto e ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'autosufficienza e della sicurezza, il Piano sangue evidenzia in primo luogo l'esigenza di una razionalizzazione dell'attuale modello organizzativo, volto innanzitutto al rafforzamento delle strutture di coordinamento organizzativo-gestionale e di coordinamento tecnico-scientifico a livello nazionale. La riorganizzazione dovrebbe portare anche a un potenziamento delle strutture dell'Istituto superiore di sanità, a una organizzazione delle strutture trasfusionali secondo un modello dipartimentale e alla ridefinizione dei rapporti e del coordinamento tra le strutture del servizio trasfusionale e le organizzazioni del volontariato. Tra gli altri obiettivi individuati dal Piano sangue si ricordano altresì quelli di aumentare l'efficienza e l'economicità della gestione delle strutture trasfusionali, del potenziamento del sostegno allo sviluppo scientifico e tecnologico nel settore e dell'attuazione di una coerente politica sociale in campo trasfusionale, garantendo la gratuità dell'accesso al sistema.
        Per affrontare e risolvere i problemi che affliggono questo importante settore della sanità occorre pertanto introdurre le opportune innovazioni normative, che inquadrino e accompagnino gli interventi che il Governo può autonomamente adottare a livello normativo secondario. La nuova legge deve garantire l'inserimento del sistema trasfusionale all'interno del complessivo meccanismo di funzionamento del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei modelli istituzionali da esso previsti, ma anche rispettandone le specifiche e differenziate esigenze. Il sistema trasfusionale è infatti caratterizzato da peculiari esigenze e meccanismi, che suggeriscono l'adozione di logiche programmatorie e di finanziamento ad esso specifiche, e, in ipotesi, anche differenti da quelle definite per il Sistema sanitario nazionale nel suo complesso.
        Il tipo di servizi che devono essere offerti in questo settore; la natura dei processi produttivi che lo caratterizzano; la peculiarità della materia prima in essi impiegata (il sangue); la particolare rilevanza che in tale settore assume l'obiettivo dell'autosufficienza nazionale e regionale; il ruolo di primo piano che all'interno del sistema trasfusionale giocano le organizzazioni e le federazioni di volontariato: si tratta di una serie di fattori complessi che giustificano e spiegano l'esigenza di prevedere una disciplina speciale per questo settore.
        Dalla consapevolezza di tale esigenza di regolamentazione specifica è nata a suo tempo la legge n. 107 del 1990, ed oggi la proposta di legge volta alla sua organica revisione e superamento.


I contenuti della proposta di legge.

        La proposta di legge si compone di 29 articoli, suddivisi in sette capi.
        Il capo I reca le disposizioni di carattere generale. In primo luogo, all'articolo 1, sono individuate le finalità generali della legge, in coerenza con le raccomandazioni dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa. La legge mira a raggiungere l'autosufficienza regionale e nazionale del sangue e dei suoi derivati e a ridurre al minimo i rischi connessi all'attività trasfusionale. Altrettanto importanti sono l'obiettivo di promuovere condizioni uniformi di terapia trasfusionale su tutto il territorio nazionale, e l'individuazione dei princìpi che caratterizzano l'attività di donazione di sangue: volontarietà, periodicità, responsabilità, anonimato e gratuità.
        Dopo la definizione, all'articolo 2, di alcune delle espressioni e dei concetti di impiego più comune nel resto della legge - quali quelli di "attività trasfusionali", "sangue", "emocomponenti", "emoderivati", "prodotti del sangue" -, il capo prosegue disciplinando il prelievo di cellule staminali emopoietiche, che, ai sensi dell'articolo 3, è consentito sia per l'autotrapianto che per l'allotrapianto, all'interno di strutture autorizzate dalle regioni, secondo le linee guida determinate dal Ministro della sanità. Le medesime norme valgono anche per il prelievo di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale.
        L'articolo 4 disciplina in dettaglio le modalità di applicazione del principio della gratuità del sangue umano e dei suoi prodotti. Dopo aver statuito che il sangue umano non è fonte di profitti, si demanda a un decreto del Ministro della sanità la determinazione delle tariffe massime relative ai costi di produzione degli emoderivati. Si stabilisce che, in ogni caso, tutte le spese sostenute per l'approvvigionamento e la distribuzione del sangue non sono addebitabili in alcuna forma al ricevente. I costi per la raccolta, la conservazione e la distribuzione del sangue e per la produzione dei suoi derivati sono a carico del Fondo sanitario nazionale, mentre con atto di intesa tra lo Stato e le regioni sono definite le azioni per incentivare l'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della medesima regione e tra le diverse regioni. Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le povince autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, di anno in anno e uniformemente su tutto il territorio nazionale, il prezzo di cessione del sangue e le tariffe delle prestazioni di medicina trasfusionale.
