XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 436
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. Il sistema delle comunicazioni è di preminente
interesse generale ed è disciplinato, in attuazione delle
norme di diritto internazionale e dell'Unione europea, nel
rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla
Costituzione, ed in particolare dei princìpi di libertà di
manifestazione del pensiero e di iniziativa economica sanciti
dagli articoli 21 e 41 della Costituzione stessa.
2. Il sistema delle comunicazioni è fondato:
a) sulla tutela dei diritti della persona e sulla
libertà di esprimere le diverse opinioni politiche, sociali,
culturali e religiose;
b) sulla tutela degli utenti, ed in particolare
dei minori;
c) sulla presenza del servizio pubblico;
d) sulla libera concorrenza e pluralità dei
soggetti operatori, nonché sulla non discriminazione
nell'accesso alle reti di comunicazioni;
e) sui princìpi di pluralismo, obiettività,
completezza ed imparzialità dell'informazione.
3. Le emittenti televisive estere sottoposte alla
giurisdizione italiana ai sensi del diritto comunitario, ed in
particolare dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del
Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva
97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno
1997, sono tenute al rispetto delle norme dell'ordinamento
giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni
televisive destinate al pubblico residente nel territorio
della Repubblica.
4. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non
possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione
televisiva da esse eventualmente acquisiti su eventi che, nel
rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati
dichiarati di particolare importanza per la società da uno
Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo spazio
economico europeo, in modo tale da privare una parte
importante del pubblico residente in tale Stato della
possibilità di seguire tali eventi su di un canale liberamente
accessibile, secondo le modalità previste per ogni singolo
evento dalla normativa dello stesso Stato, quale risultante
dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Art. 2.
(Emittenza televisiva
in ambito nazionale).
1. Le emittenti televisive nazionali possono, durante la
diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate in
concessione, trasmettere messaggi e dati finalizzati a fornire
servizi all'utenza.
2. I concessionari televisivi nazionali istituiscono un
proprio archivio permanente delle produzioni diffuse. Le
modalità di utilizzazione dell'archivio della concessionaria
pubblica sono regolate dal contratto di servizio di cui
all'articolo 3. Le modalità di utilizzazione degli archivi dei
concessionari privati sono regolate da apposita convenzione
tra i concessionari stessi e il Ministero per i beni e le
attività culturali. Gli archivi sono organizzati secondo
standard tecnici e informatici che consentono
l'interoperabilità con il Museo dell'audiovisivo istituito,
nell'ambito della Discoteca di Stato, dalla legge 12 luglio
1999, n. 237.
3. Le emittenti televisive nazionali devono trasmettere il
medesimo programma contemporaneamente su tutto il territorio
servito, salvo quanto previsto per le trasmissioni regionali
di informazione irradiate dalla concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo.
Art. 3.
(Servizio pubblico radiotelevisivo).
1. Il servizio pubblico radiotelevisivo ha carattere di
preminente interesse generale in quanto volto ad ampliare la
partecipazione dei cittadini ed a concorrere allo sviluppo
sociale e culturale del Paese in conformità ai princìpi
sanciti dalla Costituzione. E' svolto secondo criteri di
completezza e imparzialità e si caratterizza per un'offerta
globale di interesse generale, che tiene conto delle diverse
opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose,
anche rappresentando l'immagine e la realtà del Paese oltre i
confini nazionali e valorizzando la produzione culturale
italiana ed europea. Il contenuto e le modalità di svolgimento
del servizio pubblico radiotelevisivo sono definiti e regolati
da una convenzione stipulata ogni cinque anni, da un annesso
contratto di servizio di durata triennale, nonché dalle
convenzioni specifiche stipulate con le competenti
amministrazioni dello Stato.
