XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 110




        Onorevoli Colleghi! - La procedura di rinnovamento delle Forze armate italiane recentemente avviata con la legge 14 novembre 2000, n. 331, che diventerà operativa solo nel 2007, si fonda su un modello di difesa non più su base obbligatoria ma volontaria: quindi la problematica della dispensa dalla ferma di leva verrà chiaramente superata. In questa fase transitoria ho, comunque, ritenuto opportuno riproporre la proposta di legge già presentata nella XIII legislatura (atto Camera n. 5756), considerata l'alta valenza sociale della stessa.
        Dal 1^ gennaio 1999 sono entrati in vigore nuove modalità e criteri per l'accesso alla dispensa dalla ferma di leva, previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504. In particolare, all'articolo 7 è stata riformulata l'elencazione delle condizioni che danno diritto alla dispensa dalla ferma di leva, con ciò riprendendo le disposizioni dell'articolo 22 della legge n. 191 del 1975 (abrogato dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1997), che ai numeri 10) e 11) del primo comma individuava la condizione di: "primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio e nello svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o autonomo o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause" e di "primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria".
        Nella nuova formulazione dei titoli per l'ottenimento della dispensa dalla ferma di leva, non sono stati fatti salvi, tra i soggetti aventi diritto alla dispensa medesima, gli orfani ed i figli di invalidi del lavoro con percentuale pari al 75 per cento. Tali soggetti fanno parte di nuclei familiari in notevole difficoltà che patiscono la mancanza del genitore deceduto o la condizione di disabilità di quello invalido, che spesso non riesce a ritrovare la serenità personale e familiare e la cui condizione finisce con l'avere un forte impatto sociale.
        La sottrazione di un figlio a nuclei familiari così disagiati, per il periodo di durata della ferma di leva obbligatoria, comporta dunque un ulteriore aggravamento nella situazione di disagio psico-fisico della famiglia intera. Appare pertanto opportuno apportare al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, le modifiche proposte e reintrodurre tra i soggetti aventi diritto alla dispensa dalla ferma di leva quelle categorie già previste dalla normativa previgente. E' infatti opportuno che il legislatore tenga nel giusto conto il significato del disagio in cui versano i soggetti che già hanno subìto un grave danno, che ha un peso personale grandissimo, ma che spesso non ha un rilievo sociale né a livello di assistenza, né a livello di riconoscimento.
        E' ben vero che al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1997 vi è una norma di chiusura che dà la possibilità al Ministro della difesa di integrare, in circostanze eccezionali e temporanee e per particolari condizioni di bisogno della famiglia, l'elenco dei dispensati dalla leva obbligatoria. Ciò però apre problemi di interpretazioni discrezionali che possono determinare situazioni di ingiustizia sostanziale che la presente proposta di legge si propone di evitare.




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