XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 21
Onorevoli Deputati! - Il Parlamento, approvando, su
iniziativa del Governo, la legge 21 luglio 2000, n. 205,
recante disposizioni in materia di giustizia amministrativa,
ha introdotto una serie consistente di modificazioni alla
disciplina del processo amministrativo, tutte orientate
all'esigenza di rispondere alla sempre più forte domanda di
maggiore efficienza del servizio della giustizia
amministrativa e al bisogno di assicurare tempi più brevi
nella definizione delle controversie amministrative.
Con la legge n. 205 del 2000 sono state introdotte, in
primo luogo, alcune misure di snellimento del processo
amministrativo: una corsia privilegiata per i giudizi che
abbiano particolare rilevanza sul piano dell'interesse sociale
(realizzazione di opere pubbliche, servizi e forniture;
dismissione e privatizzazione di imprese e beni pubblici;
scioglimento dei consigli regionali e degli enti locali,
nomina dell'alta dirigenza); efficaci rimedi sanzionatori
contro l'inerzia delle pubbliche amministrazioni; possibilità
per il giudice di decidere definitivamente la causa fin dal
momento dell'udienza stabilita per le misure cautelari.
Con la legge innanzi detta, poi, si è potuto compiere un
sensibile passo in avanti in materia di semplificazione del
criterio discretivo in tema di riparto di giurisdizione tra
giudice ordinario e giudice amministrativo, concentrando in
quest'ultimo tutte le competenze relative a controversie tra
cittadino e pubblica amministrazione, evitando così al
cittadino, danneggiato da una pubblica amministrazione, di
doversi rivolgere prima al giudice amministrativo per far
dichiarare illegittimo il comportamento dell'amministrazione e
poi al giudice civile per ottenere il risarcimento del danno,
con costi e tempi insopportabili.
Le novità processuali introdotte con la legge n. 205 del
2000 non potevano non incidere, all'evidenza, sul fronte dei
problemi organizzativi della giustizia amministrativa, in
quanto l'indubbia accelerazione che si sarebbe in tale modo
determinata nei tempi di definizione dei processi non avrebbe
non potuto ripercuotersi sui carichi lavorativi dei
magistrati, sia di primo che di secondo grado, il cui numero -
sino alla data di entrata in vigore della legge citata - era
evidentemente commisurato ad uno schema di processo e a forme
di tutela proprie di un modello di tutela di stampo
assolutamente tradizionale, come tale non più ritenuto al
passo con i tempi.
Questo spiega perché la stessa legge n. 205 del 2000 ha
provveduto (articolo 14) ad un primo limitato aumento del
numero dei magistrati amministrativi e di quello del personale
amministrativo destinato ad operare presso gli uffici
giudiziari (tre nuovi posti di presidente di sezione del
Consiglio di Stato, dieci e sessanta nuove unità,
rispettivamente, di consiglieri di Stato e di referendari dei
Tribunali amministrativi regionali, quaranta nuove unità di
personale amministrativo, da ripartire tra Consiglio di Stato
e Tribunali amministrativi regionali).
Gli interventi migliorativi da ultimo ricordati, peraltro,
si sono calati su un plesso giurisdizionale che, per alcuni
aspetti, rischia di continuare a non essere pronto a rendere
una risposta - in termini di efficienza complessiva -
all'altezza delle aspettative. Causa principale di questo
problema, ad un'analisi ravvicinata, è principalmente
l'accumulo, determinatosi nel tempo, di un numero consistente
di ricorsi, soprattutto in materia di impiego presso le
pubbliche amministrazioni: ricorsi afferenti, peraltro, un
ambito di materia ormai non più rientrante - a seguito delle
modificazioni legislative apportate con il decreto legislativo
n. 80 del 1998 all'articolo 68 e seguenti del decreto
legislativo n. 29 del 1993 - nell'ambito della giurisdizione
del giudice amministrativo (trattasi invero di controversie
ormai devolute alla giurisdizione del giudice ordinario).
Causa ulteriore e concomitante è, poi, una riscontrata
persistente insufficienza numerica degli organici del
personale di magistratura e amministrativo, quest'ultimo in
particolare necessario proprio in un momento nel quale il
sistema della giustizia amministrativa si avvia altresì ad un
apprezzabile salto qualitativo sul fronte della introduzione
di meccanismi di gestione informatica del processo e delle
diverse attività che, sul piano anche amministrativo, ruotano
intorno alla gestione, nel processo, dei fascicoli
d'udienza.
E' dunque nel quadro sopra illustrato che si è inserita
l'ulteriore iniziativa governativa del disegno di legge,
concernente disposizioni per accelerare la definizione delle
controversie pendenti davanti agli organi della giustizia
amministrativa (AS n. 4961), presentato il 25 gennaio 2001 e
approvato dal Senato della Repubblica l'8 marzo 2001, il cui
iter non si è potuto completare a causa dello
scioglimento delle Camere. L'attuale straordinaria fase
istituzionale giustifica, pertanto, l'intervento nelle forme
del decreto-legge.
In dettaglio, il decreto-legge si compone di sei
articoli.
Con l'articolo 1 si provvede alla temporanea istituzione
di sezioni stralcio presso le principali sedi degli organi di
giustizia amministrativa di primo e secondo grado (Tribunali
amministrativi regionali e Consiglio di Stato). Compito di
queste sezioni, in particolare, sarà quello di procedere nel
più breve tempo possibile, e comunque nell'arco di un
quinquennio, allo smaltimento dell'arrestrato accumulatosi
segnatamente nella materia del pubblico impiego che, ormai,
neppure appartiene più - relativamente ai giudizi di nuova
instaurazione - alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Alle medesime sezioni, peraltro, allo stesso fine, verranno
altresì assegnate le controversie avviatesi prima del 1^
gennaio 1996 che, proprio perché così risalenti, hanno ormai
un tasso di vitalità assai esiguo, costituendo nondimeno
ulteriore materia altrimenti destinata a gravare sulle
attività dei giudici amministrativi.
