XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 432 - 1222 - 2467 - 2610 - 4513-C




PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato il testo del progetto di legge n. 432-B recante norme sull'impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate,

              rilevato che la proposta di legge incide sulla materia "giurisdizione e norme processuali" che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

              ricordato il parere già espresso il 9 luglio 2003 nel corso dell'esame presso la Camera in prima lettura con il quale, attraverso la formulazione di una condizione, si chiedeva alla Commissione di riformulare in termini maggiormente tassativi la fattispecie penale del maltrattamento di animale,

              preso atto dei chiarimenti intervenuti durante il dibattito in Assemblea nel corso della prima lettura alla Camera,

              rilevato altresì che durante l'esame presso il Senato sono state apportate modifiche che hanno contribuito a specificare ulteriormente l'ambito applicativo della disciplina recata dal nuovo articolo 544-ter del codice penale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 29 luglio 2003).



          La I Commissione,

              esaminato il testo del progetto di legge n. 432-B recante norme sull'impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente,
              ribadito il parere espresso in data 29 luglio 2003 sul testo modificato dal Senato,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 4 novembre 2003).
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


          La IV Commissione,

              esaminato il nuovo testo C. 432-B e abb., recante "Disposizioni a tutela degli animali",

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti osservazioni:

                a) all'articolo 6, comma 1, in materia di coordinamento interforze, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare espresso riferimento agli articoli 6, 18 e 20 della legge 1^ aprile 1981, n. 121;

                b) al medesimo articolo, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un espresso riferimento alla necessità di sentire oltre ai Ministri delle politiche agricole e forestali e della salute anche il Ministro della difesa, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno.
PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La V Commissione,

              esaminato il nuovo testo C. 432-B e abb., recante "Disposizioni a tutela degli animali",

          
esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

              all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 19-quater, dopo la parola: "enti" siano aggiunte le seguenti: "che ne facciano richiesta";

              all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 19-quater, sia soppresso l'ultimo periodo;
              all'articolo 5, comma 1, la parola: "promuovono" sia sostituita dalle seguenti: "possono promuovere";

              e con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione l'opportunità di prevedere - come disponeva il testo approvato in prima lettura dalla Camera - la riassegnazione delle sole nuove o maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e di specificare le finalità cui esse sono destinate.

(Parere espresso il 17 settembre 2003).



          La V Commissione,

              esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 432-B e abb., recante "Disposizioni a tutela degli animali",

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione l'opportunità di inserire all'articolo 8, dopo il comma 1 il seguente:

          "1-bis. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione".

(Parere espresso il 20 gennaio 2004).



PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato il progetto di legge C. 432-B, recante disposizioni a tutela degli animali, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 30 luglio 2003).



          La VI Commissione,

              esaminato il progetto di legge C. 432-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni a tutela degli animali;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 4 novembre 2003).
PARERI DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          La VII Commissione,

              esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 432 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni a tutela degli animali,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 30 luglio 2003).
          La VII Commissione,

              esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 432 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni a tutela degli animali, così come risultante dagli emendamenti approvati,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti osservazioni:

                a) all'articolo 3, capoverso "Art. 19-ter", si valuti l'opportunità di sopprimere l'ultimo periodo;

                b) si valuti l'opportunità di prevedere che, per lo svolgimento delle prove pratiche previste nell'ambito delle attività formative di cui all'articolo 5, sia necessaria l'acquisizione del parere delle competenti autorità sanitarie locali.

