XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 21




        Onorevoli Deputati! - Il Parlamento, approvando, su iniziativa del Governo, la legge 21 luglio 2000, n. 205, recante disposizioni in materia di giustizia amministrativa, ha introdotto una serie consistente di modificazioni alla disciplina del processo amministrativo, tutte orientate all'esigenza di rispondere alla sempre più forte domanda di maggiore efficienza del servizio della giustizia amministrativa e al bisogno di assicurare tempi più brevi nella definizione delle controversie amministrative.
        Con la legge n. 205 del 2000 sono state introdotte, in primo luogo, alcune misure di snellimento del processo amministrativo: una corsia privilegiata per i giudizi che abbiano particolare rilevanza sul piano dell'interesse sociale (realizzazione di opere pubbliche, servizi e forniture; dismissione e privatizzazione di imprese e beni pubblici; scioglimento dei consigli regionali e degli enti locali, nomina dell'alta dirigenza); efficaci rimedi sanzionatori contro l'inerzia delle pubbliche amministrazioni; possibilità per il giudice di decidere definitivamente la causa fin dal momento dell'udienza stabilita per le misure cautelari.
        Con la legge innanzi detta, poi, si è potuto compiere un sensibile passo in avanti in materia di semplificazione del criterio discretivo in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, concentrando in quest'ultimo tutte le competenze relative a controversie tra cittadino e pubblica amministrazione, evitando così al cittadino, danneggiato da una pubblica amministrazione, di doversi rivolgere prima al giudice amministrativo per far dichiarare illegittimo il comportamento dell'amministrazione e poi al giudice civile per ottenere il risarcimento del danno, con costi e tempi insopportabili.
        Le novità processuali introdotte con la legge n. 205 del 2000 non potevano non incidere, all'evidenza, sul fronte dei problemi organizzativi della giustizia amministrativa, in quanto l'indubbia accelerazione che si sarebbe in tale modo determinata nei tempi di definizione dei processi non avrebbe non potuto ripercuotersi sui carichi lavorativi dei magistrati, sia di primo che di secondo grado, il cui numero - sino alla data di entrata in vigore della legge citata - era evidentemente commisurato ad uno schema di processo e a forme di tutela proprie di un modello di tutela di stampo assolutamente tradizionale, come tale non più ritenuto al passo con i tempi.
        Questo spiega perché la stessa legge n. 205 del 2000 ha provveduto (articolo 14) ad un primo limitato aumento del numero dei magistrati amministrativi e di quello del personale amministrativo destinato ad operare presso gli uffici giudiziari (tre nuovi posti di presidente di sezione del Consiglio di Stato, dieci e sessanta nuove unità, rispettivamente, di consiglieri di Stato e di referendari dei Tribunali amministrativi regionali, quaranta nuove unità di personale amministrativo, da ripartire tra Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali).
        Gli interventi migliorativi da ultimo ricordati, peraltro, si sono calati su un plesso giurisdizionale che, per alcuni aspetti, rischia di continuare a non essere pronto a rendere una risposta - in termini di efficienza complessiva - all'altezza delle aspettative. Causa principale di questo problema, ad un'analisi ravvicinata, è principalmente l'accumulo, determinatosi nel tempo, di un numero consistente di ricorsi, soprattutto in materia di impiego presso le pubbliche amministrazioni: ricorsi afferenti, peraltro, un ambito di materia ormai non più rientrante - a seguito delle modificazioni legislative apportate con il decreto legislativo n. 80 del 1998 all'articolo 68 e seguenti del decreto legislativo n. 29 del 1993 - nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo (trattasi invero di controversie ormai devolute alla giurisdizione del giudice ordinario).
        Causa ulteriore e concomitante è, poi, una riscontrata persistente insufficienza numerica degli organici del personale di magistratura e amministrativo, quest'ultimo in particolare necessario proprio in un momento nel quale il sistema della giustizia amministrativa si avvia altresì ad un apprezzabile salto qualitativo sul fronte della introduzione di meccanismi di gestione informatica del processo e delle diverse attività che, sul piano anche amministrativo, ruotano intorno alla gestione, nel processo, dei fascicoli d'udienza.
        E' dunque nel quadro sopra illustrato che si è inserita l'ulteriore iniziativa governativa del disegno di legge, concernente disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa (AS n. 4961), presentato il 25 gennaio 2001 e approvato dal Senato della Repubblica l'8 marzo 2001, il cui iter non si è potuto completare a causa dello scioglimento delle Camere. L'attuale straordinaria fase istituzionale giustifica, pertanto, l'intervento nelle forme del decreto-legge.
        In dettaglio, il decreto-legge si compone di sei articoli.
        Con l'articolo 1 si provvede alla temporanea istituzione di sezioni stralcio presso le principali sedi degli organi di giustizia amministrativa di primo e secondo grado (Tribunali amministrativi regionali e Consiglio di Stato). Compito di queste sezioni, in particolare, sarà quello di procedere nel più breve tempo possibile, e comunque nell'arco di un quinquennio, allo smaltimento dell'arrestrato accumulatosi segnatamente nella materia del pubblico impiego che, ormai, neppure appartiene più - relativamente ai giudizi di nuova instaurazione - alla giurisdizione del giudice amministrativo. Alle medesime sezioni, peraltro, allo stesso fine, verranno altresì assegnate le controversie avviatesi prima del 1^ gennaio 1996 che, proprio perché così risalenti, hanno ormai un tasso di vitalità assai esiguo, costituendo nondimeno ulteriore materia altrimenti destinata a gravare sulle attività dei giudici amministrativi.
