XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 98
Onorevoli Colleghi! - Molti passi, in questi ultimi
anni, sono stati compiuti per rendere l'amministrazione più
efficiente e rispondente alle esigenze dei singoli cittadini e
dei soggetti produttivi. Con l'estensione dell'istituto
dell'autocertificazione, ad esempio, si è evitato ai cittadini
il ricorso a 740 mila certificati nel solo mese di gennaio del
2000, con una riduzione del 62,48 per cento rispetto allo
stesso mese del 1996.
Ma il cambiamento forse di maggiore rilievo, che si è
avviato con le leggi nn.59 e 127 del 1997, ha riguardato il
trasferimento delle competenze dallo Stato alle regioni e agli
enti locali. Il federalismo amministrativo, a Costituzione
vigente, è un processo lungo che mostra però già i primi
risultati. Tra le misure di attuazione del disegno di riforma,
rilievo strategico hanno assunto le disposizioni per l'avvio
degli sportelli unici per le attività produttive previsti agli
articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112.
La riduzione dei costi amministrativi che gravano sulle
imprese italiane, soprattutto piccole e medie, e che
costituiscono fonte di discriminazione delle stesse nei
confronti delle imprese degli altri Paesi europei, costituisce
infatti elemento determinante per consentire al sistema
produttivo nazionale di affrontare la concorrenza del mercato
unico.
Le numerose semplificazioni introdotte dalle disposizioni
citate del decreto n.112 del 1998 e dal decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n.447 (che reca, tra
l'altro, norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi e
per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati), si sono già
risolte in un servizio fornito alle imprese.
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 112
sullo sportello unico e la loro attuazione hanno come oggetto
però solo il settore industriale, commerciale ed artigianale,
mentre anche il settore agricolo necessita un forte impulso.
La proposta che si vuole avanzare in questa sede è dunque
quella di estendere la disciplina riguardante lo sportello
unico alle imprese agricole.
Ciò appare possibile e auspicabile sotto due aspetti: uno
riguarda il decentramento, già previsto dal decreto
legislativo 4 giugno 1997, n.143 ("Conferimento alle regioni
delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e
pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"), a
favore delle regioni delle funzioni riguardanti l'agricoltura
e che quindi ben potrebbe ricomprendere anche l'attuazione
dello sportello unico. L'altro aspetto appare più generale e
concerne l'agricoltura nel suo complesso: settore che deve
essere aiutato a crescere e a modernizzarsi.
In merito allo sportello unico, gli articoli ricordati del
decreto legislativo n.112 del 1998 prevedono in concreto
l'esercizio in unica sede di diverse funzioni che riguardano
le imprese e gli insediamenti produttivi.
Si tratta di funzioni delegate ai comuni e alle province,
attraverso le regioni, che possono essere suddivise in tre
tipologie:
a) di coordinamento: lo sportello rappresenta il
punto di partenza e di arrivo di tutti i processi che portano
l'imprenditore a:
avviare un'attività imprenditoriale (esempio: acquisto
dell'area, costruzione e installazione degli impianti,
collaudo, avvio dell'attività, eccetera);
trasformare o modificare un'attività imprenditoriale,
dal punto di vista edile (esempio: straordinaria
manutenzione), tecnologico e merceologico (esempio:
riconversione impianti), societario (esempio: subentro);
dismettere, cessare l'attività (esempio: comunicazione
di cessazione, demolizione, eccetera).
b) di informazione a carattere:
normativo (esempio: le procedure autorizzatorie, gli
adempimenti normativi anche a carattere regionale e
nazionale);
economico (esempio: agevolazioni finanziarie, sostegni
all'impresa);
territoriale (esempio: vincoli ed opportunità del
piano regolatore, assetto territoriale ed immobiliare
dell'area di riferimento);
c) di promozione dell'immagine del territorio
attraverso l'attuazione di iniziative per attrarre
investimenti a sostegno degli operatori economici locali con
l'obiettivo di:
migliorare i servizi offerti;
riqualificare le infrastrutture;
favorire la nascita di reti imprenditoriali locali.
Come appare evidente, per gli imprenditori agricoli poter
usufruire di questo servizio - adattato alle loro esigenze -
sarebbe assai utile e costituirebbe uno stimolo per la loro
attività.
L'articolo 1 estende al settore dell'agricoltura
l'applicazione delle norme in oggetto; l'articolo 2 dispone
l'emanazione di un regolamento di attuazione di tale
estensione.