XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 415
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo
recante la riforma organica del codice di procedura civile,
secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2
e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge,
entro il termine di cui all'articolo 6, comma 4.
Art. 2.
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 deve dare
attuazione ai princìpi, stabiliti dalla Costituzione e dalle
norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia
relative al processo civile, attenendosi ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina della giurisdizione
secondo i seguenti princìpi:
1) previsione della riassunzione e della continuazione
del processo davanti al giudice indicato in caso di
declinatoria del giudice adito per difetto di
giurisdizione;
2) proponibilità del regolamento di giurisdizione
anche come mezzo di impugnazione contro la sentenza sulla sola
questione di giurisdizione;
3) vincolo del giudice indicato in caso di mancata
impugnazione della declinatoria di giurisdizione;
4) delimitazione della giurisdizione italiana per
l'esecuzione forzata secondo i criteri stabiliti per la
competenza per territorio;
b) revisione dei criteri di distribuzione della
competenza secondo i seguenti princìpi:
1) soppressione della competenza per materia del
giudice monocratico per le cause relative all'affitto
d'azienda;
2) soppressione della competenza per materia del
tribunale per le cause in materia di imposte e tasse;
3) attribuzione al giudice monocratico dell'intera
competenza relativa al processo di esecuzione forzata, ivi
comprese le opposizioni e le controversie sulla distribuzione
del ricavato;
4) adeguamento della competenza per territorio per le
cause relative a diritti reali e alle distanze legali alla
nuova attribuzione della competenza su tali materie al giudice
di pace e alla soppressione del tributo diretto verso lo
Stato;
5) eliminazione dei fori speciali, salvo quelli
relativi al processo esecutivo, alle obbligazioni, ai diritti
reali immobiliari, alle azioni possessorie ed alla pubblica
amministrazione;
6) estensione della competenza territoriale per
l'espropriazione forzata dei crediti al giudice del luogo del
domicilio o della sede del terzo debitore, e sussidiariamente
del luogo dove l'obbligazione del terzo deve essere
adempiuta;
7) attribuzione della decisione sulla querela di falso
proposta in via incidentale al giudice della causa, salvo che
sia stata proposta davanti al giudice di pace;
c) revisione della disciplina delle modificazioni
della competenza per ragioni di connessione secondo i seguenti
princìpi:
1) attrazione della domanda di accertamento
incidentale e della domanda riconvenzionale alla competenza
del giudice competente per materia sulla domanda
principale;
2) attrazione della domanda principale alla competenza
del giudice superiore competente per valore o al giudice
competente per materia per la domanda di accertamento
incidentale o per la domanda riconvenzionale;
3) applicazione dei princìpi di cui ai numeri 1 e 2
anche nell'ipotesi di domanda di accertamento positivo o
negativo sul controcreditori eccepito in compensazione;
4) attribuzione al giudice competente per la domanda
del potere di giudicare della eccezione di compensazione, ogni
qualvolta il controcredito eccepito in compensazione non sia
oggetto di domanda di accertamento positivo o negativo;
d) revisione della disciplina dell'eccezione di
incompetenza secondo i seguenti princìpi:
1) preclusione della eccezione di incompetenza
territoriale derogabile non sollevata nella prima istanza o
difesa successiva alla proposizione della domanda;
2) preclusione dell'eccezione e del rilievo d'ufficio
di ogni altra specie di incompetenza dopo la prima udienza di
trattazione successiva alla proposizione della domanda, salva
la rilevabilità anche d'ufficio dell'incompetenza per materia
per tutto il corso del giudizio di primo grado davanti al
giudice di pace;
3) rilevanza della preclusione ai soli fini della
competenza e non anche del merito;
4) dovere del giudice, che rilevi d'ufficio
l'incompetenza, di rimettere immediatamente la questione in
decisione, previa eventuale assunzione di sommarie
informazioni;
5) facoltà delle altre parti costituite di aderire
all'indicazione del giudice competente, anche per criterio
inderogabile, compiuta dalla parte che ha sollevato
l'eccezione o dal giudice, e rimessione in tale caso della
causa con ordinanza al giudice indicato come competente se
l'eccezione è ritenuta fondata dal giudice adito;
e) revisione della disciplina del regolamento di
competenza secondo i seguenti princìpi:
1) soppressione del regolamento facoltativo di
competenza;
2) soppressione del regolamento di competenza
d'ufficio;
3) esclusione dell'effetto sospensivo automatico del
regolamento necessario di competenza e previsione della
facoltà del giudice, dinanzi al quale il processo prosegue, di
sospendere il processo su istanza di parte e in base a
valutazioni analoghe a quelle vigenti per il regolamento di
giurisdizione;
f) revisione della disciplina dell'astensione del
giudice secondo i seguenti princìpi:
1) estensione dell'obbligo di astensione ai casi di
incompatibilità concernenti un prossimo congiunto del giudice
e nei casi in cui il giudice abbia autorizzato la causa o
abbia manifestato il suo parere su di essa fuori
dall'esercizio delle funzioni giudiziarie;
2) previsione della facoltà del giudice di astenersi
nell'ipotesi in cui una parte o un difensore abbiano promosso
lite contro il giudice o un suo prossimo congiunto dopo la
proposizione della domanda;
g) revisione della disciplina della ricusazione
del giudice secondo i seguenti principi:
1) ammissibilità del compimento di atti urgenti di
istruzione da parte del giudice ricusato, salva la facoltà
della parte di chiedere per gravi motivi la rinnovazione o la
revoca dell'atto in caso di successivo accoglimento
dell'istanza di ricusazione;
2) attribuzione della competenza ad altra sezione
della corte d'appello o della Corte di cassazione nei casi di
ricusazione di giudici d'appello o di cassazione, e al giudice
superiore negli altri casi;
3) inammissibilità della ricusazione di giudici
chiamati a decidere sulla ricusazione;
4) ammissibilità della ricusazione anche dopo la
scadenza dei termini, se la causa di ricusazione sia
successiva o sia divenuta nota successivamente;
5) inammissibilità di nuova ricusazione per i medesimi
motivi o per motivi già noti prima della decisione su
precedente ricusazione;
6) attuazione del contraddittorio nei confronti della
parte non ricusante;
7) condanna alle spese a carico della parte ricusante,
nel caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto
dell'istanza di ricusazione;
8) continuazione d'ufficio del processo dopo la
dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'istanza di
ricusazione;
9) impugnabilità dell'ordinanza di inammissibilità o
rigetto mediante ricorso per cassazione, senza effetto
