XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 52




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge incide sulla disciplina delle fondazioni bancarie, intese come gli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria. In particolare, si modifica la parte relativa all'organo di indirizzo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. La delega contenuta nella legge 23 dicembre 1998, n. 461, in base alla quale è stato emanato il suddetto decreto, prevede, nell'ambito dell'organo di indirizzo, la presenza di persone che garantiscano la rappresentanza del territorio sul quale le fondazioni bancarie insistono operativamente. In linea con tale direttiva il citato decreto legislativo fa riferimento anche agli enti locali in quanto adeguati e qualificati rappresentanti del territorio all'interno dell'organo di indirizzo. La designazione dei componenti l'organo deve rispettare il vincolo di un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei soggetti partecipanti all'organo di indirizzo. Ebbene, il suddetto vincolo di non maggioranza non trova nessun diretto riferimento nella legge delega e porta con sé un grave inconveniente di ordine sociale: posto che i componenti degli enti locali sono l'espressione più immediata della volontà dei cittadini, nell'ambito di un sistema di democratica rappresentanza, posto che la natura delle fondazioni bancarie le porta al perseguimento di esclusivi scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, appare consequenziale che il raggiungimento pieno della finalità statutaria delle fondazioni stesse non possa non tenere in massimo conto l'espressione della volontà dei cittadini del territorio su cui operano, e poiché questa volontà si esprime istituzionalmente attraverso rappresentanti, nulla osta a che l'organo di indirizzo delle fondazioni bancarie sia fedele specchio delle composizioni degli enti locali, anche in misura maggioritaria, benché non necessariamente.
        Per questi motivi si ritiene che un aprioristico vincolo di non maggioranza possa alterare l'effettiva rappresentatività del territorio, così come previsto, ed annullare la proprietà "morale" delle fondazioni bancarie in capo agli enti locali, e dunque sia senz'altro da eliminare.




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