2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato
mediante concessione alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
considerata azienda di interesse nazionale, ai sensi
dell'articolo 2461 del codice civile. Tale società espleta le
proprie attività secondo il modello organizzativo della
holding ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nei
settori radiotelevisivo, della produzione audiovisiva, della
multimedialità e, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma
5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, delle
telecomunicazioni. La medesima società è tenuta alla
trasparenza circa l'utilizzo delle risorse attraverso la
distinzione organizzativa, contabile o societaria tra le
attività finanziate da canone e le attività finanziate dal
mercato. L'organizzazione delle attività, incluse quelle di
servizio pubblico, da parte della società concessionaria è
definita dai suoi organi di gestione. La concessionaria
fornisce al Ministero delle comunicazioni un'informazione
annuale sulle attività di servizio pubblico svolte e
sull'utilizzo delle risorse da canone.
3. La concessione del servizio pubblico radiotelevisivo,
rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, ha durata
ventennale. Non appena completata, ai sensi dell'articolo
2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66, l'adozione della tecnica digitale per le trasmissioni
radiotelevisive su frequenze terrestri, e comunque entro il 31
dicembre 2007, viene stipulata una nuova convenzione.
4. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa può, in funzione
di holding, assumere o mantenere partecipazioni nel
capitale di altre società alle quali possono partecipare anche
soci privati. Nelle società che svolgono prevalentemente
attività di servizio pubblico radiotelevisivo, la
holding detiene la maggioranza del capitale ed esercita
comunque il controllo e nessun socio privato può acquisire più
del 5 per cento delle quote di dette società. Alle società che
esercitano altre attività la holding può partecipare con
quote di minoranza, purché sia assicurato il suo diritto ad
esprimere un numero di consiglieri di amministrazione
proporzionato alla quota di partecipazione.
5. Il consiglio di amministrazione della società
holding è composto da nove membri nominati con decreto
del Presidente della Repubblica secondo i seguenti criteri:
a) quattro membri eletti dal Parlamento, di cui
due eletti dal Senato della Repubblica e due eletti dalla
Camera dei deputati, con voto limitato a uno;
b) due membri eletti dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, con voto limitato a uno;
c) un membro eletto dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro;
d) un membro eletto dalla Conferenza dei rettori
delle università italiane;
e) un membro eletto dal Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge
30 luglio 1998, n. 281.
6. La carica di membro del consiglio di amministrazione è
incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al
Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei
comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, con la
titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e
società pubbliche e private operanti nel campo della
radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della
concessionaria ovvero con l'appartenenza a consigli di
amministrazione di società controllate dalla concessionaria.
Sono inoltre ineleggibili coloro che, a qualunque titolo,
hanno diritto di voto per la elezione di membri del consiglio
di amministrazione. I membri di cui alle lettere a) e
b) del comma 5 durano in carica tre anni e sono
rieleggibili una sola volta. I membri di cui alle lettere
c), d) ed e) del medesimo comma 5 durano in carica
sei anni e non sono rieleggibili. Alla sostituzione dei membri
del consiglio di amministrazione cessati dalla carica si
provvede con la medesima procedura prevista per la nomina. I
membri del consiglio di amministrazione che siano lavoratori
dipendenti sono, a richiesta, collocati in aspettativa non
retribuita per la durata del mandato. Il consiglio di
amministrazione della società holding elegge fra i suoi
membri, a maggioranza assoluta, il proprio presidente. Lo
stesso consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea dei
soci, nomina un direttore generale, individuato sulla base di
riconosciute competenze manageriali, che ha il compito di
realizzare gli indirizzi editoriali e aziendali espressi dal
consiglio di amministrazione e di esercitare le attività
gestionali della società holding.
7. Completato il processo di riorganizzazione societaria e
di conferimento delle proprie attività aziendali alle società
partecipate secondo quanto previsto nei commi da 1 a 6 e
comunque nel termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la società RAI-Radiotelevisione
italiana Spa procede alla fusione per incorporazione della
controllante RAI-Holding Spa costituita a seguito di
scissione parziale dell'Isituto per la ricostruzione
industriale in liquidazione. Il consiglio di amministrazione
della società risultante dalla fusione sarà composto secondo i
criteri definiti nei commi 5 e 6.
8. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni del presente articolo
prevalgono sulle clausole dello statuto sociale della
RAI-Holding Spa e lo statuto medesimo dovrà essere
conseguentemente adeguato dalla assemblea della predetta
società entro un mese dalla stessa data. Corrispondentemente,
con effetto dalla data di entrata vigore della presente legge,
sono abrogate tutte le disposizioni di leggi speciali che, ai
sensi dell'articolo 2461 del codice civile, stabiliscono una
particolare disciplina per la gestione sociale, la
trasferibilità delle azioni, il diritto di voto, la nomina
degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa la cui assemblea procede
nello stesso termine di un mese, ad adeguare il proprio
statuto in conformità alle disposizioni della presente
legge.
9. Nella provincia autonoma di Bolzano, oltre al servizio
pubblico svolto dalla concessionaria di cui al presente
articolo, riveste carattere di servizio pubblico l'attività
radiotelevisiva svolta dall'azienda provinciale
radiotelevisiva.
Art. 4.
(Divieto di posizioni dominanti nell'ambito del sistema
delle comunicazioni, trasferimenti di proprietà, diritto di
voto).
1. Ferme restando le disposizioni della legge 31 luglio
1997, n. 249, i soggetti titolari di imprese editrici di
giornali quotidiani possono essere titolari di non più di una
concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in ambito nazionale. I titolari di concessione o di
licenza per la radiodiffusione sonora su frequenze terrestri
in ambito nazionale possono essere titolari di non più di una
concessione o di una licenza per la radiodiffusione televisiva
su frequenze terrestri in ambito nazionale. I soggetti
titolari di più di una concessione per la radiodiffusione
televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale non
possono essere titolari di imprese editrici di giornali
quotidiani. Ai fini del presente articolo alla titolarità di
concessione o di licenza è equiparato il controllo o il
collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di
seguito denominata "Autorità", autorizza preventivamente
l'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote delle
società titolari di emittenti radiotelevisive da chiunque
effettuata quando essa comporta, tenuto conto delle azioni o
quote già possedute, una partecipazione superiore al 10 per
cento del loro capitale rappresentato da azioni aventi diritto
di voto o quote, ovvero al 3 per cento per le società con
azioni quotate in borsa, e, indipendentemente da tale limite,
quando la partecipazione comporta il controllo delle società
medesime. L'Autorità, entro un mese dal ricevimento della
richiesta di autorizzazione all'acquisto, rilascia o nega
l'autorizzazione. Se il suddetto termine scade senza che
l'Autorità abbia provveduto o abbia rappresentato esigenze
istruttorie, l'autorizzazione si intende rilasciata. Nel caso
in cui l'Autorità abbia rappresentato esigenze istruttorie, il
termine ricomincia a decorrere dal momento della ricezione
degli elementi richiesti, che devono essere trasmessi entro il
termine perentorio stabilito dalla stessa Autorità.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 2 è necessaria
anche per l'acquisizione del controllo di una società che
detiene, direttamente o attraverso un rapporto di controllo,
una partecipazione superiore al 10 per cento del capitale di
una società di cui al medesimo comma 2, rappresentata da
azioni aventi diritto di voto o quote o che, comunque,
comporti il controllo della società stessa.
4. L'Autorità rilascia l'autorizzazione quando sia
accertato il rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 31
luglio 1997, n. 249, e alla presente legge.
5. Chiunque partecipa al capitale societario in misura
pari o superiore allo 0,5 per cento di una concessionaria
televisiva nazionale, ovvero al 10 per cento di una emittente
radiofonica nazionale o locale ovvero di una emittente
televisiva locale, ne dà comunicazione all'Autorità.
L'Autorità può richiedere agli amministratori delle società e
degli enti che partecipano al capitale delle società
concessionarie l'indicazione dei soggetti controllati.
6. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che regoli o
da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto
in una società titolare di concessione, di licenza o di
autorizzazione o in una società che la controlla, e che non
sia limitato alla mera consultazione, deve essere comunicato
all'Autorità dai partecipanti ovvero dai legali rappresentati
delle società partecipanti all'accordo entro cinque giorni
dalla conclusione dello stesso. Quando dall'accordo derivi una
concertazione del voto tale da realizzare una situazione
vietata, l'Autorità sospende il diritto di voto dei soci
partecipanti all'accordo stesso.