sospensivo, con decisione in camera di consiglio;
h) revisione della disciplina della partecipazione
del pubblico ministero secondo i seguenti principi:
1) riduzione dei casi di intervento obbligatorio alle
cause davanti alla Corte di cassazione, alle cause che lo
stesso pubblico ministero potrebbe proporre ed agli altri casi
previsti dalla legge;
2) attribuzione al pubblico ministero interveniente
nei giudizi di merito del potere di produrre documenti,
dedurre prove e prendere conclusioni nei limiti delle domande
proposte dalle parti, con eventuale rimessione in termini
delle parti stesse;
i) revisione della disciplina delle parti secondo
i seguenti princìpi:
1) esclusione della rappresentanza meramente
processuale, salvo che al rappresentante sia conferito anche
il potere di conciliare o di transigere la controversia;
2) possibilità di nomina di un curatore speciale per
ogni soggetto di diritto;
3) attribuzione della legittimazione processuale anche
ai minori, agli inabilitati e agli interdetti per la tutela
dei diritti della personalità, sulla base della effettiva loro
capacità accertata dal giudice competente in sede camerale e
con l'assistenza, obbligatoria per gli interdetti ed eventuale
per gli altri, di un curatore speciale;
l) revisione della disciplina della difesa in
giudizio secondo i seguenti princìpi:
1) carattere facoltativo della rappresentanza tecnica
in tutti i giudizi di equità davanti al giudice di pace;
2) ammissibilità di procura conferita per
telefacsimile o altri mezzi di comunicazione o di formazione a
distanza di documenti per i procedimenti cautelari anteriori
al giudizio;
3) efficacia della procura per l'intero processo e per
i procedimenti cautelari ed esecutivi connessi o conseguenti,
salva diversa volontà della parte;
4) presunzione di esistenza della procura in mancanza
di contestazione o di esplicita richiesta di esibizione;
5) sanabilità della mancanza o del vizio della procura
come previsto per il difetto di rappresentanza;
6) possibilità di difesa da parte di avvocati
cittadini di altri Stati, nei limiti previsti dalla legge e
dalle convenzioni internazionali;
m) revisione ed integrazione della disciplina
delle spese processuali secondo i seguenti princìpi:
1) limitazione della compensazione delle spese ai casi
di soccombenza reciproca, di complessità della causa o di
novità delle questioni decise;
2) estensione della responsabilità aggravata al caso
di abuso dei mezzi di impugnazione;
3) previsione della liquidazione delle spese, su
richiesta del convenuto, con ordinanza non autonomamente
impugnabile, in caso di estinzione del processo per contumacia
o mancata comparizione dell'attore;
4) previsione che il provvedimento, che dichiara la
cessazione della materia del contendere, pronunci sulle spese,
salvo che le parti dichiarino di rinunciarvi;
n) revisione ed integrazione della disciplina del
cumulo di domande e del litisconsorzio secondo i seguenti
princìpi:
1) ammissibilità della domanda riconvenzionale solo
nel caso di comunanza di titolo con la domanda principale o
con l'eccezione;
2) esclusione del cumulo di più domande tra le stesse
parti non altrimenti connesse;
3) applicazione del rito ordinario alle cause cumulate
con altre cause sottoposte al rito speciale, salva
l'applicazione a tutte le cause del rito speciale del lavoro
quando tale rito sia previsto per una delle cause cumulate;
4) estensione a tutti i litisconsorti degli effetti
degli atti del litisconsorte necessario, che non comportino
disposizione del diritto in contesa, salva diversa
disposizione di legge;
5) limitazione degli effetti degli atti compiuti dal
litisconsorte facoltativo alla causa che lo concerne, salva
diversa disposizione di legge;
o) revisione ed integrazione della disciplina
dell'intervento volontario secondo i seguenti princìpi:
1) determinazione dei poteri dell'interveniente
volontario principale e litisconsortile con attribuzione di
tutti i poteri di allegazione e di prova della parte da
esercitare al momento dell'intervento ed assoggettamento del
solo interveniente adesivo alle preclusioni già maturate per
le parti;
2) fissazione del termine per l'intervento principale
e litisconsortile nell'udienza fissata per la pronuncia sulle
istanze istruttorie, e del termine per l'intervento adesivo
nell'udienza di precisazione delle conclusioni;
p) revisione ed integrazione della disciplina
dell'intervento coatto secondo i seguenti princìpi:
1) previsione che il giudice istruttore possa ordinare
l'intervento del terzo titolare di un diritto incompatibile e
la denuncia della lite al terzo titolare di un diritto
dipendente da quello dedotto in giudizio sino all'udienza
fissata per la pronuncia sulle deduzioni istruttorie delle
parti;
2) attribuzione al terzo chiamato dei poteri delle
parti, con le medesime preclusioni, con riferimento
all'udienza fissata per la sua comparizione e con rimessione
in termini delle parti per le eccezioni e le domande da
contrapporre alle domande ed alle eccezioni del terzo;
3) attribuzione al terzo, destinatario della denuncia,
del potere di intervenire alla successiva udienza con i poteri
e le preclusioni fissati per l'interveniente adesivo
dipendente;
4) determinazione della sanzione per la mancata
chiamata o mancata denuncia nella cancellazione della causa
dal ruolo, destinata a convertirsi in estinzione in caso di
mancata riassunzione anche verso il terzo o di mancata
riassunzione con denuncia al terzo nel termine perentorio di
un anno;
q) revisione d'integrazione della disciplina dei
poteri del giudice secondo i seguenti princìpi:
1) divieto di pronuncia sulle questioni rilevabili
d'ufficio, sulle quali non sia stato provocato il
contraddittorio tra le parti, a pena di nullità della
corrispondente parte della sentenza;
2) assegnazione alle parti, con ordinanza, di un
termine per la comunicazione e il deposito di memorie
integrative e facoltà di convocare le parti stesse in camera
di consiglio, qualora, dopo la riserva per la decisione, il
giudice rilevi d'ufficio una questione sulla quale non è stato
provocato il contraddittorio delle parti;
3) dovere del giudice di ordinare la pubblicazione
della sentenza, qualora tale pubblicazione possa contribuire a
riparare il danno;
4) dovere del giudice, se richiesto, di condannare al
pagamento della somma dovuta espressa in moneta non avente
corso legale nello Stato, con avvertimento al debitore della
facoltà di pagare in moneta legale al corso del cambio nel
giorno della scadenza e nel luogo stabiliti;
r) revisione della disciplina degli atti
processuali secondo i seguenti princìpi:
1) pronuncia del dispositivo della sentenza in
pubblica udienza;
2) ammissibilità di comunicazioni di cancelleria alle
parti e di notificazioni dirette al destinatario mediante
telefacsimile o altri mezzi di comunicazione o di formazione a
distanza di documenti;
3) ammissibilità di notificazioni mediante consegna in
busta chiusa anche al portiere dello stabile non dipendente
del destinatario, o nel luogo di lavoro, o a mezzo servizio
