XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 415




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante la riforma organica del codice di procedura civile, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge, entro il termine di cui all'articolo 6, comma 4.


Art. 2.

        1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 deve dare attuazione ai princìpi, stabiliti dalla Costituzione e dalle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia relative al processo civile, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) revisione della disciplina della giurisdizione secondo i seguenti princìpi:

                1) previsione della riassunzione e della continuazione del processo davanti al giudice indicato in caso di declinatoria del giudice adito per difetto di giurisdizione;

                2) proponibilità del regolamento di giurisdizione anche come mezzo di impugnazione contro la sentenza sulla sola questione di giurisdizione;

                3) vincolo del giudice indicato in caso di mancata impugnazione della declinatoria di giurisdizione;

                4) delimitazione della giurisdizione italiana per l'esecuzione forzata secondo i criteri stabiliti per la competenza per territorio;

                b) revisione dei criteri di distribuzione della competenza secondo i seguenti princìpi:

                1) soppressione della competenza per materia del giudice monocratico per le cause relative all'affitto d'azienda;
                2) soppressione della competenza per materia del tribunale per le cause in materia di imposte e tasse;

                3) attribuzione al giudice monocratico dell'intera competenza relativa al processo di esecuzione forzata, ivi comprese le opposizioni e le controversie sulla distribuzione del ricavato;

                4) adeguamento della competenza per territorio per le cause relative a diritti reali e alle distanze legali alla nuova attribuzione della competenza su tali materie al giudice di pace e alla soppressione del tributo diretto verso lo Stato;

                5) eliminazione dei fori speciali, salvo quelli relativi al processo esecutivo, alle obbligazioni, ai diritti reali immobiliari, alle azioni possessorie ed alla pubblica amministrazione;

                6) estensione della competenza territoriale per l'espropriazione forzata dei crediti al giudice del luogo del domicilio o della sede del terzo debitore, e sussidiariamente del luogo dove l'obbligazione del terzo deve essere adempiuta;

                7) attribuzione della decisione sulla querela di falso proposta in via incidentale al giudice della causa, salvo che sia stata proposta davanti al giudice di pace;

                c) revisione della disciplina delle modificazioni della competenza per ragioni di connessione secondo i seguenti princìpi:


                1) attrazione della domanda di accertamento incidentale e della domanda riconvenzionale alla competenza del giudice competente per materia sulla domanda principale;

                2) attrazione della domanda principale alla competenza del giudice superiore competente per valore o al giudice competente per materia per la domanda di accertamento incidentale o per la domanda riconvenzionale;
                3) applicazione dei princìpi di cui ai numeri 1 e 2 anche nell'ipotesi di domanda di accertamento positivo o negativo sul controcreditori eccepito in compensazione;

                4) attribuzione al giudice competente per la domanda del potere di giudicare della eccezione di compensazione, ogni qualvolta il controcredito eccepito in compensazione non sia oggetto di domanda di accertamento positivo o negativo;

                d) revisione della disciplina dell'eccezione di incompetenza secondo i seguenti princìpi:

                1) preclusione della eccezione di incompetenza territoriale derogabile non sollevata nella prima istanza o difesa successiva alla proposizione della domanda;

                2) preclusione dell'eccezione e del rilievo d'ufficio di ogni altra specie di incompetenza dopo la prima udienza di trattazione successiva alla proposizione della domanda, salva la rilevabilità anche d'ufficio dell'incompetenza per materia per tutto il corso del giudizio di primo grado davanti al giudice di pace;

                3) rilevanza della preclusione ai soli fini della competenza e non anche del merito;

                4) dovere del giudice, che rilevi d'ufficio l'incompetenza, di rimettere immediatamente la questione in decisione, previa eventuale assunzione di sommarie informazioni;

                5) facoltà delle altre parti costituite di aderire all'indicazione del giudice competente, anche per criterio inderogabile, compiuta dalla parte che ha sollevato l'eccezione o dal giudice, e rimessione in tale caso della causa con ordinanza al giudice indicato come competente se l'eccezione è ritenuta fondata dal giudice adito;

                e) revisione della disciplina del regolamento di competenza secondo i seguenti princìpi:

                1) soppressione del regolamento facoltativo di competenza;
                2) soppressione del regolamento di competenza d'ufficio;