        L'articolo 5 istituisce il sistema informativo dei servizi trasfusionali, all'interno del sistema informativo sanitario nazionale, ai fini dello scambio di informazioni tra le regioni, l'Istituto superiore di sanità e i centri regionali di coordinamento e compensazione. Con la sua istituzione ci si propone anche di rendere possibile una più compiuta valutazione sull'efficacia e sull'efficienza della programmazione nazionale e regionale nel settore e sulla conformità delle prestazioni di medicina trasfusionale rese ai cittadini. L'attivazione di un nuovo ed efficace flusso informativo a livello nazionale, che superi l'attuale situazione di frammentazione, è d'altronde uno degli obiettivi prioritari individuati dal Piano nazionale sangue e plasma 1999-2001, prima ricordato.
        Gli articoli 6 e 7 definiscono, quindi, il ruolo svolto dalle associazioni e dalle federazioni di donatori all'interno del sistema trasfusionale e dettano le norme fondamentali in materia di donazioni.
        Come già accennato, in questo settore il volontariato svolge un ruolo essenziale per il raggiungimento degli interessi collettivi coinvolti. Il contributo delle associazioni di donatori all'autosufficienza nazionale deve pertanto avvenire sulla base di una disciplina che ne garantisca, uniformemente su tutto il territorio nazionale, la piena integrazione tecnico-funzionale nel sistema trasfusionale. A tali fini, l'articolo 6, nel riconoscere la funzione civica e sociale svolta dalle associazioni e federazioni di donatori, e il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale in questo settore, prevede che la loro partecipazione alle attività trasfusionali sia regolata da apposite convenzioni regionali, modellate sullo schema tipo definito dal Ministero della sanità. Lo schema tipo definisce, accanto a tariffe uniformi su tutto il territorio nazionale per il rimborso dovuto per l'attività svolta, modalità di finanziamento aggiuntivo che le regioni sono tenute ad erogare in situazioni di carenza di donazioni. Con tale precisazione si vuole superare l'attuale sistema di finanziamento delle associazioni che, strettamente legato al numero delle donazioni effettuate, finisce con il penalizzare proprio le realtà in cui i donatori sono carenti, nelle quali dovrebbe essere effettuato il massimo sforzo, anche finanziario, per raggiungere l'obiettivo dell'autosufficienza. In caso di inadempienza della regione nella stipula delle convenzioni, è prevista la possibilità che il Consiglio dei ministri attivi i necessari poteri sostitutivi.
        L'articolo 7 disciplina le condizioni e le modalità della donazione del sangue, che è consentita ai maggiorenni e, con il consenso degli esercenti la potestà, ai minorenni. Con decreti del Ministro della sanità sono stabilite le caratteristiche e le modalità dei diversi tipi di donazione e le misure per l'accertamento dell'idoneità fisica del donatore. Si stabilisce, inoltre, che il prelievo possa essere effettuato, oltre che da un medico, anche da un infermiere professionale, sia pure sotto la responsabilità del medico stesso. Nuove norme sono quindi dettate in materia di donazione di sangue iperimmune, individuando le cautele necessarie a garantire la riduzione del rischio per il donatore e la sua piena informazione.
        Con il capo II della proposta di legge si passa a disciplinare l'organizzazione del servizio trasfusionale. L'articolo 8 attribuisce alle regioni il compito di determinare la rete trasfusionale, allo scopo di garantire condizioni uniformi di terapia trasfusionale sull'intero territorio nazionale, ed individua nei servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT) e nelle unità di raccolta le strutture trasfusionali di base, che vanno a costituire i dipartimenti di medicina trasfusionale. A livello regionale opera il centro regionale di coordinamento e compensazione.
        I servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT) sono strutture ospedaliere istituite nell'ambito della programmazione regionale, e svolgono i compiti definiti dall'articolo 9. In particolare, essi si occupano sia delle attività attinenti alla produzione del sangue (nelle varie fasi di raccolta, lavorazione, conservazione, trasporto e cessione) sia delle attività di vera e propria medicina trasfusionale. Ai sensi dell'articolo 10, qualora un presidio ospedaliero pubblico o privato non disponga di un SIMT, esso deve essere comunque dotato di "frigoemoteca" collegata con il SIMT competente per territorio, secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni. Su base convenzionale sono regolate anche le modalità per l'erogazione di prestazioni di terapia trasfusionale in strutture sanitarie private non accreditate.