postale da parte di qualunque ufficiale giudiziario, con
soppressione dell'avviso di deposito dell'atto;
4) ammissibilità della notificazione a enti in tutte
le forme previste per la notificazione a persone fisiche;
s) revisione della disciplina dei termini legali e
giudiziali secondo i seguenti princìpi:
1) attitudine dell'inosservanza di tutti i termini,
anche se ordinatori, a provocare la decadenza;
2) ammissibilità di abbreviazione dei termini
ordinatori solo su istanza di parte;
3) ammissibilità di proroga dei termini ordinatori
anche d'ufficio con provvedimento motivato;
4) perentorietà di tutti i termini per proporre
impugnazioni;
5) ammissibilità di rimessione in termini per
inosservanza dovuta a causa non imputabile;
6) sospensione feriale dei termini di decadenza per
l'esercizio dell'azione;
t) revisione della disciplina della nullità
secondo i seguenti princìpi:
1) rilevabilità d'ufficio dei vizi relativi alla
costituzione del giudice nel corso del procedimento e
deducibilità della conseguente nullità della sentenza soltanto
ad istanza di parte con i mezzi di impugnazione;
2) deducibilità dal solo pubblico ministero, con i
mezzi di impugnazione, della nullità della sentenza
conseguente alla sua mancata chiamata;
u) revisione ed integrazione della disciplina
della trattazione secondo i seguenti princìpi:
1) previsione di uguali poteri dell'attore e del
convenuto in caso di ritardata costituzione, ferme le
decadenze già maturate;
2) concessione al solo convenuto costituito
nell'udienza di prima comparizione del termine perentorio per
la proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio e
previsione che con la dichiarazione di contumacia la parte
decada dal potere di proporre domande, istanze, eccezioni e
prove, salva la rimessione in termini;
3) previsione di termini perentori fissati dal
giudice, ma con durata minima garantita dalla legge, per il
deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di
replica finali;
4) unificazione della disciplina delle difese finali e
della richiesta dell'udienza di discussione per i processi
davanti al giudice unico e davanti al collegio;
5) possibilità di un duplice rinvio concordato
dell'udienza di trattazione per un tentativo di conciliazione
stragiudiziale e cancellazione della causa dal ruolo se la
causa non conciliata non venga effettivamente trattata alla
terza udienza;
6) predeterminazione della camera di consiglio nella
quale la causa sarà decisa;
v) revisione ed integrazione della disciplina
della comparizione personale e della conciliazione secondo i
seguenti princìpi:
1) potere del giudice, nella udienza di prima
comparizione, di disporre, se lo ritiene opportuno, la
comparizione personale delle parti per la prima udienza di
trattazione per l'interrogatorio libero e, se la natura della
causa lo consente, per il tentativo di conciliazione;
2) potere comunque del giudice di disporre
l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione sino
alla rimessione della causa in decisione;
3) attribuzione al processo verbale di conciliazione
della qualità di titolo esecutivo anche per l'esecuzione per
consegna o il rilascio di obblighi di fare o di non fare;
z) integrazione della disciplina delle ordinanze
anticipatorie di condanna secondo i seguenti princìpi:
1) idoneità dell'ordinanza di pagamento delle somme
non contestate e dell'ordinanza successiva alla chiusura
dell'istruzione a fungere da titolo per l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale e idoneità dalla prima anche a fare
decorrere un nuovo periodo di prescrizione in caso di
successiva estinzione del processo;
2) idoneità dell'ordinanza e della sentenza, che
revochi l'ordine di pagamento delle somme non contestate o
l'ordinanza di ingiunzione, a fungere da titolo per la
cancellazione dell'ipoteca;
3) equiparazione dell'ordinanza di ingiunzione in
corso di causa al decreto ingiuntivo per quanto riguarda la
provvisoria esecutività;
4) estensione dell'ingiunzione in corso di causa a
tutela dei diritti al rilascio di beni, immobili e a
prestazioni fungibili di fare, salvo il coordinamento con le
norme sul procedimento per convalida di sfratto;
5) ammissibilità dell'ordinanza successiva alla
chiusura dell'istruzione anche per i crediti posti ad oggetto
di altre ordinanze anticipatorie di condanna, comportando
l'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione la revoca
delle ordinanze anticipatorie di condanna precedentemente
emesse;
6) espressa previsione che l'ordinanza successiva alla
chiusura dell'istruzione possa essere anche di rigetto
dell'istanza dell'attore;
7) espressa previsione che l'ordinanza successiva alla
chiusura dell'istruzione, con la quale l'istanza dell'attore è
rigettata, acquisti l'efficacia della sentenza impugnabile
sull'oggetto dell'istanza nel caso di successiva estinzione
del processo, salvo che il rigetto sia dovuto ad
inammissibilità dell'istanza per ragioni processuali;
8) ammissibilità dell'ordinanza successiva alla
chiusura dell'istruzione soltanto sino alla precisazione delle
conclusioni;
9) previsione che l'ordinanza successiva alla chiusura
dell'istruzione acquisti gli effetti della sentenza
impugnabile nel caso di estinzione del processo, dal momento
in cui diviene definitivo il provvedimento che dichiara
l'estinzione;
10) potere del giudice di disporre con la sentenza le
restituzioni a favore della parte, contro la quale sono state
pronunciate ordinanze anticipatorie di condanna, quando è
accertata l'inesistenza del diritto per il quale le ordinanze
anticipatorie di condanna sono state emesse;
aa) previsione che la cessazione della materia del
contendere sia dichiarata del giudice istruttore, con
ordinanza non impugnabile sull'accordo delle parti, e che sia
dichiarata dal giudice con sentenza:
1) se una parte succede all'altra nel diritto
controverso, a titolo universale o particolare;
2) se una parte prova che nel corso del processo essa
ha stipulato con l'altra parte una transazione sul rapporto
controverso, o che l'altra parte ha rinunciato alla
domanda;
3) se nel corso del processo si è estinto il diritto
controverso;
4) se nel corso del processo è venuta meno la parte
attrice o convenuta in un'azione che non si trasmette;
bb) revisione delle norme sui poteri attribuiti al
collegio nei processi davanti al giudice unico, e revisione ed
integrazione della disciplina dei rapporti tra collegio e
giudice istruttore in funzione di giudice unico, in modo
che:
1) sia evitato il trasferimento della causa dal
collegio al giudice istruttore;
2) il trasferimento della causa dal giudice istruttore
al collegio abbia luogo mediante investitura del collegio in
camera di consiglio da parte del giudice istruttore, con breve
proroga del termine per la decisione;
cc) revisione ed integrazione della disciplina
dell'istruzione probatoria secondo i seguenti princìpi:
1) concentrazione dell'assunzione delle prove;
2) inutilizzabilità delle prove illegittimamente
acquisite;
3) facoltà del terzo di opporsi all'ispezione sulla