                3) esclusione dell'effetto sospensivo automatico del regolamento necessario di competenza e previsione della facoltà del giudice, dinanzi al quale il processo prosegue, di sospendere il processo su istanza di parte e in base a valutazioni analoghe a quelle vigenti per il regolamento di giurisdizione;

                f) revisione della disciplina dell'astensione del giudice secondo i seguenti princìpi:

                1) estensione dell'obbligo di astensione ai casi di incompatibilità concernenti un prossimo congiunto del giudice e nei casi in cui il giudice abbia autorizzato la causa o abbia manifestato il suo parere su di essa fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie;

                2) previsione della facoltà del giudice di astenersi nell'ipotesi in cui una parte o un difensore abbiano promosso lite contro il giudice o un suo prossimo congiunto dopo la proposizione della domanda;

                g) revisione della disciplina della ricusazione del giudice secondo i seguenti principi:

                1) ammissibilità del compimento di atti urgenti di istruzione da parte del giudice ricusato, salva la facoltà della parte di chiedere per gravi motivi la rinnovazione o la revoca dell'atto in caso di successivo accoglimento dell'istanza di ricusazione;

                2) attribuzione della competenza ad altra sezione della corte d'appello o della Corte di cassazione nei casi di ricusazione di giudici d'appello o di cassazione, e al giudice superiore negli altri casi;

                3) inammissibilità della ricusazione di giudici chiamati a decidere sulla ricusazione;

                4) ammissibilità della ricusazione anche dopo la scadenza dei termini, se la causa di ricusazione sia successiva o sia divenuta nota successivamente;
                5) inammissibilità di nuova ricusazione per i medesimi motivi o per motivi già noti prima della decisione su precedente ricusazione;

                6) attuazione del contraddittorio nei confronti della parte non ricusante;

                7) condanna alle spese a carico della parte ricusante, nel caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto dell'istanza di ricusazione;

                8) continuazione d'ufficio del processo dopo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'istanza di ricusazione;

                9) impugnabilità dell'ordinanza di inammissibilità o rigetto mediante ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, con decisione in camera di consiglio;

                h) revisione della disciplina della partecipazione del pubblico ministero secondo i seguenti principi:

                1) riduzione dei casi di intervento obbligatorio alle cause davanti alla Corte di cassazione, alle cause che lo stesso pubblico ministero potrebbe proporre ed agli altri casi previsti dalla legge;

                2) attribuzione al pubblico ministero interveniente nei giudizi di merito del potere di produrre documenti, dedurre prove e prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti, con eventuale rimessione in termini delle parti stesse;

                i) revisione della disciplina delle parti secondo i seguenti princìpi:

                1) esclusione della rappresentanza meramente processuale, salvo che al rappresentante sia conferito anche il potere di conciliare o di transigere la controversia;

                2) possibilità di nomina di un curatore speciale per ogni soggetto di diritto;

                3) attribuzione della legittimazione processuale anche ai minori, agli inabilitati e agli interdetti per la tutela dei diritti della personalità, sulla base della effettiva loro capacità accertata dal giudice competente in sede camerale e con l'assistenza, obbligatoria per gli interdetti ed eventuale per gli altri, di un curatore speciale;

                l) revisione della disciplina della difesa in giudizio secondo i seguenti princìpi:

                1) carattere facoltativo della rappresentanza tecnica in tutti i giudizi di equità davanti al giudice di pace;

                2) ammissibilità di procura conferita per telefacsimile o altri mezzi di comunicazione o di formazione a distanza di documenti per i procedimenti cautelari anteriori al giudizio;

                3) efficacia della procura per l'intero processo e per i procedimenti cautelari ed esecutivi connessi o conseguenti, salva diversa volontà della parte;

                4) presunzione di esistenza della procura in mancanza di contestazione o di esplicita richiesta di esibizione;

                5) sanabilità della mancanza o del vizio della procura come previsto per il difetto di rappresentanza;

                6) possibilità di difesa da parte di avvocati cittadini di altri Stati, nei limiti previsti dalla legge e dalle convenzioni internazionali;

                m) revisione ed integrazione della disciplina delle spese processuali secondo i seguenti princìpi:

                1) limitazione della compensazione delle spese ai casi di soccombenza reciproca, di complessità della causa o di novità delle questioni decise;

