XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 498




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla seguente:

            "c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali e regionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa".


Art. 2.

        1. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

        "4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali e regionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259".


Art. 3.

        1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

        "2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute a livello nazionale e a livello regionale agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:".


Art. 4.

        1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla seguente:

            "b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale o regionale con adeguati organi periferici nell'ambito territoriale di competenza;".


Art. 5.

        1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla seguente:

            "c) dimostrino di avere un numero di iscritti, nell'ambito territoriale di competenza nazionale o regionale, non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento".


Art. 6.

        1. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

        "3. Le associazioni a carattere nazionale sono riconosciute con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Le associazioni a carattere regionale sono riconosciute secondo le disposizioni previste dalla regione competente per territorio".


Art. 7.

        1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia retroattiva a decorrere dall'anno 1992.



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