XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 119
Onorevoli Colleghi! - Negli anni scorsi, un
pronunciamento della suprema Corte di cassazione ha modificato
la prassi di svolgimento delle controversie individuali di
lavoro subordinato per quanto riguarda la competenza
territoriale, prevedendo due soli fori competenti, tra di loro
alternativamente concorrenti: il foro del luogo in cui è sorto
il rapporto di lavoro e il foro del luogo in cui si trova
l'azienda nel caso di lavoratore operante presso la sede
principale, ovvero il foro del luogo in cui si trova la
dipendenza aziendale, qualora si tratti di un lavoratore
operante in tale dipendenza, annullando la possibilità di
scelta del foro indipendentemente dal luogo di lavoro, come
invece stabilisce il vigente articolo 413 del codice di
procedura civile.
Se, da un lato, il pronunciamento della Corte di
cassazione ridurrà la mole di lavoro gravante sulla pretura di
Roma, luogo da sempre privilegiato in quanto sede principale
di grandi aziende, dall'altro reca notevolissimo danno alle
controversie pendenti da anni, che dovranno riprendere il loro
iter da capo, essere trasferite e riassunte nelle sedi
di residenza degli interessati.
L'intervento legislativo che proponiamo, senza assumere
alcun onere per l'erario, impedisce il verificarsi di gravi
disagi per i cittadini.