XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 110
Onorevoli Colleghi! - La procedura di rinnovamento
delle Forze armate italiane recentemente avviata con la legge
14 novembre 2000, n. 331, che diventerà operativa solo nel
2007, si fonda su un modello di difesa non più su base
obbligatoria ma volontaria: quindi la problematica della
dispensa dalla ferma di leva verrà chiaramente superata. In
questa fase transitoria ho, comunque, ritenuto opportuno
riproporre la proposta di legge già presentata nella XIII
legislatura (atto Camera n. 5756), considerata l'alta valenza
sociale della stessa.
Dal 1^ gennaio 1999 sono entrati in vigore nuove modalità
e criteri per l'accesso alla dispensa dalla ferma di leva,
previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504. In
particolare, all'articolo 7 è stata riformulata l'elencazione
delle condizioni che danno diritto alla dispensa dalla ferma
di leva, con ciò riprendendo le disposizioni dell'articolo 22
della legge n. 191 del 1975 (abrogato dall'articolo 12 del
medesimo decreto legislativo n. 504 del 1997), che ai numeri
10) e 11) del primo comma individuava la condizione di: "primo
o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio e nello
svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o autonomo
o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per
tali cause" e di "primo o altro figlio maschio di genitore
invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda
categoria".
Nella nuova formulazione dei titoli per l'ottenimento
della dispensa dalla ferma di leva, non sono stati fatti
salvi, tra i soggetti aventi diritto alla dispensa medesima,
gli orfani ed i figli di invalidi del lavoro con percentuale
pari al 75 per cento. Tali soggetti fanno parte di nuclei
familiari in notevole difficoltà che patiscono la mancanza del
genitore deceduto o la condizione di disabilità di quello
invalido, che spesso non riesce a ritrovare la serenità
personale e familiare e la cui condizione finisce con l'avere
un forte impatto sociale.
La sottrazione di un figlio a nuclei familiari così
disagiati, per il periodo di durata della ferma di leva
obbligatoria, comporta dunque un ulteriore aggravamento nella
situazione di disagio psico-fisico della famiglia intera.
Appare pertanto opportuno apportare al decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504, le modifiche proposte e reintrodurre
tra i soggetti aventi diritto alla dispensa dalla ferma di
leva quelle categorie già previste dalla normativa previgente.
E' infatti opportuno che il legislatore tenga nel giusto conto
il significato del disagio in cui versano i soggetti che già
hanno subìto un grave danno, che ha un peso personale
grandissimo, ma che spesso non ha un rilievo sociale né a
livello di assistenza, né a livello di riconoscimento.
E' ben vero che al comma 2 dell'articolo 7 del decreto
legislativo n. 504 del 1997 vi è una norma di chiusura che dà
la possibilità al Ministro della difesa di integrare, in
circostanze eccezionali e temporanee e per particolari
condizioni di bisogno della famiglia, l'elenco dei dispensati
dalla leva obbligatoria. Ciò però apre problemi di
interpretazioni discrezionali che possono determinare
situazioni di ingiustizia sostanziale che la presente proposta
di legge si propone di evitare.