XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 436




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi generali).

        1. Il sistema delle comunicazioni è di preminente interesse generale ed è disciplinato, in attuazione delle norme di diritto internazionale e dell'Unione europea, nel rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla Costituzione, ed in particolare dei princìpi di libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica sanciti dagli articoli 21 e 41 della Costituzione stessa.
        2. Il sistema delle comunicazioni è fondato:

                a) sulla tutela dei diritti della persona e sulla libertà di esprimere le diverse opinioni politiche, sociali, culturali e religiose;

                b) sulla tutela degli utenti, ed in particolare dei minori;

                c) sulla presenza del servizio pubblico;

                d) sulla libera concorrenza e pluralità dei soggetti operatori, nonché sulla non discriminazione nell'accesso alle reti di comunicazioni;

                e) sui princìpi di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione.

        3. Le emittenti televisive estere sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi del diritto comunitario, ed in particolare dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pubblico residente nel territorio della Repubblica.
        4. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse eventualmente acquisiti su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la società da uno Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo spazio economico europeo, in modo tale da privare una parte importante del pubblico residente in tale Stato della possibilità di seguire tali eventi su di un canale liberamente accessibile, secondo le modalità previste per ogni singolo evento dalla normativa dello stesso Stato, quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.


Art. 2.

(Emittenza televisiva
in ambito nazionale).

        1. Le emittenti televisive nazionali possono, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate in concessione, trasmettere messaggi e dati finalizzati a fornire servizi all'utenza.
        2. I concessionari televisivi nazionali istituiscono un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse. Le modalità di utilizzazione dell'archivio della concessionaria pubblica sono regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 3. Le modalità di utilizzazione degli archivi dei concessionari privati sono regolate da apposita convenzione tra i concessionari stessi e il Ministero per i beni e le attività culturali. Gli archivi sono organizzati secondo standard tecnici e informatici che consentono l'interoperabilità con il Museo dell'audiovisivo istituito, nell'ambito della Discoteca di Stato, dalla legge 12 luglio 1999, n. 237.
        3. Le emittenti televisive nazionali devono trasmettere il medesimo programma contemporaneamente su tutto il territorio servito, salvo quanto previsto per le trasmissioni regionali di informazione irradiate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Art. 3.

(Servizio pubblico radiotelevisivo).

        1. Il servizio pubblico radiotelevisivo ha carattere di preminente interesse generale in quanto volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini ed a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai princìpi sanciti dalla Costituzione. E' svolto secondo criteri di completezza e imparzialità e si caratterizza per un'offerta globale di interesse generale, che tiene conto delle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, anche rappresentando l'immagine e la realtà del Paese oltre i confini nazionali e valorizzando la produzione culturale italiana ed europea. Il contenuto e le modalità di svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo sono definiti e regolati da una convenzione stipulata ogni cinque anni, da un annesso contratto di servizio di durata triennale, nonché dalle convenzioni specifiche stipulate con le competenti amministrazioni dello Stato.
        2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, considerata azienda di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Tale società espleta le proprie attività secondo il modello organizzativo della holding ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori radiotelevisivo, della produzione audiovisiva, della multimedialità e, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, delle telecomunicazioni. La medesima società è tenuta alla trasparenza circa l'utilizzo delle risorse attraverso la distinzione organizzativa, contabile o societaria tra le attività finanziate da canone e le attività finanziate dal mercato. L'organizzazione delle attività, incluse quelle di servizio pubblico, da parte della società concessionaria è definita dai suoi organi di gestione. La concessionaria fornisce al Ministero delle comunicazioni un'informazione annuale sulle attività di servizio pubblico svolte e sull'utilizzo delle risorse da canone.
        3. La concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, ha durata ventennale. Non appena completata, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, l'adozione della tecnica digitale per le trasmissioni radiotelevisive su frequenze terrestri, e comunque entro il 31 dicembre 2007, viene stipulata una nuova convenzione.
        4. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa può, in funzione di holding, assumere o mantenere partecipazioni nel capitale di altre società alle quali possono partecipare anche soci privati. Nelle società che svolgono prevalentemente attività di servizio pubblico radiotelevisivo, la holding detiene la maggioranza del capitale ed esercita comunque il controllo e nessun socio privato può acquisire più del 5 per cento delle quote di dette società. Alle società che esercitano altre attività la holding può partecipare con quote di minoranza, purché sia assicurato il suo diritto ad esprimere un numero di consiglieri di amministrazione proporzionato alla quota di partecipazione.
        5. Il consiglio di amministrazione della società holding è composto da nove membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica secondo i seguenti criteri:

