XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 432 - 1222 - 2467 - 2610 - 4513-C
PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il testo del progetto di legge n. 432-B
recante norme sull'impiego di animali in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate,
rilevato che la proposta di legge incide sulla materia
"giurisdizione e norme processuali" che l'articolo 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione demanda
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
ricordato il parere già espresso il 9 luglio 2003 nel
corso dell'esame presso la Camera in prima lettura con il
quale, attraverso la formulazione di una condizione, si
chiedeva alla Commissione di riformulare in termini
maggiormente tassativi la fattispecie penale del
maltrattamento di animale,
preso atto dei chiarimenti intervenuti durante il
dibattito in Assemblea nel corso della prima lettura alla
Camera,
rilevato altresì che durante l'esame presso il Senato
sono state apportate modifiche che hanno contribuito a
specificare ulteriormente l'ambito applicativo della
disciplina recata dal nuovo articolo 544-ter del codice
penale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 29 luglio 2003).
La I Commissione,
esaminato il testo del progetto di legge n. 432-B
recante norme sull'impiego di animali in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate, come risultante
dagli emendamenti approvati dalla Commissione nel corso
dell'esame in sede referente,
ribadito il parere espresso in data 29 luglio 2003 sul
testo modificato dal Senato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 4 novembre 2003).
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La IV Commissione,
esaminato il nuovo testo C. 432-B e abb., recante
"Disposizioni a tutela degli animali",
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, in materia di
coordinamento interforze, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di fare espresso riferimento agli articoli 6, 18
e 20 della legge 1^ aprile 1981, n. 121;
b) al medesimo articolo, comma 1, valuti la
Commissione di merito l'opportunità di inserire un espresso
riferimento alla necessità di sentire oltre ai Ministri delle
politiche agricole e forestali e della salute anche il
Ministro della difesa, ai fini dell'adozione del decreto del
Ministro dell'interno.
PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il nuovo testo C. 432-B e abb., recante
"Disposizioni a tutela degli animali",
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 3, comma 1, capoverso Art.
19-quater, dopo la parola: "enti" siano aggiunte le
seguenti: "che ne facciano richiesta";
all'articolo 3, comma 1, capoverso Art.
19-quater, sia soppresso l'ultimo periodo;
all'articolo 5, comma 1, la parola: "promuovono" sia
sostituita dalle seguenti: "possono promuovere";
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità di prevedere - come
disponeva il testo approvato in prima lettura dalla Camera -
la riassegnazione delle sole nuove o maggiori entrate
derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e di
specificare le finalità cui esse sono destinate.
(Parere espresso il 17 settembre 2003).
La V Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di
legge C. 432-B e abb., recante "Disposizioni a tutela degli
animali",
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità di inserire
all'articolo 8, dopo il comma 1 il seguente:
"1-bis. Con il decreto di cui all'articolo
19-quater delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale, introdotto dall'articolo 3,
comma 1, della presente legge, sono determinati i criteri di
ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in
ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o
associazione".
(Parere espresso il 20 gennaio 2004).
PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 432-B, recante
disposizioni a tutela degli animali, approvato dalla Camera e
modificato dal Senato;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 30 luglio 2003).
La VI Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 432-B, approvato
dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni a
tutela degli animali;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 4 novembre 2003).
PARERI DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La VII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.
432 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato,
recante disposizioni a tutela degli animali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 30 luglio 2003).
La VII Commissione,
esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 432
e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato,
recante disposizioni a tutela degli animali, così come
risultante dagli emendamenti approvati,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 3, capoverso "Art. 19-ter",
si valuti l'opportunità di sopprimere l'ultimo periodo;
b) si valuti l'opportunità di prevedere che, per
lo svolgimento delle prove pratiche previste nell'ambito delle
attività formative di cui all'articolo 5, sia necessaria
l'acquisizione del parere delle competenti autorità sanitarie
locali.
(Parere espresso il 6 novembre 2003).
