XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 464
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per garantire l'attività di ricerca, l'Istituto
superiore di sanità è autorizzato a bandire, nei limiti dei
posti previsti nella pianta organica definita ai sensi
dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, concorsi
riservati al personale che svolge ininterrottamente presso
l'Istituto, da almeno un anno, a qualsiasi livello, attività
di ricerca retribuita dall'Istituto medesimo o da altro
ente.
2. Il personale di cui al comma 1 che, pur dichiarato
idoneo a seguito dell'espletamento del concorso, non trova
collocazione in ruolo per mancanza di posti, è trattenuto in
servizio a tempo indeterminato con il trattamento previsto per
la corrispondente qualifica di ruolo.
3. Il servizio prestato dal personale di cui al comma 1
anteriormente allo svolgimento del concorso di cui al medesimo
comma presso l'Istituto superiore di sanità è valutato ai fini
degli aumenti periodici di stipendio.
4. Gli oneri per le assunzioni di cui al comma 1 e per il
personale di cui al comma 2 sono posti, per il 50 per cento, a
carico degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Istituto
superiore di sanità già preordinati allo scopo e, per il
restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti
dai programmi e dai progetti di ricerca espletati a
pagamento.