                a) quattro membri eletti dal Parlamento, di cui due eletti dal Senato della Repubblica e due eletti dalla Camera dei deputati, con voto limitato a uno;

                b) due membri eletti dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con voto limitato a uno;

                c) un membro eletto dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

                d) un membro eletto dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;

                e) un membro eletto dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
        6. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private operanti nel campo della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria ovvero con l'appartenenza a consigli di amministrazione di società controllate dalla concessionaria. Sono inoltre ineleggibili coloro che, a qualunque titolo, hanno diritto di voto per la elezione di membri del consiglio di amministrazione. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 5 durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. I membri di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo comma 5 durano in carica sei anni e non sono rieleggibili. Alla sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione cessati dalla carica si provvede con la medesima procedura prevista per la nomina. I membri del consiglio di amministrazione che siano lavoratori dipendenti sono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il consiglio di amministrazione della società holding elegge fra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il proprio presidente. Lo stesso consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea dei soci, nomina un direttore generale, individuato sulla base di riconosciute competenze manageriali, che ha il compito di realizzare gli indirizzi editoriali e aziendali espressi dal consiglio di amministrazione e di esercitare le attività gestionali della società holding.
        7. Completato il processo di riorganizzazione societaria e di conferimento delle proprie attività aziendali alle società partecipate secondo quanto previsto nei commi da 1 a 6 e comunque nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa procede alla fusione per incorporazione della controllante RAI-Holding Spa costituita a seguito di scissione parziale dell'Isituto per la ricostruzione industriale in liquidazione. Il consiglio di amministrazione della società risultante dalla fusione sarà composto secondo i criteri definiti nei commi 5 e 6.
        8. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle clausole dello statuto sociale della RAI-Holding Spa e lo statuto medesimo dovrà essere conseguentemente adeguato dalla assemblea della predetta società entro un mese dalla stessa data. Corrispondentemente, con effetto dalla data di entrata vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni di leggi speciali che, ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile, stabiliscono una particolare disciplina per la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto, la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa la cui assemblea procede nello stesso termine di un mese, ad adeguare il proprio statuto in conformità alle disposizioni della presente legge.
        9. Nella provincia autonoma di Bolzano, oltre al servizio pubblico svolto dalla concessionaria di cui al presente articolo, riveste carattere di servizio pubblico l'attività radiotelevisiva svolta dall'azienda provinciale radiotelevisiva.


Art. 4.

(Divieto di posizioni dominanti nell'ambito del sistema
delle comunicazioni, trasferimenti di proprietà, diritto di
voto).