                2) estensione della responsabilità aggravata al caso di abuso dei mezzi di impugnazione;

                3) previsione della liquidazione delle spese, su richiesta del convenuto, con ordinanza non autonomamente impugnabile, in caso di estinzione del processo per contumacia o mancata comparizione dell'attore;
                4) previsione che il provvedimento, che dichiara la cessazione della materia del contendere, pronunci sulle spese, salvo che le parti dichiarino di rinunciarvi;

                n) revisione ed integrazione della disciplina del cumulo di domande e del litisconsorzio secondo i seguenti princìpi:

                1) ammissibilità della domanda riconvenzionale solo nel caso di comunanza di titolo con la domanda principale o con l'eccezione;

                2) esclusione del cumulo di più domande tra le stesse parti non altrimenti connesse;

                3) applicazione del rito ordinario alle cause cumulate con altre cause sottoposte al rito speciale, salva l'applicazione a tutte le cause del rito speciale del lavoro quando tale rito sia previsto per una delle cause cumulate;

                4) estensione a tutti i litisconsorti degli effetti degli atti del litisconsorte necessario, che non comportino disposizione del diritto in contesa, salva diversa disposizione di legge;

                5) limitazione degli effetti degli atti compiuti dal litisconsorte facoltativo alla causa che lo concerne, salva diversa disposizione di legge;

                o) revisione ed integrazione della disciplina dell'intervento volontario secondo i seguenti princìpi:

                1) determinazione dei poteri dell'interveniente volontario principale e litisconsortile con attribuzione di tutti i poteri di allegazione e di prova della parte da esercitare al momento dell'intervento ed assoggettamento del solo interveniente adesivo alle preclusioni già maturate per le parti;

                2) fissazione del termine per l'intervento principale e litisconsortile nell'udienza fissata per la pronuncia sulle istanze istruttorie, e del termine per l'intervento adesivo nell'udienza di precisazione delle conclusioni;
                p) revisione ed integrazione della disciplina dell'intervento coatto secondo i seguenti princìpi:


                1) previsione che il giudice istruttore possa ordinare l'intervento del terzo titolare di un diritto incompatibile e la denuncia della lite al terzo titolare di un diritto dipendente da quello dedotto in giudizio sino all'udienza fissata per la pronuncia sulle deduzioni istruttorie delle parti;

                2) attribuzione al terzo chiamato dei poteri delle parti, con le medesime preclusioni, con riferimento all'udienza fissata per la sua comparizione e con rimessione in termini delle parti per le eccezioni e le domande da contrapporre alle domande ed alle eccezioni del terzo;

                3) attribuzione al terzo, destinatario della denuncia, del potere di intervenire alla successiva udienza con i poteri e le preclusioni fissati per l'interveniente adesivo dipendente;

                4) determinazione della sanzione per la mancata chiamata o mancata denuncia nella cancellazione della causa dal ruolo, destinata a convertirsi in estinzione in caso di mancata riassunzione anche verso il terzo o di mancata riassunzione con denuncia al terzo nel termine perentorio di un anno;

                q) revisione d'integrazione della disciplina dei poteri del giudice secondo i seguenti princìpi:

                1) divieto di pronuncia sulle questioni rilevabili d'ufficio, sulle quali non sia stato provocato il contraddittorio tra le parti, a pena di nullità della corrispondente parte della sentenza;

                2) assegnazione alle parti, con ordinanza, di un termine per la comunicazione e il deposito di memorie integrative e facoltà di convocare le parti stesse in camera di consiglio, qualora, dopo la riserva per la decisione, il giudice rilevi d'ufficio una questione sulla quale non è stato provocato il contraddittorio delle parti;
                3) dovere del giudice di ordinare la pubblicazione della sentenza, qualora tale pubblicazione possa contribuire a riparare il danno;

                4) dovere del giudice, se richiesto, di condannare al pagamento della somma dovuta espressa in moneta non avente corso legale nello Stato, con avvertimento al debitore della facoltà di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabiliti;

                r) revisione della disciplina degli atti processuali secondo i seguenti princìpi:


                1) pronuncia del dispositivo della sentenza in pubblica udienza;

                2) ammissibilità di comunicazioni di cancelleria alle parti e di notificazioni dirette al destinatario mediante telefacsimile o altri mezzi di comunicazione o di formazione a distanza di documenti;