propria persona e sulle cose in suo possesso, esponendone i
motivi;
4) coordinamento delle norme sull'ispezione e sui suoi
limiti con il nuovo codice di procedura penale e delegabilità
dell'ispezione di cose e dell'accertamento dello stato dei
luoghi al cancelliere assistito, quando occorre, da un
esperto;
5) riconoscimento alla parte della facoltà di
rispondere all'interrogatorio formale per mezzo di
rappresentante debitamente autorizzato diverso dal
difensore;
6) previsione dell'interrogatorio incrociato dei
testimoni e della parte nell'interrogatorio formale ad opera
dei difensori sui capitoli ammessi, e potere del giudice di
rivolgere d'ufficio ed autorizzare i difensori a rivolgere al
teste e alla parte nell'interrogatorio formale le domande
utili a chiarire i fatti capitolati;
7) possibilità di delegare anche al giudice di pace
del luogo l'assunzione delle prove fuori della circoscrizione
del giudice adito;
dd) integrazione dalla disciplina del contenuto
della sentenza secondo i seguenti princìpi:
1) potere del giudice, che accerta la violazione di un
obbligo di fare o di non fare, eccettuati gli obblighi del
lavoratore autonomo o subordinato, o di un obbligo di consegna
o di rilascio non derivante da contratto di locazione ad uso
abitativo, di fissare una somma dovuta al creditore, oltre al
risarcimento dei danni, per ogni giorno di ritardo
nell'esecuzione dell'obbligo inadempiuto, anche con decorrenza
successiva alla sentenza ed anche con provvedimento
successivo;
2) potere del giudice d'appello di concedere il
provvedimento o, per giusti motivi, di modificarlo o
sospenderlo o revocarlo;
3) potere del giudice, che ha emesso il provvedimento
non impugnato, di revocarlo o modificarlo o sospenderlo per
l'impossibilità totale o parziale, temporanea o definitiva,
dell'obbligato all'adempimento;
ee) revisione ed integrazione della disciplina
della sospensione, della interruzione e della estinzione
secondo i seguenti princìpi:
1) reclamabilità dell'ordinanza di sospensione del
processo per pregiudizialità interna, internazionale o
comunitaria e dell'ordinanza di interruzione del processo al
giudice superiore o, quando il provvedimento sia assunto dalla
corte d'appello, ad altra sezione della stessa corte o in
mancanza alla corte d'appello più vicina, e decisione in
camera di consiglio con ordinanza non impugnabile;
2) previsione della sospensione del processo, su
istanza di tutte le parti, per un periodo non superiore ad un
anno;
3) disciplina dei termini di riassunzione del processo
sospeso od interrotto, che sia adeguata alla garanzia del
contraddittorio, e previsione del potere del giudice di
compiere od autorizzare gli atti urgenti durante la
sospensione o l'interruzione del processo;
4) previsione della dichiarazione d'ufficio
dell'estinzione del processo conseguente alla violazione di
norme poste a tutela del litisconsorte necessario;
5) previsione che l'estinzione sia pronunciata dal
giudice istruttore o dal collegio che la rileva o dinanzi al
quale viene eccepita, con ordinanza appellabile;
6) previsione del potere del giudice di sospendere il
processo, su istanza di tutte le parti, sino alla definizione
di altra controversia, la cui decisione dipende dalla
soluzione della medesima questione di diritto, ovvero sino
alla decisione di una rilevante questione pendente innanzi
alla Corte costituzionale o a corti internazionali o
comunitarie;
ff) estensione dell'ambito della impugnazione
incidentale tardiva nelle ipotesi di cause inscindibili o fra
loro dipendenti, rendendo ammissibile tale mezzo anche contro
parti diverse dall'impugnante principale e contro parti di
sentenza non impugnate dall'impugnante principale;
gg) revisione ed integrazione della disciplina
dell'appello secondo i seguenti princìpi:
1) ammissibilità di nuove eccezioni che la parte
dimostri di non aver potuto proporre in primo grado per causa
ad essa non imputabile;
2) limitazione dell'improcedibilità ai casi di mancata
costituzione o di mancata comparizione sino alla prima
udienza;
3) designazione del relatore sin dall'inizio del
procedimento, e rimessione delle parti dinanzi al medesimo per
l'assunzione o la rinnovazione dell'assunzione di prove
disposte dal collegio;
hh) revisione ed integrazione della disciplina del
giudizio di cassazione secondo i seguenti princìpi:
1) limitazione del controllo della corte di cassazione
sulla motivazione in fatto della sentenza al caso di
motivazione omessa o contraddittoria su un punto decisivo
prospettato da una parte o rilevato d'ufficio;
2) denunciabilità in cassazione dei conflitti positivi
o negativi di competenza;
3) ammissibilità del deposito della procura sino
all'udienza di discussione;
4) estensione della pronuncia in camera di consiglio
ai casi di manifesta infondatezza o manifesta fondatezza del
ricorso, salvo che la causa possa essere decisa nel merito
dalla corte di cassazione stessa;
5) assegnazione a medesima udienza o adunanza in
camera di consiglio di ricorsi connessi anche soltanto per
identità di questioni;
6) prevenzione e, superamento dei contrasti nella
giurisprudenza della corte di cassazione mediante assegnazione
o rimessione necessaria di ricorsi alle sezioni unite;
7) previsione che il pubblico ministero esponga le
conclusioni prima dei difensori delle parti;
8) previsione che la corte di cassazione provochi il
contraddittorio delle parti su questioni rilevabili d'ufficio
precedentemente non trattate;
ii) revisione del processo del lavoro e
previdenziale secondo i seguenti princìpi:
1) adeguamento alle garanzie del contraddittorio
introdotte nel processo ordinario, nel rispetto della
specialità e delle celerità del rito;
2) facoltà della parte di proporre prima dell'udienza
di discussione eccezioni conseguenti alle domande ed eccezioni
dell'altra parte o di un terzo, e di dedurre i mezzi di prova
che si rendono necessari in relazione a quelli disposti
d'ufficio;
3) dovere del giudice di fissare una nuova udienza nel
caso di intervento volontario di un terzo;
4) potere del giudice d'appello di sospendere
l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata
quando possa derivarne gravissimo danno;
5) differimento dell'udienza di discussione in
appello, quando è proposto appello incidentale;
6) esonero del lavoratore, che abbia un reddito
inferiore al triplo della pensione sociale, dal pagamento
delle spese processuali conseguenti alla soccombenza nei
processi previdenziali ed assistenziali, salvo che la pretesa
sia manifestamente infondata;
ll) complemento della disciplina dei poteri del
giudice dell'esecuzione e del corso del processo esecutivo
secondo i seguenti princìpi:
1) potere del giudice dell'esecuzione di dare
istruzioni all'ufficiale giudiziario procedente;
2) potere dell'ufficiale giudiziario, in caso di dubbi
o contestazioni, di chiedere istruzioni al giudice
monocratico, che provvede senza dilazione con decreto non
impugnabile, salva la tutela del creditore e del debitore in
via ordinaria;
3) proponibilità di reclamo contro l'operato