        1. Ferme restando le disposizioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti titolari di imprese editrici di giornali quotidiani possono essere titolari di non più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale. I titolari di concessione o di licenza per la radiodiffusione sonora su frequenze terrestri in ambito nazionale possono essere titolari di non più di una concessione o di una licenza per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale. I soggetti titolari di più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale non possono essere titolari di imprese editrici di giornali quotidiani. Ai fini del presente articolo alla titolarità di concessione o di licenza è equiparato il controllo o il collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
        2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote delle società titolari di emittenti radiotelevisive da chiunque effettuata quando essa comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 10 per cento del loro capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto o quote, ovvero al 3 per cento per le società con azioni quotate in borsa, e, indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione comporta il controllo delle società medesime. L'Autorità, entro un mese dal ricevimento della richiesta di autorizzazione all'acquisto, rilascia o nega l'autorizzazione. Se il suddetto termine scade senza che l'Autorità abbia provveduto o abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'autorizzazione si intende rilasciata. Nel caso in cui l'Autorità abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli elementi richiesti, che devono essere trasmessi entro il termine perentorio stabilito dalla stessa Autorità.
        3. L'autorizzazione prevista dal comma 2 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene, direttamente o attraverso un rapporto di controllo, una partecipazione superiore al 10 per cento del capitale di una società di cui al medesimo comma 2, rappresentata da azioni aventi diritto di voto o quote o che, comunque, comporti il controllo della società stessa.
        4. L'Autorità rilascia l'autorizzazione quando sia accertato il rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla presente legge.
        5. Chiunque partecipa al capitale societario in misura pari o superiore allo 0,5 per cento di una concessionaria televisiva nazionale, ovvero al 10 per cento di una emittente radiofonica nazionale o locale ovvero di una emittente televisiva locale, ne dà comunicazione all'Autorità. L'Autorità può richiedere agli amministratori delle società e degli enti che partecipano al capitale delle società concessionarie l'indicazione dei soggetti controllati.
        6. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che regoli o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una società titolare di concessione, di licenza o di autorizzazione o in una società che la controlla, e che non sia limitato alla mera consultazione, deve essere comunicato all'Autorità dai partecipanti ovvero dai legali rappresentati delle società partecipanti all'accordo entro cinque giorni dalla conclusione dello stesso. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da realizzare una situazione vietata, l'Autorità sospende il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso.
        7. L'Autorità, con regolamento, detta disposizioni attuative del presente articolo, determina presupposti, modalità e termini delle richieste di autorizzazione e delle comunicazioni di cui ai commi da 1 a 6 e individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando il diritto di voto spetti o sia attribuito ad un soggetto diverso dal socio.
        8. L'Autorità, al fine di verificare il rispetto delle previsioni di cui ai commi da 1 a 6, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
        9. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione appartenenti a terzi, comunicano all'Autorità, se questa lo richiede, le generalità dei fiducianti. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a società ed enti stranieri. L'Autorità informa la Commissione nazionale per le società e la borsa delle richieste che interessino società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.
        10. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere altresì esercitato per le azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dalla legge.
        11. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 10, la deliberazione è impugnabile, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dall'Autorità entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate al fine della regolare costituzione dell'assemblea.
        12. Le azioni o quote possedute da un soggetto che non abbia richiesto l'autorizzazione o che non l'abbia ottenuta devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'Autorità. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta dell'Autorità, ordina la vendita delle azioni o delle quote.
        13. Le azioni e le quote delle società titolari di emittenti radiotelevisive devono essere intestate a persone fisiche ovvero a società purché nelle stesse siano comunque individuabili le persone fisiche che detengono o controllano le azioni o le quote. Ai fini dell'applicazione del presente comma le società con azioni quotate in borsa, che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di società titolari di emittenti radiotelevisive, sono equiparate alle persone fisiche.
        14. Ai fini del presente articolo, per capitale della società si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni aventi diritto di voto o quote. Agli stessi fini, la partecipazione è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto. Ai fini dell'individuazione delle posizioni dominanti vietate dalla presente legge si applica l'articolo 2, comma 16, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
        15. Ai fini del presente articolo, una società si considera controllata nei casi previsti dall'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.


Art. 5.

(Diritto di cronaca, produzione di informazione, diritto
di rettifica e comunicati di organi pubblici).

        1. Ai titolari di concessioni, di licenze o di autorizzazioni radiotelevisive, anche via cavo e da satellite, è garantito il diritto di cronaca in occasione di avvenimenti di interesse generale in ambito sociale, culturale e sportivo. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca è consentita l'acquisizione e la diffusione, anche in diretta, di commenti, materiali sonori e informazioni, nonché di immagini differite. La richiesta di accesso all'avvenimento deve essere comunicata agli organizzatori, salvo situazioni eccezionali, almeno quarantotto ore prima dell'evento. L'accesso ai soli fini dell'esercizio del diritto di cronaca è gratuito ed è limitato agli operatori incaricati della realizzazione di una produzione di informazione.
        2. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a tale fine, considerati direttori responsabili.
        3. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire il rispetto dei princìpi di completezza, obiettività e veridicità dell'informazione.
        4. Chiunque si ritenga leso nei propri interessi, morali o materiali, da trasmissioni o produzioni contenenti affermazioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al titolare dell'emittente radiotelevisiva, ovvero alle persone delegate al controllo delle trasmissioni o delle produzioni, che sia diffusa apposita rettifica, salvo che il contenuto della stessa possa dare luogo a responsabilità penale.
        5. La rettifica di cui al comma 4 è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con rilievo identici a quelli della produzione che ha dato la notizia. Decorso il termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può presentare richiesta all'Autorità, la quale ordina tempi e modi della rettifica.
        6. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente radiotelevisiva privata o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrano le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.


