XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 98




        Onorevoli Colleghi! - Molti passi, in questi ultimi anni, sono stati compiuti per rendere l'amministrazione più efficiente e rispondente alle esigenze dei singoli cittadini e dei soggetti produttivi. Con l'estensione dell'istituto dell'autocertificazione, ad esempio, si è evitato ai cittadini il ricorso a 740 mila certificati nel solo mese di gennaio del 2000, con una riduzione del 62,48 per cento rispetto allo stesso mese del 1996.
        Ma il cambiamento forse di maggiore rilievo, che si è avviato con le leggi nn.59 e 127 del 1997, ha riguardato il trasferimento delle competenze dallo Stato alle regioni e agli enti locali. Il federalismo amministrativo, a Costituzione vigente, è un processo lungo che mostra però già i primi risultati. Tra le misure di attuazione del disegno di riforma, rilievo strategico hanno assunto le disposizioni per l'avvio degli sportelli unici per le attività produttive previsti agli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
        La riduzione dei costi amministrativi che gravano sulle imprese italiane, soprattutto piccole e medie, e che costituiscono fonte di discriminazione delle stesse nei confronti delle imprese degli altri Paesi europei, costituisce infatti elemento determinante per consentire al sistema produttivo nazionale di affrontare la concorrenza del mercato unico.
        Le numerose semplificazioni introdotte dalle disposizioni citate del decreto n.112 del 1998 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.447 (che reca, tra l'altro, norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati), si sono già risolte in un servizio fornito alle imprese.
        Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 112 sullo sportello unico e la loro attuazione hanno come oggetto però solo il settore industriale, commerciale ed artigianale, mentre anche il settore agricolo necessita un forte impulso. La proposta che si vuole avanzare in questa sede è dunque quella di estendere la disciplina riguardante lo sportello unico alle imprese agricole.
        Ciò appare possibile e auspicabile sotto due aspetti: uno riguarda il decentramento, già previsto dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143 ("Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"), a favore delle regioni delle funzioni riguardanti l'agricoltura e che quindi ben potrebbe ricomprendere anche l'attuazione dello sportello unico. L'altro aspetto appare più generale e concerne l'agricoltura nel suo complesso: settore che deve essere aiutato a crescere e a modernizzarsi.
        In merito allo sportello unico, gli articoli ricordati del decreto legislativo n.112 del 1998 prevedono in concreto l'esercizio in unica sede di diverse funzioni che riguardano le imprese e gli insediamenti produttivi.
        Si tratta di funzioni delegate ai comuni e alle province, attraverso le regioni, che possono essere suddivise in tre tipologie:

                a) di coordinamento: lo sportello rappresenta il punto di partenza e di arrivo di tutti i processi che portano l'imprenditore a:

                avviare un'attività imprenditoriale (esempio: acquisto dell'area, costruzione e installazione degli impianti, collaudo, avvio dell'attività, eccetera);

                trasformare o modificare un'attività imprenditoriale, dal punto di vista edile (esempio: straordinaria manutenzione), tecnologico e merceologico (esempio: riconversione impianti), societario (esempio: subentro);

                dismettere, cessare l'attività (esempio: comunicazione di cessazione, demolizione, eccetera).

                b) di informazione a carattere:

                normativo (esempio: le procedure autorizzatorie, gli adempimenti normativi anche a carattere regionale e nazionale);

                economico (esempio: agevolazioni finanziarie, sostegni all'impresa);

                territoriale (esempio: vincoli ed opportunità del piano regolatore, assetto territoriale ed immobiliare dell'area di riferimento);

                c) di promozione dell'immagine del territorio attraverso l'attuazione di iniziative per attrarre investimenti a sostegno degli operatori economici locali con l'obiettivo di:

                migliorare i servizi offerti;

                riqualificare le infrastrutture;

                favorire la nascita di reti imprenditoriali locali.

        Come appare evidente, per gli imprenditori agricoli poter usufruire di questo servizio - adattato alle loro esigenze - sarebbe assai utile e costituirebbe uno stimolo per la loro attività.
        L'articolo 1 estende al settore dell'agricoltura l'applicazione delle norme in oggetto; l'articolo 2 dispone l'emanazione di un regolamento di attuazione di tale estensione.




Frontespizio Testo articoli