7. L'Autorità, con regolamento, detta disposizioni
attuative del presente articolo, determina presupposti,
modalità e termini delle richieste di autorizzazione e delle
comunicazioni di cui ai commi da 1 a 6 e individua i soggetti
tenuti a richiedere l'autorizzazione quando il diritto di voto
spetti o sia attribuito ad un soggetto diverso dal socio.
8. L'Autorità, al fine di verificare il rispetto delle
previsioni di cui ai commi da 1 a 6, può chiedere informazioni
ai soggetti comunque interessati.
9. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio
nome azioni o quote di società titolari di concessione, di
licenza o di autorizzazione appartenenti a terzi, comunicano
all'Autorità, se questa lo richiede, le generalità dei
fiducianti. Le notizie previste dal presente articolo possono
essere richieste anche a società ed enti stranieri. L'Autorità
informa la Commissione nazionale per le società e la borsa
delle richieste che interessino società ed enti con titoli
negoziati in un mercato regolamentato.
10. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente
alle azioni o quote per le quali le autorizzazioni previste
dal presente articolo non siano state ottenute ovvero siano
state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere
altresì esercitato per le azioni o quote per le quali siano
state omesse le comunicazioni previste dalla legge.
11. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma
10, la deliberazione è impugnabile, a norma dell'articolo 2377
del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe
stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o
quote. L'impugnazione può essere proposta anche dall'Autorità
entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se
questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese,
entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali
non può essere esercitato il diritto di voto sono computate al
fine della regolare costituzione dell'assemblea.
12. Le azioni o quote possedute da un soggetto che non
abbia richiesto l'autorizzazione o che non l'abbia ottenuta
devono essere alienate entro i termini stabiliti
dall'Autorità. In caso di inosservanza, il tribunale, su
richiesta dell'Autorità, ordina la vendita delle azioni o
delle quote.
13. Le azioni e le quote delle società titolari di
emittenti radiotelevisive devono essere intestate a persone
fisiche ovvero a società purché nelle stesse siano comunque
individuabili le persone fisiche che detengono o controllano
le azioni o le quote. Ai fini dell'applicazione del presente
comma le società con azioni quotate in borsa, che siano
intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di
società titolari di emittenti radiotelevisive, sono equiparate
alle persone fisiche.
14. Ai fini del presente articolo, per capitale della
società si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni
aventi diritto di voto o quote. Agli stessi fini, la
partecipazione è determinata senza tenere conto delle azioni
prive del diritto di voto. Ai fini dell'individuazione delle
posizioni dominanti vietate dalla presente legge si applica
l'articolo 2, comma 16, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
15. Ai fini del presente articolo, una società si
considera controllata nei casi previsti dall'articolo 2, commi
17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 5.
(Diritto di cronaca, produzione di informazione, diritto
di rettifica e comunicati di organi pubblici).
1. Ai titolari di concessioni, di licenze o di
autorizzazioni radiotelevisive, anche via cavo e da satellite,
è garantito il diritto di cronaca in occasione di avvenimenti
di interesse generale in ambito sociale, culturale e sportivo.
Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca è consentita
l'acquisizione e la diffusione, anche in diretta, di commenti,
materiali sonori e informazioni, nonché di immagini differite.
La richiesta di accesso all'avvenimento deve essere comunicata
agli organizzatori, salvo situazioni eccezionali, almeno
quarantotto ore prima dell'evento. L'accesso ai soli fini
dell'esercizio del diritto di cronaca è gratuito ed è limitato
agli operatori incaricati della realizzazione di una
produzione di informazione.
2. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le
norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute
negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i
direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a tale
fine, considerati direttori responsabili.
3. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire il
rispetto dei princìpi di completezza, obiettività e veridicità
dell'informazione.
4. Chiunque si ritenga leso nei propri interessi, morali o
materiali, da trasmissioni o produzioni contenenti
affermazioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al
titolare dell'emittente radiotelevisiva, ovvero alle persone
delegate al controllo delle trasmissioni o delle produzioni,
che sia diffusa apposita rettifica, salvo che il contenuto
della stessa possa dare luogo a responsabilità penale.