Art. 6.

(Tutela dei minori).

        1. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. E' vietata la diffusione di produzioni e di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che possano ledere tale diritto o che, comunque:

                a) possano nuocere allo sviluppo psichico, fisico o morale dei minori;

                b) contengano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche;

                c) contengano incitamenti all'odio o possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

        2. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto una disciplina organica della tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo fondata sulla adozione della normativa europea in materia, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) riconoscimento e rafforzamento del diritto prevalente di cui al comma 1, anche nelle fasce orarie di trasmissione non specificatamente dedicate ai minori ed anche sulla base delle esperienze dei diversi codici di autoregolamentazione;

                b) previsione di una specifica disciplina per la pubblicità dedicata ai minori;

                c) previsione di misure atte a favorire ed incentivare la produzione audiovisiva destinata ai minori;

                d) definizione di misure atte a favorire la realizzazione di campagne scolastiche, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi;

                e) individuazione delle modalità tecniche di protezione o, comunque, idonee a identificare programmi o servizi che necessitano di particolari cautele, introducendo misure per incentivare la commercializzazione e la diffusione dei sistemi tecnologici utili a tale finalità;

                f) conferimento all'Autorità, che si avvale del contributo specifico del Consiglio nazionale degli utenti, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249, delle competenze in materia di controllo e regolamentazione secondaria, senza aggravio di oneri a carico della finanza pubblica;

                g) inserimento del rispetto dei codici di autoregolamentazione tra gli obblighi dei concessionari, dei licenziatari o degli autorizzati per la radiodiffusione televisiva;

            h) previsione di specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori e sulla trasmissione di spot pubblicitari durante le trasmissioni dedicate all'infanzia, da inserire nei provvedimenti di rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni radiotelevisive e di quelle per l'esercizio di attività multimediali;

            i) definizione delle procedure di controllo;

            l) previsione di appositi spazi nella programmazione dei titolari di concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale, nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 24, specificamente rivolti ai minori o alla visione familiare e indicazione della loro durata minima mensile;

            m) previsione nella programmazione pomeridiana e serale dei titolari di concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale di programmi di alfabetizzazione multimediale e di educazione alla visione consapevole della televisione.

        3. Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, nonché di quelle adottate ai sensi del comma 2 del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223.


Art. 7.

(Programmazione speciale dedicata
ai portatori di handicap).

        1. Le emittenti televisive devono trasmettere speciali programmi dedicati ai portatori di handicap, nonché quote di programmazione fruibili da persone portatrici di handicap sensoriali, anche mediante l'utilizzo del televideo, del telesoftware e di altre modalità tecnologiche. A tale fine il Ministero delle comunicazioni, di intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, definisce con regolamento le iniziative a cui sono obbligate le emittenti televisive. In ogni caso almeno una edizione dei telegiornali diffusi nell'arco della stessa giornata dalle emittenti nazionali deve essere fruibile anche dai portatori di handicap sensoriali.

Art. 8.

(Princìpi generali sulla pubblicità radiotelevisiva e
sulle televendite. Modalità di diffusione).