Scopo evidente della misura in questione è quello di
liberare energie produttive tra i magistrati amministrativi di
carriera, utili per affrontare appropriatamente i nuovi ed
impegnativi compiti ad essi riservati dalle innovazioni
processuali introdotte con la legge n. 205 del 2000.
Per la composizione delle sezioni stralcio è previsto il
reclutamento di un numero (non superiore a centoventi unità)
di giudici onorari, selezionati appositamente fra categorie di
persone particolarmente qualificate per la loro precedente
esperienza professionale e nel contempo libere di dedicarsi
appieno al nuovo compito collaborativo (per la più parte,
invero, i soggetti reclutabili devono essere magistrati,
avvocati dello Stato ovvero avvocati di altri enti pubblici a
riposo).
Tuttavia, per imprimere la massima tempestività nell'avvio
del funzionamento delle sezioni stralcio ed elidere così anche
i tempi tecnici occorrenti per la selezione dei giudici
onorari ovvero sopperire alla occasionale necessità di
reclutarne di nuovi, è prevista la possibilità che,
eccezionalmente e sussidiariamente, delle sezioni stralcio
facciano parte anche giudici di carriera in servizio, disposti
ad assumere un ulteriore carico lavorativo all'interno delle
sezioni stralcio, nei limiti peraltro che saranno
appositamente stabiliti dal Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa.
La occorrente disciplina di completamento, necessaria per
l'effettivo avvio delle sezioni stralcio e per la definizione
dei diversi criteri generali occorrenti per il loro materiale
funzionamento, sarà dettata con apposito regolamento
governativo.
La normativa approntata è peraltro assai flessibile quanto
alla possibilità che le sezioni stralcio (immaginate, in via
generale, in numero di venticinque in primo grado e tre in
grado d'appello) possano essere attivate in numero maggiore
all'unità presso quei Tribunali amministrativi regionali nei
quali i carichi di arretrato sono particolarmente sensibili.
In ogni caso, comunque, è previsto che, al loro interno, le
sezioni stralcio vengano articolate anche in più di un
collegio giudicante.
Relativamente ai compensi, si prevede, nella sostanza, una
forma di retribuzione dei soli giudici onorari sostanzialmente
simile a quella già erogata ai giudici onorari facenti parte
delle sezioni stralcio presso gli uffici della magistratura
ordinaria. Infatti, il sistema di retribuzione sarà, con il
regime innanzi detto, regolato sulla base dell'articolo 8
della legge n. 276 del 1997 (quella che disciplina, per
l'appunto, la retribuzione dei giudici onorari delle sezioni
stralcio presso gli uffici della magistratura ordinaria).
Con l'articolo 2, poi, si prevedono misure di ampliamento
degli organici del personale di magistratura e amministrativo,
il primo peraltro destinato ad aumentare soltanto a decorrere
dal 1^ gennaio 2003 (il reclutamento è invero ripartito in due
segmenti, riferiti al 1^ gennaio 2003 e al 1^ ottobre 2003),
ossia in un'epoca ravvicinata al momento nel quale, esauritosi
il termine di operatività delle sezioni stralcio, potranno
liberarsi conseguentemente utili disponibilità finanziarie.
L'aumento di organico del personale amministrativo
(centottanta unità complessive) è distribuito sui due livelli
B (sessanta unità di area B1, in particolare) e C (centoventi
unità di area C1, in particolare).
Parte del personale reclutato, poi, è destinata a
rimpinguare le disponibilità di energie lavorative già
utilizzate nel settore dell'informatica.
Sempre per migliorare l'efficienza della gestione del
servizio informatico del plesso organizzativo dell'intera
giustizia amministrativa, è previsto che unità di personale di
magistratura (fino a un massimo di tre unità) possano venire
adibite in via esclusiva alla cura delle attività occorrenti
al coordinamento e al miglioramento di quella gestione.
Gli articoli 3 e 4 contengono norme relative al personale
della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. Tali
norme erano contenute nel disegno di legge, di iniziativa
governativa, in materia di organizzazione e razionalizzazione
dell'Avvocatura dello Stato e della Corte dei conti (AC n.
6561-octies), già approvato dalla Camera dei deputati il
20 febbraio 2001 e trasmesso al Senato della Repubblica ed il
cui iter è stato sospeso a causa dello scioglimento
delle Camere.
L'articolo 3 reca il potenziamento del personale di
magistratura della Corte dei conti. Infatti, a seguito delle
recenti innovazioni normative sulle funzioni e
sull'organizzazione della magistratura contabile, si rende
indispensabile potenziarne l'organico di alcune unità; tale
esigenza si ravvisa, in particolare, negli uffici regionali
della Corte.
L'articolo 4 è dedicato all'incremento dell'organico
dell'Avvocatura dello Stato in ragione dell'esigenza di
migliorarne l'organizzazione, in funzione anche delle
intervenute innovazioni normative in ambito processuale. Tale
finalità viene altresì perseguita anche attraverso il
potenziamento della strumentazione informatica.
L'articolo 5 reca le occorrenti disposizioni di copertura
finanziaria.
L'articolo 6 concerne l'entrata in vigore del
decreto-legge.