5. La rettifica di cui al comma 4 è effettuata entro
quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in
fascia oraria e con rilievo identici a quelli della produzione
che ha dato la notizia. Decorso il termine senza che la
rettifica sia stata effettuata, l'interessato può presentare
richiesta all'Autorità, la quale ordina tempi e modi della
rettifica.
6. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui
l'emittente radiotelevisiva privata o la concessionaria
pubblica ritengano che non ricorrano le condizioni per la
trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno
successivo alla richiesta la questione all'Autorità che si
pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene
fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta
dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve
essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla
pronuncia medesima.
Art. 6.
(Tutela dei minori).
1. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il
diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico
e morale dei minori. E' vietata la diffusione di produzioni e
di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e
multimediali che possano ledere tale diritto o che,
comunque:
a) possano nuocere allo sviluppo psichico, fisico
o morale dei minori;
b) contengano scene di violenza gratuita o
insistita o efferata o pornografiche;
c) contengano incitamenti all'odio o possano
indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze
di razza, sesso, religione o nazionalità.
2. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente
ad oggetto una disciplina organica della tutela dei minori nel
mezzo radiotelevisivo fondata sulla adozione della normativa
europea in materia, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) riconoscimento e rafforzamento del diritto
prevalente di cui al comma 1, anche nelle fasce orarie di
trasmissione non specificatamente dedicate ai minori ed anche
sulla base delle esperienze dei diversi codici di
autoregolamentazione;
b) previsione di una specifica disciplina per la
pubblicità dedicata ai minori;
c) previsione di misure atte a favorire ed
incentivare la produzione audiovisiva destinata ai minori;
d) definizione di misure atte a favorire la
realizzazione di campagne scolastiche, di concerto con il
Ministero della pubblica istruzione, per un uso corretto e
consapevole del mezzo televisivo utilizzando a tale fine anche
la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi;
e) individuazione delle modalità tecniche di
protezione o, comunque, idonee a identificare programmi o
servizi che necessitano di particolari cautele, introducendo
misure per incentivare la commercializzazione e la diffusione
dei sistemi tecnologici utili a tale finalità;
f) conferimento all'Autorità, che si avvale del
contributo specifico del Consiglio nazionale degli utenti,
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge
31 luglio 1997, n. 249, delle competenze in materia di
controllo e regolamentazione secondaria, senza aggravio di
oneri a carico della finanza pubblica;
g) inserimento del rispetto dei codici di
autoregolamentazione tra gli obblighi dei concessionari, dei
licenziatari o degli autorizzati per la radiodiffusione
televisiva;
h) previsione di specifiche clausole sul rispetto
dei diritti dei minori e sulla trasmissione di spot
pubblicitari durante le trasmissioni dedicate all'infanzia, da
inserire nei provvedimenti di rilascio delle concessioni,
licenze e autorizzazioni radiotelevisive e di quelle per
l'esercizio di attività multimediali;
i) definizione delle procedure di controllo;
l) previsione di appositi spazi nella
programmazione dei titolari di concessione televisiva su
frequenze terrestri in ambito nazionale, nella fascia oraria
dalle ore 7 alle ore 24, specificamente rivolti ai minori o
alla visione familiare e indicazione della loro durata minima
mensile;
m) previsione nella programmazione pomeridiana e
serale dei titolari di concessione televisiva su frequenze
terrestri in ambito nazionale di programmi di alfabetizzazione
multimediale e di educazione alla visione consapevole della
televisione.
3. Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 1,
nonché di quelle adottate ai sensi del comma 2 del presente
articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31
della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Art. 7.
(Programmazione speciale dedicata
ai portatori di handicap).