dell'ufficiale giudiziario al giudice monocratico, che
provvede con ordinanza non impugnabile, sentite le parti;
4) sospensione del processo di espropriazione iniziato
con pignoramento sugli stessi beni successivo all'ordinanza di
vendita o di assegnazione, sino alla definizione del primo
processo;
5) estinzione del processo di espropriazione in caso
di rinuncia del creditore procedente e dei creditori
intervenuti;
mm) revisione della disciplina del titolo
esecutivo secondo i seguenti princìpi:
1) estensione dell'efficacia di titolo esecutivo a
tutti i titoli di credito aventi ad oggetto somma di denaro,
nonché agli atti pubblici e alle scritture private autenticate
per le obbligazioni di pagamento, consegna o rilascio in essi
contenuti, con limitazione della necessità di apposizione
della formula esecutiva agli atti pubblici ed alle scritture
private autenticate;
2) estensione dell'efficacia del titolo esecutivo ai
successori a titolo universale o particolare delle parti,
subordinatamente alla prova scritta della successione;
3) abolizione del divieto di rilascio di più copie del
titolo esecutivo;
4) abolizione della previa notificazione del titolo
esecutivo giudiziale, quando l'atto sia già stato notificato
alla stessa parte;
5) attribuzione del potere di sospendere l'efficacia
del titolo esecutivo, con o senza cauzione, sia al giudice
dell'opposizione al precetto sia al giudice davanti al quale è
impugnato il titolo esecutivo stragiudiziale;
nn) revisione della disciplina delle opposizioni
nel processo esecutivo secondo i seguenti princìpi:
1) proponibilità dell'opposizione all'esecuzione per
espropriazione fino al provvedimento che dispone
l'assegnazione o la vendita, da emanare non prima di tre mesi
e non oltre cinque mesi dal pignoramento;
2) previsione che il precetto per l'espropriazione
contenga, a pena di nullità, l'espresso avvertimento del
termine per proporre l'opposizione;
3) previsione della caducazione degli atti esecutivi
per accoglimento dell'opposizione all'esecuzione;
4) previsione dell'opposizione agli atti esecutivi
come rimedio contro la nullità o illegittimità del precetto e
degli altri atti di esecuzione;
5) previsione del potere del giudice adito con
opposizione agli atti esecutivi di sospendere l'esecuzione per
gravi motivi ed estensione dell'efficacia della pronuncia di
accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi
dipendenti;
6) previsione dell'opposizione di terzo all'esecuzione
per consegna o rilascio e all'esecuzione degli obblighi di
fare o di non fare;
7) applicazione del rito ordinario davanti al giudice
monocratico per le opposizioni all'esecuzione ed agli atti
esecutivi e per le opposizioni di terzo all'esecuzione;
oo) revisione della disciplina della pluralità di
creditori nel processo di espropriazione secondo i seguenti
princìpi:
1) limitazione del potere d'intervento, anche ai fini
della partecipazione alla distribuzione, ai creditori muniti
di titolo esecutivo, ai creditori pignoratizi e a quelli
muniti di un diritto di prelazione sui beni pignorati
risultante da pubblici registri;
2) previsione dell'avviso al creditore sequestrante e
del suo potere di intervento ai soli fini dell'accantonamento
della quota eventualmente spettante nella distribuzione;
3) fissazione di un termine perentorio per
l'intervento, decorrente per i creditori iscritti e per il
sequestrante dalla notificazione dell'avviso, e individuato
per gli altri nella data del provvedimento che dispone
l'assegnazione o la vendita;
4) estensione a tutte le forme di espropriazione del
potere del creditore pignorante di indicare agli intervenuti
altro bene utilmente pignorabile;
5) concentrazione di ogni questione concernente la
verifica dei crediti e dei diritti di prelazione nella fase di
distribuzione del ricavato, salva l'opposizione all'esecuzione
e salve le verifiche necessarie per la conversione e la
riduzione del pignoramento;
6) applicazione del rito ordinario davanti al giudice
monocratico alle controversie sulla distribuzione del
ricavato;
pp) revisione ed integrazione della disciplina del
pignoramento secondo i seguenti princìpi:
1) previsione dell'espropriazione unitaria
dell'azienda o di rami di essa, su autorizzazione del giudice
competente per l'esecuzione, con nomina di un amministratore
provvisorio;
2) previsione dell'espropriazione dei valori
mobiliari, ivi compresi gli strumenti del mercato finanziario
e monetario, ancorché non materializzati, non emessi od
immessi in sistemi di gestione accentrata, nelle forme
dell'espropriazione presso il promittente, l'emittente o il
detentore, con successiva iscrizione del pignoramento sul
documento o sul certificato eventualmente emesso;
3) estensione del pignoramento dei crediti al loro
intero importo, salva limitazione, su richiesta del
pignorante, sino a concorrenza del suo credito, e salva la
facoltà del debitore di chiedere la riduzione del
pignoramento;
4) potere del giudice dell'esecuzione di ordinare agli
uffici delle imposte l'esibizione della denuncia dei redditi
del debitore esecutato e di richiedere informazioni scritte
sui redditi e sul patrimonio del medesimo all'anagrafe
tributaria, agli istituti previdenziali e ai gestori di
pubblici registri o archivi a base personale, dopo l'esito
infruttuoso di un pignoramento mobiliare, e determinazione
delle sanzioni per l'inottemperanza;
5) obbligo del terzo di dichiarare i pegni costituiti
sulle cose o somme oggetto di espropriazione, ed obbligo del
pignorante di dare avviso al creditore pignoratizio con
l'avvertimento delle conseguenze del mancato intervento;
6) potere del giudice di pronunciarsi sulla riduzione
del pignoramento solo dopo la decorrenza dei termini fissati
per l'intervento e subordinatamente alla prova della
notificazione dall'avviso ai creditori iscritti o sequestranti
risultanti dai pubblici registri o dalla dichiarazione del
terzo;
7) trascrivibilità del pignoramento immobiliare prima
del perfezionamento della notificazione, in base ad una copia
dall'atto consegnato all'ufficiale giudiziario, con disciplina
degli effetti in caso di mancanza o di invalidità della
notificazione;
qq) revisione ed integrazione della disciplina
della vendita, dell'assegnazione e della distribuzione del
ricavato nell'espropriazione forzata secondo i seguenti
princìpi:
1) potere del giudice di affidare la vendita dei
mobili pignorati, con cauzione o senza, ad agenti o
commissionari iscritti in apposito albo giudiziario, nonché di
prorogare il termine dell'incarico e di autorizzare dilazioni
di pagamento, sentite le parti;
2) potere del giudice di autorizzare la vendita degli
immobili pignorati sulla base di una certificazione notarile
delle risultanze catastali ed ipotecarie, e di delegare ad un
notaio le operazioni di vendita con incanto degli immobili e
la formazione del progetto di distribuzione;
3) agevolazione della vendita immobiliare e
semplificazione delle sue modalità mediante incanto dinanzi al
giudice dell'esecuzione o dinanzi al notaio delegato, o
