XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 472




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito il marchio "Made in Italy".
        2. Il marchio di cui al comma 1 può essere apposto per identificare i prodotti realizzati in Italia.
        3. Ai fini di cui alla presente legge si considera realizzato in Italia il prodotto ottenuto esclusivamente con il lavoro svolto nel territorio nazionale.


Art. 2.

        1. L'utilizzazione del marchio "Made in Italy" è subordinata alla preventiva denuncia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui ha sede l'impresa produttrice.
        2. La denuncia di cui al comma 1 deve contenere la sommaria descrizione del bene prodotto, corredata da una sua riproduzione fotografica, nonché l'attestazione, resa nelle forme previste dalla legge per l'autocertificazione, del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, che il prodotto è realizzato nel territorio italiano.


Art. 3.

        1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite le modalità relative alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 2, comma 1, nonché quelle dirette ad assicurarne la registrazione, la conservazione e il rilascio di copia mediante utilizzo di procedure informatiche.
        2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono disciplinate le modalità per l'apposizione del marchio "Made in Italy".

Art. 4.

        1. Chiunque contraffà o altera il marchio "Made in Italy", ovvero, senza avere concorso alla contraffazione o alterazione, fa uso di tale marchio o di segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4 milioni.
        2. Alla medesima pena di cui al comma 1 soggiace chiunque, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto al comma 1, introduce nel territorio dello Stato al fine di farne commercio, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti con il marchio "Made in Italy" contraffatti o alterati.
        3. La condanna per ciascuno dei delitti previsti ai commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza su un quotidiano a diffusione nazionale.



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