1. Le emittenti televisive devono trasmettere speciali
programmi dedicati ai portatori di handicap, nonché
quote di programmazione fruibili da persone portatrici di
handicap sensoriali, anche mediante l'utilizzo del
televideo, del telesoftware e di altre modalità
tecnologiche. A tale fine il Ministero delle comunicazioni, di
intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, definisce
con regolamento le iniziative a cui sono obbligate le
emittenti televisive. In ogni caso almeno una edizione dei
telegiornali diffusi nell'arco della stessa giornata dalle
emittenti nazionali deve essere fruibile anche dai portatori
di handicap sensoriali.
Art. 8.
(Princìpi generali sulla pubblicità radiotelevisiva e
sulle televendite. Modalità di diffusione).
1. Per pubblicità televisiva si intende ogni forma di
messaggio trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero
a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata
nell'ambito di una attività commerciale, industriale,
artigiana o di libera professione, allo scopo di promuovere la
fornitura, previo compenso, di beni o di servizi, compresi i
beni immobili, i diritti e le obbligazioni. Rientrano in tale
definizione gli spot, gli spot di televendita, le
telepromozioni e ogni forma similare di promozione
commerciale.
2. Per televendita si intendono le offerte dirette
trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento,
beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le
obbligazioni.
3. Per pubblicità radiofonica si intende ogni forma di
messaggio trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero
a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata
nell'ambito di una attività commerciale, industriale,
artigiana o di libera professione, allo scopo di promuovere la
fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i
beni immobili, i diritti e le obbligazioni. Rientrano in tale
definizione gli spot, gli spot di radiovendita, le
radiopromozioni e ogni forma similare di promozione
commerciale.
4. Sono vietate la pubblicità radiotelevisiva, le
televendite e le radiovendite che propongano o evochino
rappresentazioni discriminatorie, o comunque offensive, delle
differenze di sesso, di razza, di nazionalità, di convinzioni
religiose e politiche, o inducano comportamenti pericolosi per
la salute, la sicurezza, l'ambiente, arrechino pregiudizio ai
minori o attentino alla dignità umana. Alle televendite e alle
radiovendite si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della
direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori
dei locali commerciali.
5. La pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le
radiovendite devono essere riconoscibili come tali e
distinguersi con mezzi ottici o acustici di facile percezione.
A tale fine la trasmissione della pubblicità e delle
radiotelevendite deve essere preceduta da un apposito annuncio
che ne renda chiara la distinzione dal resto della produzione
e seguita da altro annuncio di ripresa della produzione
stessa. I messaggi pubblicitari non possono, comunque,
utilizzare lo stesso contesto scenico delle produzioni né
essere presentati da conduttori di telegiornali o rubriche di
attualità.
6. La pubblicità radiotelevisiva e le radiotelevendite non
devono utilizzare messaggi cifrati, tecniche subliminali o che
modifichino il volume audio della diffusione. Il comma 2
dell'articolo 12 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è
abrogato.
7. Sono vietate la pubblicità radiotelevisiva e le
radiotelevendite di prodotti a base di tabacco, di medicinali
e di cure mediche erogabili unicamente previa prescrizione
medica.
8. La pubblicità clandestina è vietata. Per pubblicità
clandestina si intende la presentazione orale o visiva di
beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un
produttore di beni o di un fornitore di servizi in una
produzione, anche mediante effetti speciali, qualora tale
presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per
perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico
circa la sua natura; si considera in ogni caso intenzionale
una presentazione quando è fatta dietro pagamento o altro
compenso.
Art. 9.
(Pubblicità radiotelevisiva, televendite e
radiovendite).
1. Gli spot pubblicitari diffusi dai concessionari
privati nazionali non possono eccedere il 15 per cento
dell'orario giornaliero di programmazione. Il limite di
affollamento giornaliero è elevato del 5 per cento qualora la
trasmissione di messaggi pubblicitari da parte delle
concessionarie nazionali private consista anche in
telepromozioni o in altre forme similari di promozione
commerciale, fermi per gli spot i limiti giornalieri di
cui al presente comma. I messaggi pubblicitari di ogni tipo
non possono eccedere il 20 per cento di ogni ora. L'orario
giornaliero di programmazione di cui al presente comma per le
emittenti televisive nazionali è quello compreso tra le ore 7
e le ore 24.