        1. Per pubblicità televisiva si intende ogni forma di messaggio trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di una attività commerciale, industriale, artigiana o di libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, previo compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni. Rientrano in tale definizione gli spot, gli spot di televendita, le telepromozioni e ogni forma similare di promozione commerciale.
        2. Per televendita si intendono le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.
        3. Per pubblicità radiofonica si intende ogni forma di messaggio trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di una attività commerciale, industriale, artigiana o di libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni. Rientrano in tale definizione gli spot, gli spot di radiovendita, le radiopromozioni e ogni forma similare di promozione commerciale.
        4. Sono vietate la pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite che propongano o evochino rappresentazioni discriminatorie, o comunque offensive, delle differenze di sesso, di razza, di nazionalità, di convinzioni religiose e politiche, o inducano comportamenti pericolosi per la salute, la sicurezza, l'ambiente, arrechino pregiudizio ai minori o attentino alla dignità umana. Alle televendite e alle radiovendite si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
        5. La pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite devono essere riconoscibili come tali e distinguersi con mezzi ottici o acustici di facile percezione. A tale fine la trasmissione della pubblicità e delle radiotelevendite deve essere preceduta da un apposito annuncio che ne renda chiara la distinzione dal resto della produzione e seguita da altro annuncio di ripresa della produzione stessa. I messaggi pubblicitari non possono, comunque, utilizzare lo stesso contesto scenico delle produzioni né essere presentati da conduttori di telegiornali o rubriche di attualità.
        6. La pubblicità radiotelevisiva e le radiotelevendite non devono utilizzare messaggi cifrati, tecniche subliminali o che modifichino il volume audio della diffusione. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è abrogato.
        7. Sono vietate la pubblicità radiotelevisiva e le radiotelevendite di prodotti a base di tabacco, di medicinali e di cure mediche erogabili unicamente previa prescrizione medica.
        8. La pubblicità clandestina è vietata. Per pubblicità clandestina si intende la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in una produzione, anche mediante effetti speciali, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera in ogni caso intenzionale una presentazione quando è fatta dietro pagamento o altro compenso.


Art. 9.

(Pubblicità radiotelevisiva, televendite e
radiovendite).

        1. Gli spot pubblicitari diffusi dai concessionari privati nazionali non possono eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione. Il limite di affollamento giornaliero è elevato del 5 per cento qualora la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte delle concessionarie nazionali private consista anche in telepromozioni o in altre forme similari di promozione commerciale, fermi per gli spot i limiti giornalieri di cui al presente comma. I messaggi pubblicitari di ogni tipo non possono eccedere il 20 per cento di ogni ora. L'orario giornaliero di programmazione di cui al presente comma per le emittenti televisive nazionali è quello compreso tra le ore 7 e le ore 24.
        2. La trasmissione di messaggi pubblicitari di ogni tipo da parte delle emittenti eccedenti i limiti previsti dagli articoli 2, comma 6, e 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, è consentita sino al 50 per cento degli indici di affollamento orario e giornaliero di cui al comma 1 del presente articolo. Per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la trasmissione dei predetti messaggi pubblicitari è consentita fino al 70 per cento dei citati indici di affollamento.
        3. I messaggi pubblicitari di ogni tipo diffusi dalle emittenti radiofoniche nazionali non possono eccedere il 18 per cento di ogni ora di programmazione. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.
        4. I messaggi pubblicitari di ogni tipo diffusi dalle emittenti locali non possono eccedere il 20 per cento dell'orario giornaliero di programmazione e il 20 per cento di ogni ora. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o nell'ora successiva.
        5. Le emittenti locali, le cui trasmissioni sono destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, in uno o più Stati membri dell'Unione europea, possono diffondere pubblicità, televendite e radiovendite entro il limite giornaliero del 35 per cento, fermi restando i limiti stabiliti dal comma 3 per la pubblicità. Le emittenti radiofoniche locali possono trasmettere messaggi pubblicitari differenziati nelle diverse aree di servizio che compongono il bacino oggetto di licenza per non più della metà del tempo complessivo giornaliero dedicato alla pubblicità.
        6. Durante la diffusione dei programmi interconnessi i messaggi pubblicitari di ogni tipo non possono eccedere il 20 per cento di ogni ora. Nell'ambito di tale limite la quota destinata alla pubblicità locale non può essere superiore al 50 per cento.
        7. I programmi per bambini, compresi i programmi contenitore, di durata netta inferiore o pari a sessanta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità, dalla televendita o dalla telepromozione. Sono abrogate le disposizioni della legge 30 aprile 1998, n. 122, incompatibili con il presente comma.
        8. All'articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le parole: "durata programmata" sono sostituite dalle seguenti: "durata netta".
        9. L'Autorità, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modificazioni, effettua il monitoraggio delle trasmissioni televisive in via continuativa e sistematica, avvalendosi anche di appositi strumenti informatici e può, a tale fine, imporre alle emittenti l'inserimento di appositi segnali coincidenti con le interruzioni pubblicitarie.
        10. L'Autorità vigila sull'osservanza delle norme previste dall'articolo 13 e dal presente articolo e informa il Parlamento sulle misure a tale fine adottate nell'ambito della relazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 12), della legge 31 luglio 1997, n. 249.


