XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 432




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Divieto di impiego di animali in combattimenti o
competizioni non autorizzate).

        1. Chiunque organizza, promuove o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali a causa delle quali possa essere messa in pericolo l'integrità fisica degli stessi, o in qualsiasi modo ne favorisca l'organizzazione, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni. La pena è aumentata fino alla metà se alle predette attività partecipano o assistono minorenni o persone armate o se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o filmati.
        2. Chiunque alleva, addestra o utilizza animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni, di cui al comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni.
        3. Chiunque effettua scommesse sull'attività di cui al comma 1, anche se non presente sul luogo ove il reato è commesso, è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni. Alla medesima pena sono assoggettati i proprietari o i detentori degli animali, se consenzienti o consapevoli del loro uso illecito.
        4. Chiunque assiste a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni, di cui al comma 1, è punito con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.


Art. 2.

(Divieto di videoriproduzioni e di diffusione di altro
materiale pubblicitario).

        1. E' vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro e comunque in attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi genere contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1. Tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche e culturali.
        2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Con la sentenza di condanna o con il decreto penale è inoltre disposta la sospensione da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni dell'eventuale licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.


Art. 3.

(Confisca e pene accessorie).

        1. Sono disposti il sequestro ed, in caso di condanna, la confisca degli animali che sono serviti o sono stati destinati a commettere i reati previsti dalla presente legge, salvo che appartengano a persona estranea al reato e siano da questa legittimamente detenuti.
        2. Gli animali oggetto dei provvedimenti di cui al comma 1, sono affidati, con spese a carico del Ministero della sanità, il quale potrà rivalersi sul proprietario o sul detentore degli animali, alle aziende sanitarie locali, ai canili pubblici dei comuni o alle associazioni o enti morali, individuati con decreto del Ministero della sanità, da adottare di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, la condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge comporta la sospensione da tre mesi a tre anni della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali e, ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo.


Art. 4.

(Obblighi dei medici veterinari).

        1. I medici veterinari che nell'esercizio della professione hanno curato o visitato animali per lesioni riferibili ai combattimenti o alle competizioni di cui all'articolo 1, comma 1, inoltrano segnalazione all'autorità giudiziaria.
        2. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che omette di effettuare la segnalazione di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 3 milioni.


Art. 5.

(Obblighi degli allevatori).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo agli allevatori e ai rivenditori, all'atto della vendita di ogni animale, di consegnare all'acquirente materiale informativo che illustri scientificamente i percorsi fondamentali per la socializzazione e la corretta detenzione dell'animale e le relative modalità di attuazione.


Art. 6.

(Attività formative).

        1. Lo Stato e le regioni promuovono, di intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni al rispetto degli animali ed alla conoscenza dell'etologia.

Art. 7.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il mantenimento degli animali dei quali non sia noto il proprietario o il detentore, pari a lire 1.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        3. Le risorse finanziarie provenienti dall'applicazione delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative irrogate da organi dello Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge.



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