XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 52
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge incide
sulla disciplina delle fondazioni bancarie, intese come gli
enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda
bancaria. In particolare, si modifica la parte relativa
all'organo di indirizzo previsto dall'articolo 4 del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. La delega contenuta nella
legge 23 dicembre 1998, n. 461, in base alla quale è stato
emanato il suddetto decreto, prevede, nell'ambito dell'organo
di indirizzo, la presenza di persone che garantiscano la
rappresentanza del territorio sul quale le fondazioni bancarie
insistono operativamente. In linea con tale direttiva il
citato decreto legislativo fa riferimento anche agli enti
locali in quanto adeguati e qualificati rappresentanti del
territorio all'interno dell'organo di indirizzo. La
designazione dei componenti l'organo deve rispettare il
vincolo di un'equilibrata, e comunque non maggioritaria,
rappresentanza di ciascuno dei soggetti partecipanti
all'organo di indirizzo. Ebbene, il suddetto vincolo di non
maggioranza non trova nessun diretto riferimento nella legge
delega e porta con sé un grave inconveniente di ordine
sociale: posto che i componenti degli enti locali sono
l'espressione più immediata della volontà dei cittadini,
nell'ambito di un sistema di democratica rappresentanza, posto
che la natura delle fondazioni bancarie le porta al
perseguimento di esclusivi scopi di utilità sociale e di
promozione dello sviluppo economico, appare consequenziale che
il raggiungimento pieno della finalità statutaria delle
fondazioni stesse non possa non tenere in massimo conto
l'espressione della volontà dei cittadini del territorio su
cui operano, e poiché questa volontà si esprime
istituzionalmente attraverso rappresentanti, nulla osta a che
l'organo di indirizzo delle fondazioni bancarie sia fedele
specchio delle composizioni degli enti locali, anche in misura
maggioritaria, benché non necessariamente.
Per questi motivi si ritiene che un aprioristico vincolo
di non maggioranza possa alterare l'effettiva
rappresentatività del territorio, così come previsto, ed
annullare la proprietà "morale" delle fondazioni bancarie in
capo agli enti locali, e dunque sia senz'altro da
eliminare.