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo del
progetto di legge C. 432-B, approvato dalla Camera e
modificato dal Senato recante "Impiego di animali in
combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate",
quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione
giustizia;
considerato che:
da molti anni il Paese sta attendendo l'approvazione di
un provvedimento legislativo organico a tutela degli animali,
in qualità di esseri senzienti e portatori di diritti
individuali;
la sempre più crescente e diffusa sensibilità in
materia ha reso necessaria la revisione di norme legate ad una
concezione ormai superata del rapporto con gli altri animali,
tutelati non come titolari di diritti in quanto tali, ma solo
per non urtare l'impressionabilità delle persone;
la nuova formulazione dell'articolo 727 del Codice
Penale, approvata con la legge 22 novembre 1993, n. 473, ha
rappresentato il primo importante passo nella direzione da
seguire per restituire agli animali la giusta dignità;
pur se apprezzabili, i miglioramenti apportati dalla
citata legge 473/93 sono da considerarsi ancora insufficienti
ad interpretare il mutato approccio culturale nel rapporto con
gli animali, in particolare per l'irrisolta questione
dell'oggetto della tutela, che continua ad essere il
sentimento di pietà e di compassione che l'uomo prova nei
confronti degli animali e non l'animale in sé;
la presentazione delle proposte di modifica ed
integrazione del codice penale in materia di tutela degli
animali aveva il chiaro scopo di colmare le lacune della
legislazione attuale in materia e di garantire agli altri
esseri viventi la certezza della tutela giuridica;
rilevato come le norme in esame intervengano
positivamente nell'individuazione di specifiche fattispecie di
reato e nell'inasprimento di alcune sanzioni;
durante l'esame presso il Senato sono stati apportati
cambiamenti al testo licenziato in prima lettura dalla Camera
che riducono in modo significativo la portata della legge e ne
hanno parzialmente svuotato la ratio che l'ha ispirata e
l'efficacia in fase di applicazione;
in particolare, appare grave l'articolo aggiuntivo alle
disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale
relativamente alle "leggi speciali in materia di animali",
attraverso il quale si rischia di creare una inopportuna
ambiguità della normativa sul maltrattamento, mentre sono
necessarie norme chiare e stringenti, soprattutto per la
tutela degli animali d'allevamento e degli animali
selvatici;
un ulteriore elemento negativo deriva dall'intervenuta
limitazione delle funzioni di polizia giudiziaria per le
guardie volontarie delle associazioni ambientaliste alle sole
fattispecie che riguardano gli animali d'affezione;
anche l'esame in seconda lettura nella Commissione
giustizia della Camera ha prodotto ulteriori cambiamenti
negativi del testo, tra cui la sostanziale esclusione
dell'applicabilità delle norme alle manifestazioni
storiche;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 1, comma 1, la rubrica del nuovo
titolo IX-BIS del codice penale sia modificata nel senso
di sopprimere le parole "IL SENTIMENTO PER";
b) all'articolo 1, comma 3, nel testo
dell'articolo 727 del codice penale siano reintrodotte le
disposizioni soppresse dal Senato secondo cui: "In caso di
recidiva la condanna importa l'interdizione dall'esercizio
dell'attività di commercio, qualora la contravvenzione sia
commessa ai fini dell'esercizio di tale attività. Se il
colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la
sospensione dall'esercizio dell'attività, quando si tratta di
un contravventore abituale o professionale";
c) sempre all'articolo 1, comma 3, sia
reintrodotto l'Art. 727-bis. - (Divieti relativi a
videoproduzioni e altro materiale pubblicitario) soppresso dal
Senato;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, la formulazione
dell'articolo 544-quater, che vieta spettacoli e
manifestazioni che comportano sevizie per gli animali sia
modificata nel senso di inserire dopo le parole "per gli
animali" le parole "ovvero attività insostenibili per le
caratteristiche etologiche degli stessi";
b) all'articolo 1, comma 3, secondo capoverso, la
parola "e" è sostituita dalle parole "o comunque";
c) all'articolo 3, comma 1, sia soppresso il
capoverso che inserisce l'articolo 19-ter delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale;
d) all'articolo 6, il comma 2 sia sostituito dal
seguente:
2. "La vigilanza sul rispetto della presente legge e
sull'osservanza delle altre disposizioni di leggi, decreti,
regolamenti comunitari, nazionali e locali relativi alla
protezione degli animali, è affidata, ai sensi degli articoli
55 e 57 del codice di procedura penale, anche alle guardie
particolari giurate delle associazioni protezionistiche e
zoofile riconosciute, nonché alle guardie ecologiche
volontarie riconosciute secondo le leggi regionali".
PARERI DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.
432-B e abb., approvato dalla Camera e modificato dal Senato,
recante "Disposizioni a tutela degli animali",
esprime
PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 31 luglio 2003).
La XIII Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di
legge C. 432-B e abb., approvato dalla Camera e modificato dal
Senato, recante "Disposizioni a tutela degli animali",
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
precisare, all'articolo 8, comma 1, la destinazione delle
entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie, specificando se
tali entrate saranno attribuite, oltre che alle associazioni
protezionistiche e zoofile riconosciute, anche alla Polizia di
Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della guardia di
finanza, al Corpo forestale dello Stato e ai Corpi di polizia
municipale e provinciale.
(Parere espresso il 6 novembre 2003).
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