        Le unità di raccolta sono definite come strutture fisse o mobili che svolgono attività finalizzate alla raccolta di sangue e di emocomponenti. Esse possono essere organizzate e gestite direttamente da associazioni o federazioni di donatori, ma dipendono in ogni caso, dal punto di vista tecnico e organizzativo, dal SIMT competente per territorio (articolo 11).
        L'articolo 12 disciplina quindi i centri regionali di coordinamento e compensazione (CRCC), istituiti dalle regioni per assicurare l'autosufficienza regionale e nazionale del sangue. I CRCC, tra l'altro, coordinano l'attività dei dipartimenti di medicina trasfusionale, rilevano il fabbisogno di sangue determinando conseguentemente gli obiettivi di produzione delle singole aziende sanitarie, e definiscono le misure necessarie per l'invio delle eccedenze di sangue verso aree carenti della medesima o di altre regioni. Tra i numerosi altri compiti dei centri di coordinamento e compensazione vanno per lo meno ricordati quelli relativi alla costituzione di scorte per le emergenze, alla definizione delle disposizioni per l'invio del plasma alle aziende produttrici di emoderivati, al controllo sull'attuazione e sull'efficacia dell'organizzazione trasfusionale e sui relativi costi.
        Ulteriori norme di carattere organizzatorio sono quindi introdotte dagli articoli 13 e 14. Il primo stabilisce che le regioni individuino una struttura trasfusionale che svolga la funzione di banca degli emocomponenti congelati appartenenti a donatori di gruppo raro, mentre il secondo prevede l'istituzione di appositi comitati ospedalieri per il buon uso del sangue, con il compito di effettuare programmi di controllo sull'utilizzazione del sangue e dei suoi prodotti, al fine di promuovere la diffusione delle migliori pratiche di utilizzazione del sangue, quali quella dell'autotrasfusione sotto forma di predeposito o recupero perioperatorio.
        Il capo III della proposta di legge definisce partitamente le competenze dei diversi soggetti pubblici che collaborano nella programmazione e nella gestione del sistema trasfusionale.
        I compiti del Ministero della sanità, come individuati dall'articolo 15, sono riconducibili a funzioni di programmazione, coordinamento e controllo. Per l'esercizio di tali funzioni è prevista la istituzione di un'apposita struttura ministeriale per l'autosufficienza nazionale del sangue, dotata di idonee risorse di personale, finanziarie e organizzative. Oltre ai compiti riconducibili alle funzioni di programmazione, coordinamento e controllo, il Ministero provvede a concedere le autorizzazioni per la produzione e l'immissione in commercio e per l'importazione e l'esportazione del sangue e degli emoderivati. Esso, infine, interviene in via sostitutiva qualora la regione non provveda ad istituire il centro regionale di coordinamento e di compensazione, e partecipa all'elaborazione delle normative comunitarie in materia di sangue.
        L'articolo 16 definisce invece i compiti di coordinamento e di controllo tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità, che provvede anche ai controlli sulle aziende produttrici di emoderivati, mentre l'articolo 17 disciplina la composizione della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale. Tale organismo, che coadiuva il Ministero della sanità nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, è presieduto dal Ministro della sanità stesso, e composto da ventidue membri, in rappresentanza delle regioni, del Ministero della sanità, delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e dei pazienti affetti da emofilia, leucemia e thalassemia, nonché del Ministero della difesa.
        Infine, le competenze delle regioni sono definite all'articolo 18. Tra gli interventi regionali di particolare rilievo, si possono ricordare quelli relativi all'individuazione delle strutture cui affidare la raccolta e la distribuzione delle cellule staminali emopoietiche, alla possibilità di stipulare, anche consorziandosi, convenzioni con le aziende produttrici di emoderivati, all'emanazione di direttive per l'invio delle eccedenze di sangue verso le aree o le regioni carenti, regolamentando le modalità di compensazione. Le regioni dovranno inoltre elaborare specifici programmi per la promozione delle donazioni periodiche di sangue e predisporre i piani sangue regionali.
