XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 433
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ogni persona capace ha il diritto di conoscere i dati
sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo
completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi,
la prognosi, la natura, i benefìci ed i rischi delle procedure
diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché
riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto
del trattamento.
2. Salvo il caso in cui la persona rifiuti esplicitamente
le informazioni effettuate ai sensi del comma 1, l'obbligo del
medico di informare sussiste anche quando particolari
condizioni consiglino l'adozione di cautele nella
comunicazione.
Art. 2.
1. Ogni persona capace ha il diritto di prestare o di
negare il proprio consenso in relazione ai trattamenti
sanitari che stiano per essere eseguiti o che siano
prevedibili nello sviluppo della patologia in atto. La
dichiarazione di volontà può essere formulata e restare valida
anche per il tempo successivo alla perdita della capacità
naturale. Il rifiuto deve essere rispettato dai sanitari,
anche qualora ne derivasse un pericolo per la salute o per la
vita, e li rende esenti da ogni responsabilità.
2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di
volontà di cui al comma 1 deve essere annotata nella cartella
clinica e sottoscritta dal paziente.
Art. 3.
1. Ogni persona capace ha il diritto di esprimere il
proprio consenso o rifiuto in relazione ai trattamenti
sanitari che potranno in futuro essere prospettati. La
dichiarazione di volontà può essere formulata e restare
valida anche per il tempo successivo alla perdita della
capacità naturale.
2. Ogni persona capace può indicare una persona di fiducia
la quale, nel caso in cui sopravvenga uno stato di incapacità
naturale valutato irreversibile allo stato delle conoscenze
scientifiche, diviene titolare in sua vece dei diritti e della
facoltà di cui agli articoli 1 e 2, alla quale può
eventualmente dare indicazioni o disposizioni vincolanti in
merito ai trattamenti sanitari ai quali potrà essere
sottoposta.
3. La volontà del soggetto in merito ai trattamenti
sanitari, sempre revocabile, è dichiarata con atto scritto di
data certa e con sottoscrizione autenticata. Per coloro che si
trovano in un istituto di ricovero o di cura, la
sottoscrizione può essere autenticata dal direttore sanitario.
Nelle medesime forme deve essere formulata l'accettazione
della persona di fiducia designata ai sensi del comma 2.
4. Qualora una persona si trovi in stato di incapacità
naturale irreversibile, e non abbia nominato una persona di
fiducia ai sensi del comma 2, il giudice tutelare, su
segnalazione dell'istituto di ricovero o di cura ovvero di
chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità,
provvede a tale nomina.
Art. 4.
1. Nel caso in cui vi sia divergenza tra le decisioni
della persona nominata ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4,
e le proposte dei sanitari, è possibile il ricorso senza
formalità, da parte dei soggetti in conflitto o di chiunque vi
abbia interesse, al tribunale in composizione monocratica del
luogo dove si trova la persona incapace.
2. Il tribunale di cui al comma 1 decide con ordinanza,
assunte, se necessario, sommarie informazioni. Per quanto
compatibili si applicano le norme di cui agli articoli
669-sexies e seguenti del codice di procedura civile.
3. Nei casi in cui risultino le dichiarazioni di volontà
di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, il giudice decide
conformemente ad esse.