2. La trasmissione di messaggi pubblicitari di ogni tipo
da parte delle emittenti eccedenti i limiti previsti dagli
articoli 2, comma 6, e 3, comma 11, della legge 31 luglio
1997, n. 249, e successive modificazioni, è consentita sino al
50 per cento degli indici di affollamento orario e giornaliero
di cui al comma 1 del presente articolo. Per il periodo di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la
trasmissione dei predetti messaggi pubblicitari è consentita
fino al 70 per cento dei citati indici di affollamento.
3. I messaggi pubblicitari di ogni tipo diffusi dalle
emittenti radiofoniche nazionali non possono eccedere il 18
per cento di ogni ora di programmazione. Un'eventuale
eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al
2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata
nell'ora antecedente o in quella successiva.
4. I messaggi pubblicitari di ogni tipo diffusi dalle
emittenti locali non possono eccedere il 20 per cento
dell'orario giornaliero di programmazione e il 20 per cento di
ogni ora. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2
per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora
antecedente o nell'ora successiva.
5. Le emittenti locali, le cui trasmissioni sono destinate
unicamente al territorio nazionale e che non possono essere
ricevute, direttamente o indirettamente, in uno o più Stati
membri dell'Unione europea, possono diffondere pubblicità,
televendite e radiovendite entro il limite giornaliero del 35
per cento, fermi restando i limiti stabiliti dal comma 3 per
la pubblicità. Le emittenti radiofoniche locali possono
trasmettere messaggi pubblicitari differenziati nelle diverse
aree di servizio che compongono il bacino oggetto di licenza
per non più della metà del tempo complessivo giornaliero
dedicato alla pubblicità.
6. Durante la diffusione dei programmi interconnessi i
messaggi pubblicitari di ogni tipo non possono eccedere il 20
per cento di ogni ora. Nell'ambito di tale limite la quota
destinata alla pubblicità locale non può essere superiore al
50 per cento.
7. I programmi per bambini, compresi i programmi
contenitore, di durata netta inferiore o pari a sessanta
minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità, dalla
televendita o dalla telepromozione. Sono abrogate le
disposizioni della legge 30 aprile 1998, n. 122, incompatibili
con il presente comma.
8. All'articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n.
122, le parole: "durata programmata" sono sostituite dalle
seguenti: "durata netta".
9. L'Autorità, al fine di verificare il rispetto delle
disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 30 aprile 1998,
n. 122, e successive modificazioni, effettua il monitoraggio
delle trasmissioni televisive in via continuativa e
sistematica, avvalendosi anche di appositi strumenti
informatici e può, a tale fine, imporre alle emittenti
l'inserimento di appositi segnali coincidenti con le
interruzioni pubblicitarie.
10. L'Autorità vigila sull'osservanza delle norme previste
dall'articolo 13 e dal presente articolo e informa il
Parlamento sulle misure a tale fine adottate nell'ambito della
relazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c),
numero 12), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 10.
(Registro dei programmi).
1. Le emittenti radiotelevisive private devono tenere un
registro, secondo le modalità che saranno stabilite
dall'Autorità, su cui devono essere annotati settimanalmente i
dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro
provenienza o specificazione della loro autoproduzione.
2. Le emittenti radiotelevisive private sono, altresì,
tenute a conservare la registrazione dei programmi per i tre
mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi
stessi.
Art. 11.
(Norme urbanistiche).
1. Il rilascio della concessione, della licenza e
dell'autorizzazione radiotelevisiva equivale a dichiarazione
di pubblica utilità, anche, ove occorra, in variante agli
strumenti urbanistici, fatte salve le competenze in materia
delle province autonome di Trento e di Bolzano, e determina
l'indifferibilità e l'urgenza per le opere connesse, dando
titolo a richiedere alle autorità competenti le necessarie
autorizzazioni per l'installazione degli impianti nelle
località indicate dai piani di assegnazione.
2. I comuni, ricevuta la domanda di autorizzazione
edilizia, ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.