Art. 10.

(Registro dei programmi).

        1. Le emittenti radiotelevisive private devono tenere un registro, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Autorità, su cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o specificazione della loro autoproduzione.
        2. Le emittenti radiotelevisive private sono, altresì, tenute a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.


Art. 11.

(Norme urbanistiche).

        1. Il rilascio della concessione, della licenza e dell'autorizzazione radiotelevisiva equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche, ove occorra, in variante agli strumenti urbanistici, fatte salve le competenze in materia delle province autonome di Trento e di Bolzano, e determina l'indifferibilità e l'urgenza per le opere connesse, dando titolo a richiedere alle autorità competenti le necessarie autorizzazioni per l'installazione degli impianti nelle località indicate dai piani di assegnazione.
        2. I comuni, ricevuta la domanda di autorizzazione edilizia, ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dalle emittenti radiotelevisive private o dalla concessionaria pubblica, provvedono, ove occorra, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione per l'installazione degli impianti, se non già di proprietà degli stessi richiedenti, che viene a fare parte del patrimonio indisponibile dei comuni.


Art. 12.

(Protezione delle radiocomunicazioni del volo, dei servizi
di polizia e degli altri servizi pubblici).

        1. I titolari di concessioni, di licenze e di autorizzazioni radiotelevisive sono soggetti alle norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110. Tali disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alla protezione delle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia e agli altri servizi pubblici essenziali.


Art. 13.

(Sanzioni penali e amministrative).

        1. Agli effetti della legge penale, si intendono commessi con il mezzo della stampa anche i reati commessi con il mezzo della diffusione radiotelevisiva e dell'editoria elettronica. Salva la responsabilità dell'autore della produzione o della diffusione e fuori dei casi di concorso nel reato, i rappresentanti legali delle società titolari di emittenti radiotelevisive o le persone da essi delegate al controllo della diffusione, ovvero i direttori dei telegiornali o dei giornali radio che, per colpa, omettono di esercitare sul contenuto delle produzioni o delle diffusioni il controllo necessario ad impedire che con il mezzo della diffusione radiotelevisiva siano commessi reati, sono puniti, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo. La competenza per territorio per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della diffusione radiotelevisiva è determinata dal luogo in cui la persona offesa ha la residenza o la sede.
        2. Chiunque installa o esercita impianti o reti di radiodiffusione, ovvero esercita attività radiotelevisiva in assenza della prescritta concessione, licenza o autorizzazione è punito con la pena prevista dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.
        3. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che non ottemperino agli ordini e alle diffide impartiti dall'Autorità in caso di inosservanza delle disposizioni della presente legge, degli articoli 2 e 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e delle disposizioni contenute negli atti di concessione, licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva privata sono puniti con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma:

            a) da lire un milione a lire 100 milioni per le emittenti radiotelevisive locali o radiofoniche nazionali;

            b) da lire 20 milioni a lire 500 milioni per le emittenti televisive nazionali.

        4. In caso di violazione delle disposizioni della presente legge, la commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e, in caso di recidiva, può disporre, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione, della licenza o dell'autorizzazione analogamente a quanto previsto dal comma 5 del citato articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990.
        5. La commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità di cui al comma 4 decide anche sui casi di ripetuta violazione dei codici di autoregolamentazione che gli organi preposti ad assicurare il rispetto e l'applicazione dei princìpi e delle regole, in essi contenuti, sono tenuti a segnalare. Si applicano anche in tali fattispecie le sanzioni previste dai commi 3 e 5 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
        6. Indipendentemente dall'azione penale, nei casi previsti dal comma 3, se la violazione è di particolare gravità o reiterata, nonché in caso di inosservanza degli impegni assunti con la domanda di concessione, licenza o autorizzazione, l'Autorità, nel rispetto del principio del contraddittorio, propone al Ministero delle comunicazioni la sospensione dell'efficacia della concessione, della licenza o dell'autorizzazione per un periodo non inferiore ad un mese ovvero la revoca delle stesse.
        7. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "cinquecento milioni" sono inserite le seguenti: "e da lire un milione a lire cento milioni se emittenti radiotelevisive locali o radiofoniche nazionali".



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