                3) ammissibilità di notificazioni mediante consegna in busta chiusa anche al portiere dello stabile non dipendente del destinatario, o nel luogo di lavoro, o a mezzo servizio postale da parte di qualunque ufficiale giudiziario, con soppressione dell'avviso di deposito dell'atto;

                4) ammissibilità della notificazione a enti in tutte le forme previste per la notificazione a persone fisiche;
                s) revisione della disciplina dei termini legali e giudiziali secondo i seguenti princìpi:

                1) attitudine dell'inosservanza di tutti i termini, anche se ordinatori, a provocare la decadenza;

                2) ammissibilità di abbreviazione dei termini ordinatori solo su istanza di parte;

                3) ammissibilità di proroga dei termini ordinatori anche d'ufficio con provvedimento motivato;

                4) perentorietà di tutti i termini per proporre impugnazioni;

                5) ammissibilità di rimessione in termini per inosservanza dovuta a causa non imputabile;

                6) sospensione feriale dei termini di decadenza per l'esercizio dell'azione;

                t) revisione della disciplina della nullità secondo i seguenti princìpi:

                1) rilevabilità d'ufficio dei vizi relativi alla costituzione del giudice nel corso del procedimento e deducibilità della conseguente nullità della sentenza soltanto ad istanza di parte con i mezzi di impugnazione;

                2) deducibilità dal solo pubblico ministero, con i mezzi di impugnazione, della nullità della sentenza conseguente alla sua mancata chiamata;

                u) revisione ed integrazione della disciplina della trattazione secondo i seguenti princìpi:

                1) previsione di uguali poteri dell'attore e del convenuto in caso di ritardata costituzione, ferme le decadenze già maturate;

                2) concessione al solo convenuto costituito nell'udienza di prima comparizione del termine perentorio per la proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio e previsione che con la dichiarazione di contumacia la parte decada dal potere di proporre domande, istanze, eccezioni e prove, salva la rimessione in termini;

                3) previsione di termini perentori fissati dal giudice, ma con durata minima garantita dalla legge, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica finali;

                4) unificazione della disciplina delle difese finali e della richiesta dell'udienza di discussione per i processi davanti al giudice unico e davanti al collegio;

                5) possibilità di un duplice rinvio concordato dell'udienza di trattazione per un tentativo di conciliazione stragiudiziale e cancellazione della causa dal ruolo se la causa non conciliata non venga effettivamente trattata alla terza udienza;

                6) predeterminazione della camera di consiglio nella quale la causa sarà decisa;

                v) revisione ed integrazione della disciplina della comparizione personale e della conciliazione secondo i seguenti princìpi:

                1) potere del giudice, nella udienza di prima comparizione, di disporre, se lo ritiene opportuno, la comparizione personale delle parti per la prima udienza di trattazione per l'interrogatorio libero e, se la natura della causa lo consente, per il tentativo di conciliazione;

                2) potere comunque del giudice di disporre l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione sino alla rimessione della causa in decisione;

                3) attribuzione al processo verbale di conciliazione della qualità di titolo esecutivo anche per l'esecuzione per consegna o il rilascio di obblighi di fare o di non fare;

                z) integrazione della disciplina delle ordinanze anticipatorie di condanna secondo i seguenti princìpi:

                1) idoneità dell'ordinanza di pagamento delle somme non contestate e dell'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione a fungere da titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale e idoneità dalla prima anche a fare decorrere un nuovo periodo di prescrizione in caso di successiva estinzione del processo;

                2) idoneità dell'ordinanza e della sentenza, che revochi l'ordine di pagamento delle somme non contestate o l'ordinanza di ingiunzione, a fungere da titolo per la cancellazione dell'ipoteca;

                3) equiparazione dell'ordinanza di ingiunzione in corso di causa al decreto ingiuntivo per quanto riguarda la provvisoria esecutività;

                4) estensione dell'ingiunzione in corso di causa a tutela dei diritti al rilascio di beni, immobili e a prestazioni fungibili di fare, salvo il coordinamento con le norme sul procedimento per convalida di sfratto;

                5) ammissibilità dell'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione anche per i crediti posti ad oggetto di altre ordinanze anticipatorie di condanna, comportando l'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione la revoca delle ordinanze anticipatorie di condanna precedentemente emesse;