94, dalle emittenti radiotelevisive private o dalla
concessionaria pubblica, provvedono, ove occorra, ad occupare
d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre
1971, n. 865, e successive modificazioni, l'area indicata dal
piano di assegnazione per l'installazione degli impianti, se
non già di proprietà degli stessi richiedenti, che viene a
fare parte del patrimonio indisponibile dei comuni.
Art. 12.
(Protezione delle radiocomunicazioni del volo, dei servizi
di polizia e degli altri servizi pubblici).
1. I titolari di concessioni, di licenze e di
autorizzazioni radiotelevisive sono soggetti alle norme
concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative
all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8
aprile 1983, n. 110. Tali disposizioni sono estese, in quanto
applicabili, alla protezione delle bande di frequenza
assegnate ai servizi di polizia e agli altri servizi pubblici
essenziali.
Art. 13.
(Sanzioni penali e amministrative).
1. Agli effetti della legge penale, si intendono commessi
con il mezzo della stampa anche i reati commessi con il mezzo
della diffusione radiotelevisiva e dell'editoria elettronica.
Salva la responsabilità dell'autore della produzione o della
diffusione e fuori dei casi di concorso nel reato, i
rappresentanti legali delle società titolari di emittenti
radiotelevisive o le persone da essi delegate al controllo
della diffusione, ovvero i direttori dei telegiornali o dei
giornali radio che, per colpa, omettono di esercitare sul
contenuto delle produzioni o delle diffusioni il controllo
necessario ad impedire che con il mezzo della diffusione
radiotelevisiva siano commessi reati, sono puniti, se un reato
è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in
misura non eccedente un terzo. La competenza per territorio
per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della
diffusione radiotelevisiva è determinata dal luogo in cui la
persona offesa ha la residenza o la sede.
2. Chiunque installa o esercita impianti o reti di
radiodiffusione, ovvero esercita attività radiotelevisiva in
assenza della prescritta concessione, licenza o autorizzazione
è punito con la pena prevista dall'articolo 195 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e
successive modificazioni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che
non ottemperino agli ordini e alle diffide impartiti
dall'Autorità in caso di inosservanza delle disposizioni della
presente legge, degli articoli 2 e 3 della legge 30 aprile
1998, n. 122, e delle disposizioni contenute negli atti di
concessione, licenza o autorizzazione per l'esercizio
dell'attività radiotelevisiva privata sono puniti con la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma:
a) da lire un milione a lire 100 milioni per le
emittenti radiotelevisive locali o radiofoniche nazionali;
b) da lire 20 milioni a lire 500 milioni per le
emittenti televisive nazionali.
4. In caso di violazione delle disposizioni della presente
legge, la commissione per i servizi e i prodotti
dell'Autorità, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249, delibera l'irrogazione delle sanzioni previste
dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n.
223, e successive modificazioni, e, in caso di recidiva, può
disporre, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia
della concessione, della licenza o dell'autorizzazione
analogamente a quanto previsto dal comma 5 del citato articolo
31 della medesima legge n. 223 del 1990.
5. La commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità
di cui al comma 4 decide anche sui casi di ripetuta violazione
dei codici di autoregolamentazione che gli organi preposti ad
assicurare il rispetto e l'applicazione dei princìpi e delle
regole, in essi contenuti, sono tenuti a segnalare. Si
applicano anche in tali fattispecie le sanzioni previste dai
commi 3 e 5 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n.
223, e successive modificazioni.
6. Indipendentemente dall'azione penale, nei casi previsti
dal comma 3, se la violazione è di particolare gravità o
reiterata, nonché in caso di inosservanza degli impegni
assunti con la domanda di concessione, licenza o
autorizzazione, l'Autorità, nel rispetto del principio del
contraddittorio, propone al Ministero delle comunicazioni la
sospensione dell'efficacia della concessione, della licenza o
dell'autorizzazione per un periodo non inferiore ad un mese
ovvero la revoca delle stesse.
7. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997,
n. 249, dopo le parole: "cinquecento milioni" sono inserite le
seguenti: "e da lire un milione a lire cento milioni se
emittenti radiotelevisive locali o radiofoniche nazionali".