mediante trattativa privata affidata ad un commissionario
vincolato al prezzo base stabilito dal giudice;
4) previsione di forme adeguate di pubblicità delle
vendite, da stabilire da parte del giudice con esclusione
dell'affissione;
5) previsione dell'assegnazione coattiva del credito
pignorato per prestazioni continuate o periodiche, salva
esazione, al creditore procedente o pro quota ai creditori
concorrenti, fino alla copertura dei crediti del pignorante e
degli intervenuti, salve le cause legittime di prelazione;
6) attribuzione all'ordinanza di assegnazione
dell'efficacia di titolo esecutivo per il momento nel quale il
credito assegnato diviene esigibile;
7) estinzione del processo di espropriazione per
l'esito negativo degli incanti, se manca la richiesta di
assegnazione del bene pignorato da parte di uno o più
creditori anche pro quota, con trasformazione del
pignoramento immobiliare in ipoteca a favore del pignorante e
degli intervenuti, salva la contestazione dei crediti e dei
titoli in separato processo;
8) prosecuzione d'ufficio del processo di
espropriazione dopo la vendita del bene, e potere del giudice
dell'esecuzione di delegare la formazione del progetto di
distribuzione anche al cancelliere o ad un ausiliare di
giustizia;
rr) puntualizzazione della disciplina
dell'espropriazione dei beni indivisi secondo i seguenti
princìpi:
1) attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere
di disporre la vendita dell'intero bene, con espresso consenso
di tutti i comproprietari, salve le ragioni di ciascuno sul
ricavato;
2) previsione del dovere del giudice di ordinare il
trasferimento del processo, ai soli fini della vendita, al
giudice dell'esecuzione, ordinaria o concorsuale,
precedentemente investito dell'espropriazione della quota di
altro comproprietario;
ss) previsione di un procedimento uniforme per
l'esercizio di azioni inibitorie a tutela di interessi
collettivi e diffusi da parte di enti o persone a ciò
legittimati per legge secondo i seguenti princìpi:
1) struttura camerale;
2) ampia garanzia di pubblicità della domanda;
3) garanzia del contraddittorio e possibilità di
intervento di tutti gli interessati;
4) estensione dell'efficacia della sentenza di
accoglimento a favore di tutti i titolari degli interessi
dedotti in giudizio;
tt) revisione della disciplina del procedimento di
ingiunzione secondo i seguenti princìpi:
1) estensione del procedimento a tutela dei diritti al
rilascio di beni immobili e a prestazioni fungibili di fare,
salvo il coordinamento con le norme sul procedimento per
convalida di sfratto;
2) abolizione del divieto di pronuncia
dell'ingiunzione, per il caso che la notificazione
all'intimato debba avvenire fuori del territorio della
Repubblica, con fissazione di adeguati termini per la
notificazione dell'ingiunzione e per la proposizione
dell'opposizione;
3) previsione che i verbali degli accertamenti
eseguiti dalla direzione regionale del lavoro e dai funzionari
degli enti di previdenza e assistenza siano prova scritta dei
crediti per omesso versamento di contributi;
4) improrogabilità dei termini per la notificazione
del decreto di ingiunzione;
5) applicabilità del procedimento per dichiarazione di
inefficacia del decreto di ingiunzione anche su richiesta del
creditore ed anche nel caso di notificazione tardiva del
decreto;
6) assoggettamento del giudizio di opposizione alle
norme per il procedimento ordinario davanti al giudice adito,
in relazione alla materia della causa, con applicazione
all'opponente delle preclusioni stabilite per il convenuto e
all'opposto delle preclusioni stabilite per l'attore;
7) improcedibilità dell'opposizione secondo le regole
stabilite per l'improcedibilità dell'appello;
8) potere del giudice di concedere l'esecuzione
provvisoria anche parziale del decreto ingiuntivo opposto, sin
dall'udienza di prima comparizione, e di sospendere, anche
prima di tale udienza, e anche in parte, l'efficacia esecutiva
o l'esecuzione del decreto opposto, sentite le parti;
9) proponibilità dell'opposizione tardiva entro un
termine perentorio decorrente dalla cessazione
dell'impedimento, e anche per mancata indicazione nel decreto
del termine per proporre opposizione e dell'avvertimento
prescritto dalla legge;
10) revoca del decreto ingiuntivo anche in caso di
accoglimento parziale dell'opposizione, con conservazione
degli effetti del decreto nei limiti in cui l'opposizione è
respinta;
11) impugnabilità del decreto ingiuntivo
definitivamente esecutivo per i motivi di revocazione
straordinaria e di opposizione di terzo contro la sentenza;
uu) visione del procedimento per convalida di
sfratto secondo i seguenti princìpi:
1) estensione ai rapporti di locazione finanziaria
immobiliare e di comodato di immobili, ed esclusione dei
rapporti agrari;
2) previsione dello sfratto per morosità per il
mancato rimborso degli oneri accessori, quando costituisca
causa di risoluzione del contratto;
3) fissazione di un termine a comparire congruo alle
esigenze difensive dell'intimato;
4) previsione della condanna al pagamento delle spese
nell'ordinanza di convalida di sfratto, impugnabile per tale
capo nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
5) conservazione dell'efficacia esecutiva
dell'ordinanza di rilascio in caso di estinzione del
processo;
vv) revisione del procedimento cautelare uniforme
secondo i seguenti princìpi:
1) riproponibilità dell'istanza rigettata solo per
mutamento dalle circostanze e solo al medesimo giudice;
2) reclamabilità dell'ordinanza di incompetenza o di
rigetto anche per il provvedimento sulle spese;
3) incontestabilità della competenza dichiarata
nell'ordinanza di incompetenza, se l'istanza è riproposta al
giudice indicato nel termine perentorio fissato dalla
legge;
4) competenza della corte d'appello, e in materia di
lavoro del tribunale più vicino, per il reclamo contro il
provvedimento cautelare emesso dal tribunale quale giudice
unico o collegialmente;
5) potere del presidente dall'organo giudiziario
investito del reclamo di sospendere per gravi motivi
l'esecutività o l'esecuzione del provvedimento cautelare;
zz) ristrutturazione dei procedimenti possessori
secondo i seguenti princìpi:
1) proposizione della domanda con ricorso e
definizione del processo con sentenza;
2) valutazione sommaria preliminare del giudice adito
sulla fondatezza della domanda e sulla pronuncia sommaria
sulla reintegrazione o sulla manutenzione con ordinanza
reclamabile;
3) divieto per il convenuto di proporre giudizio
petitorio se non dopo l'ordinanza di rigetto o l'esecuzione
dell'ordinanza di manutenzione o di reintegrazione;
aaa) revisione della disciplina dei provvedimenti
d'urgenza secondo i seguenti princìpi:
1) previsione che, qualora il diritto sia minacciato
da pregiudizio imminente e gravissimo, il giudice possa
pronunciare i provvedimenti urgenti più idonei, secondo le
circostanze, ad assicurare ad anticipare provvisoriamente la
tutela dal diritto;
2) esclusione dell'onere dalla parte istante di
