XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 109
Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, nel riordinare la figura dei soggetti esercitanti
il controllo legale dei conti, ha previsto l'istituzione del
registro dei revisori contabili presso il Ministero di grazia
e giustizia, stabilendo che l'iscrizione a tale registro è
subordinata al superamento di un apposito esame. L'articolo 5
del citato decreto legislativo n. 88 del 1992 precisa che sono
esonerati da tale esame coloro che abbiano già superato un
esame di Stato per l'esercizio della libera professione.
In conformità a quanto disposto dal citato decreto
legislativo n. 88 del 1992, la legge n. 132 del 1997 ha
indetto la prima sessione di esami per l'iscrizione al
registro dei revisori contabili, disponendo che:
per l'ammissione alla sessione di esami è necessario
avere conseguito un diploma di laurea o un diploma
universitario o un diploma di una scuola diretta a fini
speciali rilasciati al conseguimento di un ciclo di studio
della durata minima di tre anni, ovvero essere iscritti
all'albo dei ragionieri e periti commerciali;
sono esonerati dall'esame coloro che alla data di
entrata in vigore della legge siano iscritti od abbiano
acquisito il diritto ad essere iscritti nell'albo
professionale dei dottori commercialisti o nell'albo
professionale dei ragionieri e periti commerciali.
Per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, la
data di entrata in vigore della legge n. 132 del 1997 (22
maggio 1997) assume dunque la funzione di spartiacque tra
coloro che devono sostenere l'esame e coloro che ne sono
esonerati poiché iscritti, o aventi acquisito il diritto ad
iscriversi, ad un albo professionale.
Nel corso del 1997 si sono tenuti gli esami di Stato per
l'iscrizione all'albo professionale dei ragionieri e periti
commerciali. In molti collegi, in modo particolare in quelli
più ampi, la sessione di esami si è conclusa successivamente
alla data di entrata in vigore della legge n. 132 del 1997,
con la conseguenza di porre molti soggetti abilitati
nell'impossibilità di iscriversi al registro dei revisori
contabili (nel solo collegio dei ragionieri di Milano sono
oltre 200 i professionisti che si trovano in questa
condizione).
Appare quindi doveroso porre rimedio alla situazione di
difficoltà e di evidente disparità in cui si sono venuti a
trovare quanti sono regolarmente iscritti o abbiano acquisito
il diritto ad essere iscritti ad un albo professionale, in
base ad una sessione di esame in svolgimento alla data di
entrata in vigore della legge n. 132 del 1997. A tale fine,
l'articolo unico da cui è composta la presente proposta di
legge riapre i termini per la presentazione delle domande di
ammissione al registro dei revisori contabili nei confronti di
quanti si trovino nello stato di fatto evidenziato.