XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 47 - 147 - 156 - 195 - 406 - 562 - 639 - 676 - 762 - 1021 - 1775 - 1869 - 2042 - 2162 - 2465 - 2492-A
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.
47 ed abbinate come risultante dall'approvazione degli
emendamenti 1.26, 1.24, 1.32, 1.33, 2.5 e 2.12;
rilevato che tale testo riveste una particolare
complessità, in quanto la materia trattata, ed il
contemperamento dei valori costituzionali che il ricorso alle
tecniche per la procreazione assistita coinvolge, implica la
disciplina di una pluralità di aspetti;
ritenuto, per i profili attinenti alla valutazione del
rispetto delle competenze legislative costituzionalmente
definite, che il provvedimento in esame incida, per un verso,
su materie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva
dello Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della
Costituzione, con particolare riferimento alla materia
"ordinamento civile e penale" di cui alla lettera l), in
quanto incide in misura rilevante sulla disciplina civilistica
(regolando una fattispecie speciale del rapporto di
filiazione, nonché profili quali l'anonimato della madre e il
disconoscimento di paternità) e penalistica (introducendo
fattispecie penali), nonché al "coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale
e regionale" di cui alla lettera r) del medesimo comma
(disciplinando le modalità di raccolta dei dati e delle
informazioni da parte dell'Istituto superiore di sanità);
ritenuto, per altro verso, che la disciplina recata dal
testo in esame sia riconducibile a materie di legislazione
concorrente di cui al terzo comma dell'articolo 117 della
Costituzione, con particolare riferimento alla "tutela della
salute" in quanto, sebbene la formulazione del comma 2
dell'articolo 1 sembri escludere che il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita possa essere considerato
come intervento terapeutico, le scelte contenute nel
provvedimento in ordine al concreto accesso alle tecniche
della procreazione medicalmente assistita rivestono profili
sanitari particolarmente rilevanti, sia per quanto riguarda la
tutela della salute del nascituro e degli altri soggetti
coinvolti, sia per gli aspetti organizzativi, nonché alla
materia " ricerca scientifica e tecnologica" per quanto
concerne le misure di tutela dell'embrione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) valuti la Commissione l'opportunità di riformulare
l'articolo 1, comma 1-bis, come introdotto
dall'emendamento 1.33, alla luce della possibile lesione del
principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della
Costituzione, che potrebbe derivare in sede interpretativa
dalla disparità di trattamento tra maternità assistita e
maternità non assistita;
2) all'articolo 10, comma 2, che rimette alla potestà
regolamentare del Governo la disciplina dei requisiti
tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture
autorizzate ad effettuare interventi di procreazione
medicalmente assistita, si segnala l'esigenza di riformulare
la disposizione, atteso che nelle materie di potestà
legislativa concorrente la potestà regolamentare, ai sensi
dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, spetta
alle regioni;
3) all'articolo 12, commi 1 e 2, siano riformulate le
disposizioni da essi recate tenendo conto dell'esigenza di
renderle conformi al principio di legalità e di determinatezza
della fattispecie penale di cui all'articolo 25 della
Costituzione, e a quello della proporzionalità tra le norme
incriminatrici e relative sanzioni con riferimento ai principi
di eguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'articolo 3
della Costituzione.