promuovere la causa di merito;
3) previsione che il provvedimento pronunciato in
corso di causa conservi efficacia nel caso di estinzione del
processo sul merito, in quanto non revocato o modificato;
4) previsione che la parte, contro la quale il
provvedimento sia stato pronunciato quando non vi è causa
pendente per il merito o nel corso di un processo estinto,
possa chiedere in qualunque tempo l'accertamento
dell'inesistenza del diritto, a tutela del quale il
provvedimento è stato pronunciato;
5) previsione che il provvedimento non revocato o
modificato conservi efficacia sino a quando sia stata
pronunciata sentenza, anche non passata in giudicato, italiana
o straniera, o lodo arbitrale, che dichiari inesistente il
diritto a tutela del quale il provvedimento è stato emesso;
bbb) revisione del procedimento di separazione
personale dei coniugi secondo i seguenti princìpi:
1) fissazione del termine di costituzione del
convenuto anteriore alla prima udienza;
2) nomina di un curatore speciale al coniuge incapace
o impossibilitato a comparire, con differimento
dell'udienza;
3) inefficacia del ricorso se il ricorrente non
compare all'udienza;
4) verifica d'ufficio della regolarità del
contraddittorio e assunzione dei provvedimenti conseguenti da
parte del presidente all'udienza;
5) fissazione della prima udienza di trattazione, nel
caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, con
assegnazione di termini perentori anteriori all'udienza per la
proposizione di domande e di eccezioni;
6) ammissibilità della sentenza sulla separazione con
continuazione del processo sulle domande conseguenziali, ed
esclusione dell'appello differito contro tale sentenza;
7) definizione del procedimento camerale, di
modificazione dei provvedimenti relativi alla separazione dei
coniugi con sentenza appellabile;
8) decisione dell'appello con sentenza in camera di
consiglio ricorribile per cassazione;
9) partecipazione necessaria del pubblico ministero al
procedimento di modifica dei provvedimenti relativi alla
prole;
10) adeguamento del processo alla disciplina del
procedimento di divorzio per gli aspetti non diversamente
regolati dalla presente lettera;
ccc) revisione del procedimento di interdizione e
di inabilitazione secondo i seguenti princìpi:
1) potere del presidente del tribunale di rigettare
con ordinanza la domanda solo dopo aver sentito il ricorrente
e il pubblico ministero, e reclamabilità dell'ordinanza di
rigetto al presidente della corte d'appello;
2) potere delle parti e del pubblico ministero di
allegare e di provare fatti nuovi per tutto il corso dei due
gradi del giudizio;
3) proponibilità della domanda di revoca in pendenza
del termine per il ricorso per cassazione e del giudizio di
cassazione contro la sentenza di interdizione o di
inabilitazione;
ddd) revisione delle disposizioni comuni ai
procedimenti in camera di consiglio e delle norme sui
procedimenti speciali da svolgere in tale forma secondo i
seguenti princìpi:
1) distinzione tra procedimenti unilaterali e
procedimenti bilaterali o plurilaterali;
2) inizio del procedimento unilaterale mediante
ricorso, con facoltà del ricorrente di stare in giudizio di
persona; potere del giudice di assumere sommarie informazioni;
definizione del procedimento con decreto motivato reclamabile
al giudice superiore;
3) inizio del procedimento bilaterale con ricorso con
il ministero di difensore; fissazione dell'udienza per
l'audizione dei controinteressati; notifica del ricorso e
decreto a cura del ricorrente nonché facoltà delle parti di
depositare memorie e documenti; potere del giudice di
procedere, anche d'ufficio, agli atti di istruzione
indispensabili, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio; facoltà di intervento dei terzi legittimati
al ricorso e potere del giudice di disporre che essi siano
avvisati, della pendenza del procedimento; definizione del
procedimento con decreto motivato reclamabile al giudice
superiore, che pronuncia in camera di consiglio;
4) riproponibilità nei procedimenti di cui al numero
1) del ricorso rigettato solo per mutamento delle
circostanze;
5) revocabilità e modificabilità del provvedimento per
mutamento delle circostanze, finché non abbia avuto
esecuzione;
6) definizione del procedimento bilaterale o
plurilaterale con sentenza soggetta ad appello da decidere in
camera di consiglio, quando tale procedimento abbia ad oggetto
controversie su diritti soggettivi;
7) potere del giudice di disapplicare il decreto
illegittimo nel corso di un processo per la tutela di diritti
soggettivi;
eee) revisione della disciplina dell'arbitrato
rituale secondo i seguenti princìpi:
1) previsione che l'autorità giudiziaria rigetti
l'istanza di nomina di arbitri, quando risulta che le parti
hanno fissato all'estero la sede dell'arbitrato, o comunque
pattuito che l'arbitrato non abbia sede in Italia, ovvero il
lodo sia straniero, nonché previsione del contraddittorio nel
procedimento di nomina dell'arbitro;
2) previsione del contraddittorio con l'altra parte
nel procedimento di ricusazione degli arbitri, nonché
esclusione dello stesso procedimento nei casi nei quali il
giudice non può provvedere alla nomina di arbitri;
3) facoltà della parte di ricusare l'arbitro che ha
nominato, in caso di sopravvenuta conoscenza della causa di
ricusazione;
4) limitazione del procedimento speciale di
liquidazione delle competenze arbitrali da parte dell'autorità
giudiziaria ai soli casi nei quali essa poteva nominare gli
arbitri;
5) potere degli arbitri di rinunciare all'incarico se
le parti non corrispondono gli acconti richiesti per le spese
e per il compenso nel limite previsto dalle tariffe;
6) previsione che gli arbitri fissino la sede
dell'arbitrato in Italia solo quando le parti non abbiano
pattuito un arbitrato che non abbia sede in Italia, o non
abbiano pattuito la pronuncia di un lodo straniero;
7) previsione del potere degli arbitri di pronunciare
un lodo non definitivo anche su istanza di una sola parte;
8) previsione del potere degli arbitri di fissare
termini perentori alle parti con possibilità di rimessione in
termini;
9) previsione che gli arbitri possano risolvere senza
efficacia di giudicato qualsiasi questione pregiudiziale di
merito rilevante per la decisione, salvo quelle che devono
essere decise con efficacia di giudicato per legge e salva la
sospensione del giudizio arbitrale per pendenza di causa
pregiudiziale;
10) previsione che le domande nuove proposte nel
procedimento arbitrale, le quali siano notificate all'altra
parte e agli arbitri, abbiano gli effetti sostanziali già
attribuiti dalla legge alla domanda arbitrale;
11) previsione della verbalizzazione delle udienze del
procedimento arbitrale, nonché del diritto delle parti di
avere copia, dichiarata conforme dall'arbitro unico o dal
presidente del collegio, del verbale e delle ordinanze degli
arbitri;
12) previsione dell'applicazione al procedimento
arbitrale delle norme generali sulla successione nel processo
e nel diritto controverso;
13) previsione che gli arbitri consegnino alle parti a
