XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 47 - 147 - 156 - 195 - 406 - 562 - 639 - 676 - 762 - 1021 - 1775 - 1869 - 2042 - 2162 - 2465 - 2492-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri,

              esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 47 ed abbinate come risultante dall'approvazione degli emendamenti 1.26, 1.24, 1.32, 1.33, 2.5 e 2.12;

              rilevato che tale testo riveste una particolare complessità, in quanto la materia trattata, ed il contemperamento dei valori costituzionali che il ricorso alle tecniche per la procreazione assistita coinvolge, implica la disciplina di una pluralità di aspetti;

              ritenuto, per i profili attinenti alla valutazione del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento in esame incida, per un verso, su materie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, con particolare riferimento alla materia "ordinamento civile e penale" di cui alla lettera l), in quanto incide in misura rilevante sulla disciplina civilistica (regolando una fattispecie speciale del rapporto di filiazione, nonché profili quali l'anonimato della madre e il disconoscimento di paternità) e penalistica (introducendo fattispecie penali), nonché al "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale e regionale" di cui alla lettera r) del medesimo comma (disciplinando le modalità di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dell'Istituto superiore di sanità);

              ritenuto, per altro verso, che la disciplina recata dal testo in esame sia riconducibile a materie di legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, con particolare riferimento alla "tutela della salute" in quanto, sebbene la formulazione del comma 2 dell'articolo 1 sembri escludere che il ricorso alla procreazione medicalmente assistita possa essere considerato come intervento terapeutico, le scelte contenute nel provvedimento in ordine al concreto accesso alle tecniche della procreazione medicalmente assistita rivestono profili sanitari particolarmente rilevanti, sia per quanto riguarda la tutela della salute del nascituro e degli altri soggetti coinvolti, sia per gli aspetti organizzativi, nonché alla materia " ricerca scientifica e tecnologica" per quanto concerne le misure di tutela dell'embrione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:

              1) valuti la Commissione l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 1-bis, come introdotto dall'emendamento 1.33, alla luce della possibile lesione del principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, che potrebbe derivare in sede interpretativa dalla disparità di trattamento tra maternità assistita e maternità non assistita;

              2) all'articolo 10, comma 2, che rimette alla potestà regolamentare del Governo la disciplina dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture autorizzate ad effettuare interventi di procreazione medicalmente assistita, si segnala l'esigenza di riformulare la disposizione, atteso che nelle materie di potestà legislativa concorrente la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, spetta alle regioni;

              3) all'articolo 12, commi 1 e 2, siano riformulate le disposizioni da essi recate tenendo conto dell'esigenza di renderle conformi al principio di legalità e di determinatezza della fattispecie penale di cui all'articolo 25 della Costituzione, e a quello della proporzionalità tra le norme incriminatrici e relative sanzioni con riferimento ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'articolo 3 della Costituzione.




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