        Scopo evidente della misura in questione è quello di liberare energie produttive tra i magistrati amministrativi di carriera, utili per affrontare appropriatamente i nuovi ed impegnativi compiti ad essi riservati dalle innovazioni processuali introdotte con la legge n. 205 del 2000.
        Per la composizione delle sezioni stralcio è previsto il reclutamento di un numero (non superiore a centoventi unità) di giudici onorari, selezionati appositamente fra categorie di persone particolarmente qualificate per la loro precedente esperienza professionale e nel contempo libere di dedicarsi appieno al nuovo compito collaborativo (per la più parte, invero, i soggetti reclutabili devono essere magistrati, avvocati dello Stato ovvero avvocati di altri enti pubblici a riposo).
        Tuttavia, per imprimere la massima tempestività nell'avvio del funzionamento delle sezioni stralcio ed elidere così anche i tempi tecnici occorrenti per la selezione dei giudici onorari ovvero sopperire alla occasionale necessità di reclutarne di nuovi, è prevista la possibilità che, eccezionalmente e sussidiariamente, delle sezioni stralcio facciano parte anche giudici di carriera in servizio, disposti ad assumere un ulteriore carico lavorativo all'interno delle sezioni stralcio, nei limiti peraltro che saranno appositamente stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
        La occorrente disciplina di completamento, necessaria per l'effettivo avvio delle sezioni stralcio e per la definizione dei diversi criteri generali occorrenti per il loro materiale funzionamento, sarà dettata con apposito regolamento governativo.
        La normativa approntata è peraltro assai flessibile quanto alla possibilità che le sezioni stralcio (immaginate, in via generale, in numero di venticinque in primo grado e tre in grado d'appello) possano essere attivate in numero maggiore all'unità presso quei Tribunali amministrativi regionali nei quali i carichi di arretrato sono particolarmente sensibili. In ogni caso, comunque, è previsto che, al loro interno, le sezioni stralcio vengano articolate anche in più di un collegio giudicante.
        Relativamente ai compensi, si prevede, nella sostanza, una forma di retribuzione dei soli giudici onorari sostanzialmente simile a quella già erogata ai giudici onorari facenti parte delle sezioni stralcio presso gli uffici della magistratura ordinaria. Infatti, il sistema di retribuzione sarà, con il regime innanzi detto, regolato sulla base dell'articolo 8 della legge n. 276 del 1997 (quella che disciplina, per l'appunto, la retribuzione dei giudici onorari delle sezioni stralcio presso gli uffici della magistratura ordinaria).
        Con l'articolo 2, poi, si prevedono misure di ampliamento degli organici del personale di magistratura e amministrativo, il primo peraltro destinato ad aumentare soltanto a decorrere dal 1^ gennaio 2003 (il reclutamento è invero ripartito in due segmenti, riferiti al 1^ gennaio 2003 e al 1^ ottobre 2003), ossia in un'epoca ravvicinata al momento nel quale, esauritosi il termine di operatività delle sezioni stralcio, potranno liberarsi conseguentemente utili disponibilità finanziarie.
        L'aumento di organico del personale amministrativo (centottanta unità complessive) è distribuito sui due livelli B (sessanta unità di area B1, in particolare) e C (centoventi unità di area C1, in particolare).
        Parte del personale reclutato, poi, è destinata a rimpinguare le disponibilità di energie lavorative già utilizzate nel settore dell'informatica.
        Sempre per migliorare l'efficienza della gestione del servizio informatico del plesso organizzativo dell'intera giustizia amministrativa, è previsto che unità di personale di magistratura (fino a un massimo di tre unità) possano venire adibite in via esclusiva alla cura delle attività occorrenti al coordinamento e al miglioramento di quella gestione.
        Gli articoli 3 e 4 contengono norme relative al personale della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. Tali norme erano contenute nel disegno di legge, di iniziativa governativa, in materia di organizzazione e razionalizzazione dell'Avvocatura dello Stato e della Corte dei conti (AC n. 6561-octies), già approvato dalla Camera dei deputati il 20 febbraio 2001 e trasmesso al Senato della Repubblica ed il cui iter è stato sospeso a causa dello scioglimento delle Camere.
        L'articolo 3 reca il potenziamento del personale di magistratura della Corte dei conti. Infatti, a seguito delle recenti innovazioni normative sulle funzioni e sull'organizzazione della magistratura contabile, si rende indispensabile potenziarne l'organico di alcune unità; tale esigenza si ravvisa, in particolare, negli uffici regionali della Corte.
        L'articolo 4 è dedicato all'incremento dell'organico dell'Avvocatura dello Stato in ragione dell'esigenza di migliorarne l'organizzazione, in funzione anche delle intervenute innovazioni normative in ambito processuale. Tale finalità viene altresì perseguita anche attraverso il potenziamento della strumentazione informatica.
        L'articolo 5 reca le occorrenti disposizioni di copertura finanziaria.
        L'articolo 6 concerne l'entrata in vigore del decreto-legge.




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Testo del decreto legge