XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 104
Onorevoli Colleghi! - Come è noto lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige ha attribuito competenza
legislativa e amministrativa primaria alle province in materia
di opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria e
le relative norme di attuazione hanno trasferito al demanio
idrico delle province tutti i corsi d'acqua con esclusione dei
fiumi Adige e Drava, nei tratti classificati di prima e
seconda categoria, e delle acque della parte trentina del lago
di Garda. Sono poi da ricordare i poteri riconosciuti alle
province in materia di concessioni per grandi derivazioni
idroelettriche e più in generale in materia di utilizzazione
delle acque pubbliche.
In conseguenza di queste attribuzioni riconosciute dallo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative
norme di attuazione, le province hanno operato in questi
decenni anche nell'interesse delle regioni collocate a valle,
e con costi giganteschi per la realizzazione di piani a lunga
scadenza intesi a garantire la sicurezza del suolo attraverso
molteplici opere che vanno dai rimboschimenti alla regimazione
dei corsi d'acqua, anche i più minuti, alla progettazione di
dighe e alle opere sui fiumi e sui maggiori torrenti. Sono
noti d'altra parte i contrasti che da lungo tempo
contrappongono le province allo Stato sulle questioni più
rilevanti che riguardano l'utilizzo delle acque sia per quanto
riguarda lo sfruttamento idroelettrico che gli usi civili.
Questa premessa vale a evidenziare quale ruolo le leggi
sulla autonomia speciale attribuiscono alle istituzioni
politiche locali in materia di risorse idriche ma nel contempo
a denunciare quale scompenso esiste tra questi diritti e gli
strumenti che sono istituzionalmente chiamati a garantirne il
riconoscimento concreto. Ci riferiamo alle istanze
giurisdizionali che di volta in volta e in ogni caso
specifico, di ridotta o di grande importanza, sono competenti
a decidere sulle molteplici questioni relative alla
utilizzazione delle acque nel territorio del Trentino-Alto
Adige.
Le controversie possono riguardare la demanialità o meno
delle acque, i limiti dei corsi d'acqua e dei bacini dei loro
alvei e delle loro sponde, i diritti alle derivazioni e
utilizzazione di esse, le espropriazioni e le occupazioni
totali o parziali permanenti o temporanee di fondi e le
relative indennità per la esecuzione o manutenzione di opere
idrauliche, quelle per risarcimenti dei danni dipendenti da
opere idrauliche eseguite da una pubblica amministrazione, le
controversie sui diritti di pesca, gli appelli contro le
sentenze del pretore in materia di azioni possessorie relative
all'uso delle acque nei confronti di privati, ed altro.
Orbene, in frontale contrasto con la realtà istituzionale
del Trentino-Alto Adige, con i diritti e le attribuzioni cui
abbiamo sopra accennato, chiamato a decidere su tutte queste
controversie è il Tribunale regionale delle acque pubbliche
istituito presso la corte d'appello di Venezia, il quale oltre
che sul Veneto e sul Trentino-Alto Adige ha giurisdizione
anche sul Friuli-Venezia Giulia. E' questo uno dei molti
esempi del mancato adeguamento delle strutture statali alla
realtà regionale che la Costituzione ha sancito. Infatti, la
istituzione dei tribunali regionali delle acque pubbliche
risale al testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, e cioè al periodo del regime fascista, e il
fatto che questa normativa non sia stata adeguata al
decentramento politico regionale e soprattutto alle realtà
istituzionali a statuto speciale come la nostra, mostra quanto
lungo sia ancora il cammino per pervenire a uno Stato
autenticamente regionalista.
Resta comunque il fatto che qualsiasi privato cittadino e
qualsiasi altro soggetto giuridico pubblico o privato del
Trentino-Alto Adige, non escluse le province autonome, per
ottenere il riconoscimento dei propri diritti nella complessa
tematica sopra accennata, deve rivolgersi a una sede
giudiziaria situata in altra regione e sopportare spese legali
multiple oltre a tempi estenuanti di durata dei processi,
essendo gli uffici giudiziari della corte d'appello di Venezia
notoriamente sovraccarichi di lavoro.
Si deve poi aggiungere che l'insediamento del Tribunale
regionale delle acque pubbliche in una sede esterna al
territorio della regione Trentino-Alto Adige priva i cittadini
della provincia di Bolzano appartenenti al gruppo linguistico
tedesco dei diritti all'uso della loro lingua nei processi
ancorché si verta su questioni relative al patrimonio idrico
dell'Alto Adige che, come detto, appartiene per gran parte al
demanio della provincia.
Tutte queste ragioni, cui deve aggiungersi quella che la
crescente scarsità delle risorse idriche anche nella regione
Trentino-Alto Adige richiederà pure essa la presenza di una
autorità giudiziaria in loco che dirima in tempi
accettabili le crescenti controversie, ponendo fine a una
situazione di sostanziale denegata giustizia, reclamano
l'approvazione di una legge di istituzione del Tribunale
regionale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di
Trento con giurisdizione sul territorio regionale. Oltretutto
questa legge contribuirebbe, sulla base di fattori del tutto
obbiettivi e corrispondenti alle reali esigenze della
amministrazione della giustizia, a rafforzare il ruolo della
corte d'appello di Trento dopo le fratture e le incomprensioni
che hanno accompagnato la istituzione della sezione distaccata
di Bolzano, dando una risposta positiva, stabilizzante e
conforme ai princìpi autonomistici e alle attese di tutte le
popolazioni del Trentino-Alto Adige.