XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 109




        Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nel riordinare la figura dei soggetti esercitanti il controllo legale dei conti, ha previsto l'istituzione del registro dei revisori contabili presso il Ministero di grazia e giustizia, stabilendo che l'iscrizione a tale registro è subordinata al superamento di un apposito esame. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 88 del 1992 precisa che sono esonerati da tale esame coloro che abbiano già superato un esame di Stato per l'esercizio della libera professione.
        In conformità a quanto disposto dal citato decreto legislativo n. 88 del 1992, la legge n. 132 del 1997 ha indetto la prima sessione di esami per l'iscrizione al registro dei revisori contabili, disponendo che:

            per l'ammissione alla sessione di esami è necessario avere conseguito un diploma di laurea o un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali rilasciati al conseguimento di un ciclo di studio della durata minima di tre anni, ovvero essere iscritti all'albo dei ragionieri e periti commerciali;

            sono esonerati dall'esame coloro che alla data di entrata in vigore della legge siano iscritti od abbiano acquisito il diritto ad essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali.

        Per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, la data di entrata in vigore della legge n. 132 del 1997 (22 maggio 1997) assume dunque la funzione di spartiacque tra coloro che devono sostenere l'esame e coloro che ne sono esonerati poiché iscritti, o aventi acquisito il diritto ad iscriversi, ad un albo professionale.
        Nel corso del 1997 si sono tenuti gli esami di Stato per l'iscrizione all'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali. In molti collegi, in modo particolare in quelli più ampi, la sessione di esami si è conclusa successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 132 del 1997, con la conseguenza di porre molti soggetti abilitati nell'impossibilità di iscriversi al registro dei revisori contabili (nel solo collegio dei ragionieri di Milano sono oltre 200 i professionisti che si trovano in questa condizione).
        Appare quindi doveroso porre rimedio alla situazione di difficoltà e di evidente disparità in cui si sono venuti a trovare quanti sono regolarmente iscritti o abbiano acquisito il diritto ad essere iscritti ad un albo professionale, in base ad una sessione di esame in svolgimento alla data di entrata in vigore della legge n. 132 del 1997. A tale fine, l'articolo unico da cui è composta la presente proposta di legge riapre i termini per la presentazione delle domande di ammissione al registro dei revisori contabili nei confronti di quanti si trovino nello stato di fatto evidenziato.




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