XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 469
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Un quinto dei membri di una Camera può sollevare
questione di legittimità costituzionale nei confronti delle
leggi o degli atti aventi forza di legge approvati dal
Parlamento o adottati dal Governo, anche su delegazione delle
Camere, nel corso della durata delle stesse, mediante apposita
istanza, indicando:
a) le disposizioni della legge o dell'atto avente
forza di legge dello Stato, viziate da illegittimità
costituzionale;
b) le disposizioni della Costituzione o delle
leggi costituzionali, che si assumono violate.
Art. 2.
1. A pena di decadenza, l'istanza di cui all'articolo 1 è
presentata, entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge,
al Presidente della Camera cui appartengono i proponenti
secondo le norme del suo regolamento.
2. Il Presidente della Camera cui appartengono i
proponenti l'istanza ne cura la trasmissione alla Corte
costituzionale, al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente dell'altra Camera.
Art. 3.
1. Al giudizio davanti alla Corte costituzionale di cui
alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste per il procedimento relativo alle
questioni di legittimità costituzionale, di cui al capo II del
titolo II della legge 11 marzo 1953, n.87.