XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 119




      Onorevoli Colleghi! - Negli anni scorsi, un pronunciamento della suprema Corte di cassazione ha modificato la prassi di svolgimento delle controversie individuali di lavoro subordinato per quanto riguarda la competenza territoriale, prevedendo due soli fori competenti, tra di loro alternativamente concorrenti: il foro del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro e il foro del luogo in cui si trova l'azienda nel caso di lavoratore operante presso la sede principale, ovvero il foro del luogo in cui si trova la dipendenza aziendale, qualora si tratti di un lavoratore operante in tale dipendenza, annullando la possibilità di scelta del foro indipendentemente dal luogo di lavoro, come invece stabilisce il vigente articolo 413 del codice di procedura civile.
        Se, da un lato, il pronunciamento della Corte di cassazione ridurrà la mole di lavoro gravante sulla pretura di Roma, luogo da sempre privilegiato in quanto sede principale di grandi aziende, dall'altro reca notevolissimo danno alle controversie pendenti da anni, che dovranno riprendere il loro iter da capo, essere trasferite e riassunte nelle sedi di residenza degli interessati.
        L'intervento legislativo che proponiamo, senza assumere alcun onere per l'erario, impedisce il verificarsi di gravi disagi per i cittadini.




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