XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 104




        Onorevoli Colleghi! - Come è noto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ha attribuito competenza legislativa e amministrativa primaria alle province in materia di opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria e le relative norme di attuazione hanno trasferito al demanio idrico delle province tutti i corsi d'acqua con esclusione dei fiumi Adige e Drava, nei tratti classificati di prima e seconda categoria, e delle acque della parte trentina del lago di Garda. Sono poi da ricordare i poteri riconosciuti alle province in materia di concessioni per grandi derivazioni idroelettriche e più in generale in materia di utilizzazione delle acque pubbliche.
        In conseguenza di queste attribuzioni riconosciute dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione, le province hanno operato in questi decenni anche nell'interesse delle regioni collocate a valle, e con costi giganteschi per la realizzazione di piani a lunga scadenza intesi a garantire la sicurezza del suolo attraverso molteplici opere che vanno dai rimboschimenti alla regimazione dei corsi d'acqua, anche i più minuti, alla progettazione di dighe e alle opere sui fiumi e sui maggiori torrenti. Sono noti d'altra parte i contrasti che da lungo tempo contrappongono le province allo Stato sulle questioni più rilevanti che riguardano l'utilizzo delle acque sia per quanto riguarda lo sfruttamento idroelettrico che gli usi civili.
        Questa premessa vale a evidenziare quale ruolo le leggi sulla autonomia speciale attribuiscono alle istituzioni politiche locali in materia di risorse idriche ma nel contempo a denunciare quale scompenso esiste tra questi diritti e gli strumenti che sono istituzionalmente chiamati a garantirne il riconoscimento concreto. Ci riferiamo alle istanze giurisdizionali che di volta in volta e in ogni caso specifico, di ridotta o di grande importanza, sono competenti a decidere sulle molteplici questioni relative alla utilizzazione delle acque nel territorio del Trentino-Alto Adige.
        Le controversie possono riguardare la demanialità o meno delle acque, i limiti dei corsi d'acqua e dei bacini dei loro alvei e delle loro sponde, i diritti alle derivazioni e utilizzazione di esse, le espropriazioni e le occupazioni totali o parziali permanenti o temporanee di fondi e le relative indennità per la esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, quelle per risarcimenti dei danni dipendenti da opere idrauliche eseguite da una pubblica amministrazione, le controversie sui diritti di pesca, gli appelli contro le sentenze del pretore in materia di azioni possessorie relative all'uso delle acque nei confronti di privati, ed altro.
        Orbene, in frontale contrasto con la realtà istituzionale del Trentino-Alto Adige, con i diritti e le attribuzioni cui abbiamo sopra accennato, chiamato a decidere su tutte queste controversie è il Tribunale regionale delle acque pubbliche istituito presso la corte d'appello di Venezia, il quale oltre che sul Veneto e sul Trentino-Alto Adige ha giurisdizione anche sul Friuli-Venezia Giulia. E' questo uno dei molti esempi del mancato adeguamento delle strutture statali alla realtà regionale che la Costituzione ha sancito. Infatti, la istituzione dei tribunali regionali delle acque pubbliche risale al testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e cioè al periodo del regime fascista, e il fatto che questa normativa non sia stata adeguata al decentramento politico regionale e soprattutto alle realtà istituzionali a statuto speciale come la nostra, mostra quanto lungo sia ancora il cammino per pervenire a uno Stato autenticamente regionalista.
        Resta comunque il fatto che qualsiasi privato cittadino e qualsiasi altro soggetto giuridico pubblico o privato del Trentino-Alto Adige, non escluse le province autonome, per ottenere il riconoscimento dei propri diritti nella complessa tematica sopra accennata, deve rivolgersi a una sede giudiziaria situata in altra regione e sopportare spese legali multiple oltre a tempi estenuanti di durata dei processi, essendo gli uffici giudiziari della corte d'appello di Venezia notoriamente sovraccarichi di lavoro.
        Si deve poi aggiungere che l'insediamento del Tribunale regionale delle acque pubbliche in una sede esterna al territorio della regione Trentino-Alto Adige priva i cittadini della provincia di Bolzano appartenenti al gruppo linguistico tedesco dei diritti all'uso della loro lingua nei processi ancorché si verta su questioni relative al patrimonio idrico dell'Alto Adige che, come detto, appartiene per gran parte al demanio della provincia.
        Tutte queste ragioni, cui deve aggiungersi quella che la crescente scarsità delle risorse idriche anche nella regione Trentino-Alto Adige richiederà pure essa la presenza di una autorità giudiziaria in loco che dirima in tempi accettabili le crescenti controversie, ponendo fine a una situazione di sostanziale denegata giustizia, reclamano l'approvazione di una legge di istituzione del Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di Trento con giurisdizione sul territorio regionale. Oltretutto questa legge contribuirebbe, sulla base di fattori del tutto obbiettivi e corrispondenti alle reali esigenze della amministrazione della giustizia, a rafforzare il ruolo della corte d'appello di Trento dopo le fratture e le incomprensioni che hanno accompagnato la istituzione della sezione distaccata di Bolzano, dando una risposta positiva, stabilizzante e conforme ai princìpi autonomistici e alle attese di tutte le popolazioni del Trentino-Alto Adige.




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