                6) espressa previsione che l'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione possa essere anche di rigetto dell'istanza dell'attore;

                7) espressa previsione che l'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione, con la quale l'istanza dell'attore è rigettata, acquisti l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza nel caso di successiva estinzione del processo, salvo che il rigetto sia dovuto ad inammissibilità dell'istanza per ragioni processuali;

                8) ammissibilità dell'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione soltanto sino alla precisazione delle conclusioni;

                9) previsione che l'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione acquisti gli effetti della sentenza impugnabile nel caso di estinzione del processo, dal momento in cui diviene definitivo il provvedimento che dichiara l'estinzione;

                10) potere del giudice di disporre con la sentenza le restituzioni a favore della parte, contro la quale sono state pronunciate ordinanze anticipatorie di condanna, quando è accertata l'inesistenza del diritto per il quale le ordinanze anticipatorie di condanna sono state emesse;

                aa) previsione che la cessazione della materia del contendere sia dichiarata del giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile sull'accordo delle parti, e che sia dichiarata dal giudice con sentenza:
                1) se una parte succede all'altra nel diritto controverso, a titolo universale o particolare;

                2) se una parte prova che nel corso del processo essa ha stipulato con l'altra parte una transazione sul rapporto controverso, o che l'altra parte ha rinunciato alla domanda;

                3) se nel corso del processo si è estinto il diritto controverso;

                4) se nel corso del processo è venuta meno la parte attrice o convenuta in un'azione che non si trasmette;

                bb) revisione delle norme sui poteri attribuiti al collegio nei processi davanti al giudice unico, e revisione ed integrazione della disciplina dei rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico, in modo che:

                1) sia evitato il trasferimento della causa dal collegio al giudice istruttore;

                2) il trasferimento della causa dal giudice istruttore al collegio abbia luogo mediante investitura del collegio in camera di consiglio da parte del giudice istruttore, con breve proroga del termine per la decisione;

                cc) revisione ed integrazione della disciplina dell'istruzione probatoria secondo i seguenti princìpi:

                1) concentrazione dell'assunzione delle prove;

                2) inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite;

                3) facoltà del terzo di opporsi all'ispezione sulla propria persona e sulle cose in suo possesso, esponendone i motivi;

                4) coordinamento delle norme sull'ispezione e sui suoi limiti con il nuovo codice di procedura penale e delegabilità dell'ispezione di cose e dell'accertamento dello stato dei luoghi al cancelliere assistito, quando occorre, da un esperto;

                5) riconoscimento alla parte della facoltà di rispondere all'interrogatorio formale per mezzo di rappresentante debitamente autorizzato diverso dal difensore;

                6) previsione dell'interrogatorio incrociato dei testimoni e della parte nell'interrogatorio formale ad opera dei difensori sui capitoli ammessi, e potere del giudice di rivolgere d'ufficio ed autorizzare i difensori a rivolgere al teste e alla parte nell'interrogatorio formale le domande utili a chiarire i fatti capitolati;

                7) possibilità di delegare anche al giudice di pace del luogo l'assunzione delle prove fuori della circoscrizione del giudice adito;

                dd) integrazione dalla disciplina del contenuto della sentenza secondo i seguenti princìpi:

                1) potere del giudice, che accerta la violazione di un obbligo di fare o di non fare, eccettuati gli obblighi del lavoratore autonomo o subordinato, o di un obbligo di consegna o di rilascio non derivante da contratto di locazione ad uso abitativo, di fissare una somma dovuta al creditore, oltre al risarcimento dei danni, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo inadempiuto, anche con decorrenza successiva alla sentenza ed anche con provvedimento successivo;

                2) potere del giudice d'appello di concedere il provvedimento o, per giusti motivi, di modificarlo o sospenderlo o revocarlo;

                3) potere del giudice, che ha emesso il provvedimento non impugnato, di revocarlo o modificarlo o sospenderlo per l'impossibilità totale o parziale, temporanea o definitiva, dell'obbligato all'adempimento;

                ee) revisione ed integrazione della disciplina della sospensione, della interruzione e della estinzione secondo i seguenti princìpi:

