XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 419
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo contenente modifiche al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, secondo il principio
della semplificazione della disciplina in materia di
detenzione, di prescrizione e di somministrazione, anche
domiciliare, di farmaci antalgici.