XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 432
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Divieto di impiego di animali in combattimenti o
competizioni non autorizzate).
1. Chiunque organizza, promuove o dirige combattimenti o
competizioni non autorizzate tra animali a causa delle quali
possa essere messa in pericolo l'integrità fisica degli
stessi, o in qualsiasi modo ne favorisca l'organizzazione, è
punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni. La pena è
aumentata fino alla metà se alle predette attività partecipano
o assistono minorenni o persone armate o se i combattimenti o
le competizioni sono documentati con foto o filmati.
2. Chiunque alleva, addestra o utilizza animali al fine
della loro partecipazione ai combattimenti o alle
competizioni, di cui al comma 1, è punito con la reclusione da
sei mesi a due anni e con la multa da lire 20 milioni a lire
100 milioni.
3. Chiunque effettua scommesse sull'attività di cui al
comma 1, anche se non presente sul luogo ove il reato è
commesso, è punito con la pena della reclusione da tre mesi a
un anno e con la multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni.
Alla medesima pena sono assoggettati i proprietari o i
detentori degli animali, se consenzienti o consapevoli del
loro uso illecito.
4. Chiunque assiste a qualsiasi titolo, anche in veste di
spettatore, ai combattimenti o alle competizioni, di cui al
comma 1, è punito con la multa da lire 10 milioni a lire 50
milioni.
Art. 2.
(Divieto di videoriproduzioni e di diffusione di altro
materiale pubblicitario).
1. E' vietato produrre, importare, acquistare, detenere,
esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne
commercio o distribuzione, a fini di lucro e comunque in
attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di
qualsiasi genere contenenti scene o immagini dei combattimenti
o delle competizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1. Tali
divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli
animali, alle università degli studi, alle istituzioni
scientifiche e culturali.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita
con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 2
milioni a lire 10 milioni. Con la sentenza di condanna o con
il decreto penale è inoltre disposta la sospensione da un
minimo di sei mesi ad un massimo di due anni dell'eventuale
licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.
Art. 3.
(Confisca e pene accessorie).
1. Sono disposti il sequestro ed, in caso di condanna, la
confisca degli animali che sono serviti o sono stati destinati
a commettere i reati previsti dalla presente legge, salvo che
appartengano a persona estranea al reato e siano da questa
legittimamente detenuti.
2. Gli animali oggetto dei provvedimenti di cui al comma
1, sono affidati, con spese a carico del Ministero della
sanità, il quale potrà rivalersi sul proprietario o sul
detentore degli animali, alle aziende sanitarie locali, ai
canili pubblici dei comuni o alle associazioni o enti morali,
individuati con decreto del Ministero della sanità, da
adottare di concerto con i Ministeri dell'interno,
dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, la
condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge
comporta la sospensione da tre mesi a tre anni della licenza o
dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per
l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la
conduzione, il commercio e il trasporto di animali e, ove
dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, la
revoca della licenza o dell'analogo provvedimento
amministrativo.
Art. 4.
(Obblighi dei medici veterinari).
1. I medici veterinari che nell'esercizio della
professione hanno curato o visitato animali per lesioni
riferibili ai combattimenti o alle competizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, inoltrano segnalazione all'autorità
giudiziaria.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico
veterinario che omette di effettuare la segnalazione di cui al
comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire un
milione a lire 3 milioni.
Art. 5.
(Obblighi degli allevatori).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è fatto obbligo agli allevatori e ai
rivenditori, all'atto della vendita di ogni animale, di
consegnare all'acquirente materiale informativo che illustri
scientificamente i percorsi fondamentali per la
socializzazione e la corretta detenzione dell'animale e le
relative modalità di attuazione.
Art. 6.
(Attività formative).
1. Lo Stato e le regioni promuovono, di intesa tra loro,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli
istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva
educazione degli alunni al rispetto degli animali ed alla
conoscenza dell'etologia.
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge per il mantenimento degli animali dei quali non sia noto
il proprietario o il detentore, pari a lire 1.300 milioni
annue a decorrere dall'anno 2001, da iscrivere in apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della sanità, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della sanità.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le risorse finanziarie provenienti dall'applicazione
delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative irrogate
da organi dello Stato affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato e concorrono alla realizzazione delle finalità
della presente legge.