XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 100




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge non rappresenta soltanto la risposta ai problemi di una categoria forte rappresentata da circa 82 mila geometri liberi professionisti, da circa 450 mila geometri dipendenti delle pubbliche amministrazioni e da circa 150 mila praticanti. Al contrario, la proposta è frutto di un equilibrato lavoro svolto nel corso della passata legislatura dalla VIII Commissione del Senato, con l'obiettivo di stabilire un punto fermo e di effettuare una sintesi in un campo in cui da troppi anni prevalgono l'incertezza e la conflittualità. La proposta è stata quindi approvata dal Senato il 25 gennaio 2001 e trasmessa alla Camera (AC n. 7566).
        Infatti la norma di riferimento, per quanto concerne le competenze professionali dei geometri, è rappresentata dal regio decreto n. 274 del 1929, che introduce il concetto di "modesta costruzione" per stabilire l'attribuzione delle singole competenze professionali.
        E' ovvio che detto concetto non poteva non essere storicizzato per cui, nel corso degli anni, e senza precise norme di riferimento, le attività professionali dei geometri si sono venute modificando nel tentativo di dare risposte alle esigenze della collettività e alla domanda del mercato.
        L'incertezza nella distribuzione delle singole competenze proviene dall'indeterminatezza del concetto di modesta costruzione, che è stato più volte oggetto di attenzione nelle aule giudiziarie con vicende alterne finché la Corte costituzionale, con sentenza n. 199 del 1993, ha confermato che "il presupposto della modestia sia da considerarsi elemento flessibile che postula cognizioni necessariamente variabili in rapporto al progresso tecnico-scientifico che la materia può subire nel tempo". Ed è proprio questo il nodo che la presente proposta di legge intende sciogliere, definendo una volta per tutte il concetto di modesta costruzione, con l'individuazione chiara e netta, ex lege, delle competenze di chi vuole esercitare la professione di geometra.
        Definire un testo di legge in una materia così complessa e che riguarda interessi così vasti non è cosa facile, soprattutto per due motivi. Il primo è rappresentato dal fatto che non è possibile rapportare la figura professionale del geometra italiano e quella del perito industriale edile a livello europeo, in quanto tale professione si è evoluta a livello comunitario secondo linee estremamente articolare, che hanno comportato percorsi professionali e formativi sostanzialmente diversi. Il secondo è rappresentato dal fatto che, anche all'interno del nostro territorio nazionale, l'attività professionale dei geometri e dei periti si è articolata e differenziata in maniera non uniforme tra regione e regione, in rispondenza di fatti ambientali, sociali ed economici.
        Da qui la necessità di stabilire come linea guida una prudente e meditata mediazione fra le varie realtà obiettivamente rilevabili, lette con l'occhio sempre attento alla normativa vigente in termini di: formazione e procedimenti formativi per l'esercizio della professione di geometra e di perito industriale edile; ammissibilità della progettazione in cemento armato e individuazione dei vincoli e dei limiti; ammissibilità degli interventi in materia di urbanistica e individuazione, anche in questo caso, dei vincoli e dei limiti.
        La proposta di legge tiene ben presente i princìpi esposti con la consapevolezza che stabilire degli ambiti entro i quali i geometri ed i periti possano espletare la propria professione non toglie minimamente la possibilità da parte dei tecnici laureati di esercitare, in un ambito di libero mercato e senza alcun limite, tutte le attività professionali connesse alla materia. D'altra parte si punta sulla capacità e sulla sensibilità degli enti locali di dotarsi di strumenti urbanistici idonei a garantire il rispetto del contesto urbanistico, storico, ambientale e soprattutto la vivibilità e la sicurezza nei loro territori.
        L'articolo 1 stabilisce che la legge disciplina l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano.
        L'articolo 2 stabilisce le competenze dei geometri e dei periti industriali e ne fissa i relativi limiti.
        L'articolo 3 stabilisce quali competenze in materia urbanistica rientrino tra quelle dei geometri e dei periti industriali.
        L'articolo 4 stabilisce quali altre prestazioni rientrino tra quelle di competenza dei geometri e dei periti industriali.
        L'articolo 5 stabilisce la validità delle norme previgenti riguardanti le competenze professionali dei geometri e dei periti industriali.
        L'articolo 6 reca norme transitorie.




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