XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 100
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge non
rappresenta soltanto la risposta ai problemi di una categoria
forte rappresentata da circa 82 mila geometri liberi
professionisti, da circa 450 mila geometri dipendenti delle
pubbliche amministrazioni e da circa 150 mila praticanti. Al
contrario, la proposta è frutto di un equilibrato lavoro
svolto nel corso della passata legislatura dalla VIII
Commissione del Senato, con l'obiettivo di stabilire un punto
fermo e di effettuare una sintesi in un campo in cui da troppi
anni prevalgono l'incertezza e la conflittualità. La proposta
è stata quindi approvata dal Senato il 25 gennaio 2001 e
trasmessa alla Camera (AC n. 7566).
Infatti la norma di riferimento, per quanto concerne le
competenze professionali dei geometri, è rappresentata dal
regio decreto n. 274 del 1929, che introduce il concetto di
"modesta costruzione" per stabilire l'attribuzione delle
singole competenze professionali.
E' ovvio che detto concetto non poteva non essere
storicizzato per cui, nel corso degli anni, e senza precise
norme di riferimento, le attività professionali dei geometri
si sono venute modificando nel tentativo di dare risposte alle
esigenze della collettività e alla domanda del mercato.
L'incertezza nella distribuzione delle singole competenze
proviene dall'indeterminatezza del concetto di modesta
costruzione, che è stato più volte oggetto di attenzione nelle
aule giudiziarie con vicende alterne finché la Corte
costituzionale, con sentenza n. 199 del 1993, ha confermato
che "il presupposto della modestia sia da considerarsi
elemento flessibile che postula cognizioni necessariamente
variabili in rapporto al progresso tecnico-scientifico che la
materia può subire nel tempo". Ed è proprio questo il nodo che
la presente proposta di legge intende sciogliere, definendo
una volta per tutte il concetto di modesta costruzione, con
l'individuazione chiara e netta, ex lege, delle
competenze di chi vuole esercitare la professione di
geometra.
Definire un testo di legge in una materia così complessa e
che riguarda interessi così vasti non è cosa facile,
soprattutto per due motivi. Il primo è rappresentato dal fatto
che non è possibile rapportare la figura professionale del
geometra italiano e quella del perito industriale edile a
livello europeo, in quanto tale professione si è evoluta a
livello comunitario secondo linee estremamente articolare, che
hanno comportato percorsi professionali e formativi
sostanzialmente diversi. Il secondo è rappresentato dal fatto
che, anche all'interno del nostro territorio nazionale,
l'attività professionale dei geometri e dei periti si è
articolata e differenziata in maniera non uniforme tra regione
e regione, in rispondenza di fatti ambientali, sociali ed
economici.
Da qui la necessità di stabilire come linea guida una
prudente e meditata mediazione fra le varie realtà
obiettivamente rilevabili, lette con l'occhio sempre attento
alla normativa vigente in termini di: formazione e
procedimenti formativi per l'esercizio della professione di
geometra e di perito industriale edile; ammissibilità della
progettazione in cemento armato e individuazione dei vincoli e
dei limiti; ammissibilità degli interventi in materia di
urbanistica e individuazione, anche in questo caso, dei
vincoli e dei limiti.
La proposta di legge tiene ben presente i princìpi esposti
con la consapevolezza che stabilire degli ambiti entro i quali
i geometri ed i periti possano espletare la propria
professione non toglie minimamente la possibilità da parte dei
tecnici laureati di esercitare, in un ambito di libero mercato
e senza alcun limite, tutte le attività professionali connesse
alla materia. D'altra parte si punta sulla capacità e sulla
sensibilità degli enti locali di dotarsi di strumenti
urbanistici idonei a garantire il rispetto del contesto
urbanistico, storico, ambientale e soprattutto la vivibilità e
la sicurezza nei loro territori.
L'articolo 1 stabilisce che la legge disciplina l'attività
dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in
edilizia, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché
delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali,
commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e
funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato
cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di
arredo urbano.
L'articolo 2 stabilisce le competenze dei geometri e dei
periti industriali e ne fissa i relativi limiti.
L'articolo 3 stabilisce quali competenze in materia
urbanistica rientrino tra quelle dei geometri e dei periti
industriali.
L'articolo 4 stabilisce quali altre prestazioni rientrino
tra quelle di competenza dei geometri e dei periti
industriali.
L'articolo 5 stabilisce la validità delle norme previgenti
riguardanti le competenze professionali dei geometri e dei
periti industriali.
L'articolo 6 reca norme transitorie.