XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 498
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 24 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla
seguente:
"c) 95 per cento fra le associazioni venatorie
nazionali e regionali riconosciute, in proporzione alla
rispettiva, documentata consistenza associativa".
Art. 2.
1. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
"4. L'attribuzione della dotazione prevista dal
presente articolo alle associazioni venatorie nazionali e
regionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle
stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n.
259".
Art. 3.
1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 34 della legge 11
febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
"2. Le associazioni venatorie istituite per atto
pubblico possono chiedere di essere riconosciute a livello
nazionale e a livello regionale agli effetti della presente
legge, purché posseggano i seguenti requisiti:".
Art. 4.
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 34 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla
seguente:
"b) abbiano ordinamento democratico e posseggano
una stabile organizzazione a carattere nazionale o regionale
con adeguati organi periferici nell'ambito territoriale di
competenza;".
Art. 5.
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 34 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla
seguente:
"c) dimostrino di avere un numero di iscritti,
nell'ambito territoriale di competenza nazionale o regionale,
non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori
calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al
31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la
presentazione della domanda di riconoscimento".
Art. 6.
1. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
"3. Le associazioni a carattere nazionale sono
riconosciute con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito
il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Le
associazioni a carattere regionale sono riconosciute secondo
le disposizioni previste dalla regione competente per
territorio".
Art. 7.
1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia
retroattiva a decorrere dall'anno 1992.