loro richiesta, insieme al lodo, copia dell'atto contenente la
fissazione della sede dell'arbitrato compiuta nel corso del
procedimento, con dichiarazione di autentica dell'arbitro
unico o del presidente del collegio arbitrale;
14) previsione che la parte, la quale chiede il
decreto di esecutività del lodo, depositi copia dell'atto
contenente la fissazione della sede dell'arbitrato, se questa
già non risulti dal lodo;
15) previsione dell'impugnazione del decreto di
esecutività del lodo arbitrale per incompetenza e per
l'ipotesi in cui sia stato reso esecutivo un lodo non soggetto
a deposito, con attribuzione della competenza a decidere al
giudice competente per l'impugnazione del lodo per nullità e
rinvio alle norme relative a tale impugnazione per quanto
concerne la disciplina processuale;
fff) revisione della disciplina delle impugnazioni
del lodo arbitrale rituale con applicazione dei seguenti
princìpi:
1) soppressione della causa di nullità costituita
dalla mancata indicazione della sede dell'arbitrato;
2) previsione dell'impugnabilità del lodo arbitrale
per tutti i casi di contrarietà a precedente sentenza passata
in giudicato ed a precedente lodo non più impugnabile;
3) previsione che la corte d'appello pronunci la
nullità del lodo arbitrale senza nuova decisione sul merito,
qualora il lodo sia stato annullato per nullità del
compromesso, ovvero per violazione delle norme relative alla
nomina degli arbitri, ovvero per avere pronunciato oltre i
limiti del compromesso o per avere dichiarato l'incompetenza
degli arbitri, con integrazione della disciplina
dell'eventuale riesame del merito in altra sede;
4) previsione dell'impugnabilità per revocazione del
lodo arbitrale anche per l'errore di fatto che è motivo di
revocazione della sentenza;
5) previsione che la opposizione di terzo sia proposta
davanti alla corte d'appello nel cui distretto si trova il
domicilio, ovvero la residenza ovvero la sede legale di una
qualunque delle parti dell'arbitrato, salva la possibilità di
traslazione del processo al giudice investito
dell'impugnazione per nullità o per revocazione del lodo;
6) estensione al lodo arbitrale internazionale della
disciplina del lodo non internazionale per quanto concerne la
revocazione e l'opposizione di terzo;
7) non impugnabilità del lodo arbitrale internazionale
per nullità per violazione di norme di diritto solo quando
almeno una delle parti risieda o abbia sede effettiva
all'estero al momento della conclusione del compromesso o
della clausola compromissoria;
ggg) integrazione della disciplina del
riconoscimento e dell'esecuzione dei lodi stranieri secondo i
seguenti princìpi:
1) previsione dell'applicabilità delle norme sul
riconoscimento e sull'esecuzione dei lodi stranieri ad ogni
lodo reso all'estero ovvero secondo la legge di uno Stato
estero, qualora la sede del procedimento non sia stata fissata
in Italia dalle parti o dagli arbitri;
2) previsione dell'immediata efficacia esecutiva del
decreto che recepisce il lodo straniero, con possibile
sospensione di tale efficacia da parte del giudice
dell'opposizione in base ad una valutazione sommaria dei
motivi proposti dall'opponente;
hhh) previsione di un arbitrato libero che si
svolga nelle forme fissate dalle parti, ed altrimenti
liberamente determinate dagli arbitri, salvo il rispetto del
contraddittorio, con esclusione di ogni intervento del giudice
sulla controversia sino alla pronuncia del lodo e con
determinazione degli effetti negoziali del lodo stesso;
previsione altresì che la qualificazione dell'arbitrato come
rituale o libero espressa nel lodo sia determinante per la
scelta del mezzo di impugnazione, con annullamento del lodo
senza riesame nel merito in caso di qualificazione erronea;
iii) previsione di un procedimento facoltativo di
conciliazione delle controversie relative a diritti
disponibili dinanzi a commissioni costituite presso i giudici
di pace e disciplina del procedimento secondo i seguenti
princìpi:
1) inizio ad istanza anche verbale della parte;
2) gratuità del procedimento;
3) garanzia del contradditorio;
4) formulazione di una proposta di conciliazione da
parte della commissione;
5) verbale di conciliazione che acquisti efficacia di
titolo esecutivo con l'omologazione del giudice
monocratico.
Art. 3.
1. Le nuove disposizioni del codice di procedura civile
recate dal decreto legislativo di cui all'articolo 1 entrano
in vigore entro un anno dalla data di entrata in vigore dello
stesso decreto legislativo.
Art. 4.
1. Il Governo è delegato ad emanare entro il termine di
cui all'articolo 6, comma 4, e secondo i princìpi e criteri
direttivi stabiliti all'articolo 2, uno o più decreti
legislativi recanti le norme di attuazione delle nuove
disposizioni del codice di procedura civile, le norme di
coordinamento delle stesse con le disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile precedentemente vigenti e con
le leggi dello Stato, vigenti in materia, nonché le norme di
carattere transitorio.
Art. 5.
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4, il Governo può
emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive ai medesimi decreti legislativi,
sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi fissati
dall'articolo 2 e su conforme parere della Commissione
prevista dall'articolo 6.
Art. 6.
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1 e 4 alle Camere, per
acquisire il parere, anche per singole parti omogenee, di una
Commissione parlamentare bicamerale composta da venti deputati
e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente
della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della
Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascuna componente politica costituita in
gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione di cui al comma 1 esprime il proprio
parere entro tre mesi dalla ricezione degli schemi dei decreti
legislativi di cui al medesimo comma, indicando specificamente
le eventuali disposizioni che non ritiene conformi ai princìpi
e criteri direttivi stabiliti all'articolo 2.
3. Il Governo, nei due mesi successivi al termine di cui
al comma 2, esaminato il parere o i pareri di cui al medesimo
comma, ritrasmette nuovamente, con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi
alla Commissione di cui al comma 1 per il parere definitivo,
che deve essere espresso entro un mese dalla ricezione degli
stessi.
4. I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 sono
emanati entro quattro mesi dall'espressione del parere
definitivo di cui al comma 3.
Art. 7.
1. La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 6 resta
in carica fino alla data di entrata in vigore degli decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 4 e 5.
2. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due
vicepresidenti e due segretari.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti
dai Presidenti delle Camere, di intesa tra di loro.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei
deputati.