        Con il capo IV si passa alla regolamentazione della produzione, importazione ed esportazione del sangue e degli emoderivati. In particolare, l'articolo 19 dispone che il Ministro della sanità predisponga uno schema tipo di convenzione per disciplinare i rapporti tra regioni ed aziende produttrici in relazione alla lavorazione del plasma raccolto in Italia. L'articolo stabilisce i requisiti delle aziende e dei centri di frazionamento e di produzione di emoderivati, che devono essere dotati di dimensioni adeguate e di tecnologie avanzate. Per essere ammesse alla stipula delle convenzioni, le aziende devono, inoltre, avere stabilimenti idonei ad effettuare l'intero ciclo di frazionamento per tutti gli emoderivati ubicati sul territorio nazionale; le altre fasi produttive potranno essere svolte in stabilimenti ubicati in qualsiasi Paese dell'Unione europea. Si prevede altresì che gli emoderivati destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale debbano derivare esclusivamente da plasma italiano, sia come materia prima sia come derivati intermedi, e che presso i centri produttivi debba essere conservata la documentazione necessaria a risalire dal prodotto finito ai singoli donatori. L'articolo prosegue individuando i contenuti necessari delle convenzioni e prevedendo gli obblighi di documentazione relativi agli emoderivati prodotti e i controlli cui essi sono sottoposti.
        L'articolo 20 disciplina l'importazione e l'esportazione del sangue e dei suoi derivati, che sono subordinate ad autorizzazione del Ministero della sanità. Si stabilisce che le eccedenze nazionali possano essere esportate per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'autosufficienza europea o nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale e per fini umanitari. Quanto alle importazioni, si prevede che esse possano interessare prodotti pronti per l'impiego, a condizione che gli stessi siano dotati dell'autorizzazione dell'autorità sanitaria competente e siano stati sottoposti ai controlli previsti dalla vigente disciplina comunitaria in un laboratorio della rete europea. Per le importazioni da Paesi non appartenenti all'Unione europea si prevede un apposito controllo di Stato, effettuato dall'Istituto superiore di sanità.
        Il capo V, costituito dal solo articolo 21, reca disposizioni in materia di astensione dal lavoro dei donatori, prevedendo che essi abbiano diritto alla normale retribuzione e ai contributi previdenziali, accreditati figurativamente. Un apposito contributo è previsto in caso di inidoneità alla donazione, per coprire la retribuzione che in tal caso è dovuta limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'inidoneità.
        Le sanzioni nei confronti di chi raccoglie, conserva, distribuisce o produce prodotti del sangue senza le autorizzazioni previste dalla legge o comunque a scopo di lucro sono fissate dall'articolo 22, che costituisce il capo VI della proposta di legge. Esse consistono nella reclusione da uno a tre anni e nella multa da 400 mila a 20 milioni di lire, oltre che, per gli esercenti le professioni sanitarie, nell'interdizione dall'esercizio della professione per uguale periodo.
        Infine, il capo VII reca le disposizioni transitorie e finali. Dopo aver meglio precisato, con l'articolo 23, l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, e aver individuato le modalità per il trasferimento alle aziende sanitarie locali delle strutture trasfusionali gestite per convenzione dalle associazioni di donatori volontari o dalle strutture private (articolo 24), viene dettata una disciplina speciale per il servizio trasfusionale delle Forze armate, che lo organizzano autonomamente secondo i princìpi individuati dall'articolo 25. L'articolo 26 prevede, inoltre, che le attività e gli atti delle associazioni di donatori siano esenti da imposizione tributaria, mentre l'articolo 27 dispone che il Ministro della sanità riferisca al Parlamento sull'attuazione data alla nuova legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima. Gli ultimi due articoli, infine, recano la copertura finanziaria e le abrogazioni.


Conclusioni.

        La proposta di legge mira a una revisione complessiva ed organica della disciplina vigente in materia di attività trasfusionali, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti necessari per il raggiungimento di quegli obiettivi di autosufficienza nazionale e regionale e di sicurezza delle trasfusioni che la legge n. 107 del 1990 non è riuscita a conseguire pienamente, e la cui centralità è sottolineata con forza dalle autorità europee e dagli operatori del settore.
        Il potenziamento delle strutture e delle attività di coordinamento a livello nazionale, la valorizzazione dell'apporto delle organizzazioni di volontariato e le altre misure previste dal provvedimento in esame possono contribuire in maniera determinante al superamento delle difficoltà di varia natura che hanno fin qui impedito al sistema trasfusionale del nostro Paese di compiere quel salto di qualità necessario per garantire e tutelare il diritto alla salute dei cittadini, donatori e riceventi, su tutto il territorio nazionale.
        Si raccomanda, pertanto, una rapida approvazione del provvedimento in esame da parte dell'Assemblea.




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