(Parere espresso il 6 novembre 2003).
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

              esaminato, per le parti di competenza, il testo del progetto di legge C. 432-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato recante "Impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia;

          considerato che:

              da molti anni il Paese sta attendendo l'approvazione di un provvedimento legislativo organico a tutela degli animali, in qualità di esseri senzienti e portatori di diritti individuali;

              la sempre più crescente e diffusa sensibilità in materia ha reso necessaria la revisione di norme legate ad una concezione ormai superata del rapporto con gli altri animali, tutelati non come titolari di diritti in quanto tali, ma solo per non urtare l'impressionabilità delle persone;
              la nuova formulazione dell'articolo 727 del Codice Penale, approvata con la legge 22 novembre 1993, n. 473, ha rappresentato il primo importante passo nella direzione da seguire per restituire agli animali la giusta dignità;

              pur se apprezzabili, i miglioramenti apportati dalla citata legge 473/93 sono da considerarsi ancora insufficienti ad interpretare il mutato approccio culturale nel rapporto con gli animali, in particolare per l'irrisolta questione dell'oggetto della tutela, che continua ad essere il sentimento di pietà e di compassione che l'uomo prova nei confronti degli animali e non l'animale in sé;

              la presentazione delle proposte di modifica ed integrazione del codice penale in materia di tutela degli animali aveva il chiaro scopo di colmare le lacune della legislazione attuale in materia e di garantire agli altri esseri viventi la certezza della tutela giuridica;

              rilevato come le norme in esame intervengano positivamente nell'individuazione di specifiche fattispecie di reato e nell'inasprimento di alcune sanzioni;

              durante l'esame presso il Senato sono stati apportati cambiamenti al testo licenziato in prima lettura dalla Camera che riducono in modo significativo la portata della legge e ne hanno parzialmente svuotato la ratio che l'ha ispirata e l'efficacia in fase di applicazione;

              in particolare, appare grave l'articolo aggiuntivo alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale relativamente alle "leggi speciali in materia di animali", attraverso il quale si rischia di creare una inopportuna ambiguità della normativa sul maltrattamento, mentre sono necessarie norme chiare e stringenti, soprattutto per la tutela degli animali d'allevamento e degli animali selvatici;

              un ulteriore elemento negativo deriva dall'intervenuta limitazione delle funzioni di polizia giudiziaria per le guardie volontarie delle associazioni ambientaliste alle sole fattispecie che riguardano gli animali d'affezione;

              anche l'esame in seconda lettura nella Commissione giustizia della Camera ha prodotto ulteriori cambiamenti negativi del testo, tra cui la sostanziale esclusione dell'applicabilità delle norme alle manifestazioni storiche;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti condizioni:

              a) all'articolo 1, comma 1, la rubrica del nuovo titolo IX-BIS del codice penale sia modificata nel senso di sopprimere le parole "IL SENTIMENTO PER";


              b) all'articolo 1, comma 3, nel testo dell'articolo 727 del codice penale siano reintrodotte le disposizioni soppresse dal Senato secondo cui: "In caso di recidiva la condanna importa l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, qualora la contravvenzione sia commessa ai fini dell'esercizio di tale attività. Se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio dell'attività, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale";

              c) sempre all'articolo 1, comma 3, sia reintrodotto l'Art. 727-bis. - (Divieti relativi a videoproduzioni e altro materiale pubblicitario) soppresso dal Senato;

          e con le seguenti osservazioni:

              a) all'articolo 1, comma 1, la formulazione dell'articolo 544-quater, che vieta spettacoli e manifestazioni che comportano sevizie per gli animali sia modificata nel senso di inserire dopo le parole "per gli animali" le parole "ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi";

              b) all'articolo 1, comma 3, secondo capoverso, la parola "e" è sostituita dalle parole "o comunque";

              c) all'articolo 3, comma 1, sia soppresso il capoverso che inserisce l'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale;

              d) all'articolo 6, il comma 2 sia sostituito dal seguente:

          2. "La vigilanza sul rispetto della presente legge e sull'osservanza delle altre disposizioni di leggi, decreti, regolamenti comunitari, nazionali e locali relativi alla protezione degli animali, è affidata, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali".
PARERI DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


          La XIII Commissione,

              esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 432-B e abb., approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante "Disposizioni a tutela degli animali",

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 31 luglio 2003).
          La XIII Commissione,

              esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 432-B e abb., approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante "Disposizioni a tutela degli animali",

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 8, comma 1, la destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie, specificando se tali entrate saranno attribuite, oltre che alle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, anche alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato e ai Corpi di polizia municipale e provinciale.

(Parere espresso il 6 novembre 2003).

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