                1) reclamabilità dell'ordinanza di sospensione del processo per pregiudizialità interna, internazionale o comunitaria e dell'ordinanza di interruzione del processo al giudice superiore o, quando il provvedimento sia assunto dalla corte d'appello, ad altra sezione della stessa corte o in mancanza alla corte d'appello più vicina, e decisione in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile;

                2) previsione della sospensione del processo, su istanza di tutte le parti, per un periodo non superiore ad un anno;

                3) disciplina dei termini di riassunzione del processo sospeso od interrotto, che sia adeguata alla garanzia del contraddittorio, e previsione del potere del giudice di compiere od autorizzare gli atti urgenti durante la sospensione o l'interruzione del processo;

                4) previsione della dichiarazione d'ufficio dell'estinzione del processo conseguente alla violazione di norme poste a tutela del litisconsorte necessario;

                5) previsione che l'estinzione sia pronunciata dal giudice istruttore o dal collegio che la rileva o dinanzi al quale viene eccepita, con ordinanza appellabile;

                6) previsione del potere del giudice di sospendere il processo, su istanza di tutte le parti, sino alla definizione di altra controversia, la cui decisione dipende dalla soluzione della medesima questione di diritto, ovvero sino alla decisione di una rilevante questione pendente innanzi alla Corte costituzionale o a corti internazionali o comunitarie;

                ff) estensione dell'ambito della impugnazione incidentale tardiva nelle ipotesi di cause inscindibili o fra loro dipendenti, rendendo ammissibile tale mezzo anche contro parti diverse dall'impugnante principale e contro parti di sentenza non impugnate dall'impugnante principale;

                gg) revisione ed integrazione della disciplina dell'appello secondo i seguenti princìpi:

                1) ammissibilità di nuove eccezioni che la parte dimostri di non aver potuto proporre in primo grado per causa ad essa non imputabile;
                2) limitazione dell'improcedibilità ai casi di mancata costituzione o di mancata comparizione sino alla prima udienza;

                3) designazione del relatore sin dall'inizio del procedimento, e rimessione delle parti dinanzi al medesimo per l'assunzione o la rinnovazione dell'assunzione di prove disposte dal collegio;

                hh) revisione ed integrazione della disciplina del giudizio di cassazione secondo i seguenti princìpi:

                1) limitazione del controllo della corte di cassazione sulla motivazione in fatto della sentenza al caso di motivazione omessa o contraddittoria su un punto decisivo prospettato da una parte o rilevato d'ufficio;

                2) denunciabilità in cassazione dei conflitti positivi o negativi di competenza;

                3) ammissibilità del deposito della procura sino all'udienza di discussione;

                4) estensione della pronuncia in camera di consiglio ai casi di manifesta infondatezza o manifesta fondatezza del ricorso, salvo che la causa possa essere decisa nel merito dalla corte di cassazione stessa;

                5) assegnazione a medesima udienza o adunanza in camera di consiglio di ricorsi connessi anche soltanto per identità di questioni;

                6) prevenzione e, superamento dei contrasti nella giurisprudenza della corte di cassazione mediante assegnazione o rimessione necessaria di ricorsi alle sezioni unite;

                7) previsione che il pubblico ministero esponga le conclusioni prima dei difensori delle parti;

                8) previsione che la corte di cassazione provochi il contraddittorio delle parti su questioni rilevabili d'ufficio precedentemente non trattate;

                ii) revisione del processo del lavoro e previdenziale secondo i seguenti princìpi:

                1) adeguamento alle garanzie del contraddittorio introdotte nel processo ordinario, nel rispetto della specialità e delle celerità del rito;
                2) facoltà della parte di proporre prima dell'udienza di discussione eccezioni conseguenti alle domande ed eccezioni dell'altra parte o di un terzo, e di dedurre i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione a quelli disposti d'ufficio;

                3) dovere del giudice di fissare una nuova udienza nel caso di intervento volontario di un terzo;

                4) potere del giudice d'appello di sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata quando possa derivarne gravissimo danno;

                5) differimento dell'udienza di discussione in appello, quando è proposto appello incidentale;

                6) esonero del lavoratore, che abbia un reddito inferiore al triplo della pensione sociale, dal pagamento delle spese processuali conseguenti alla soccombenza nei processi previdenziali ed assistenziali, salvo che la pretesa sia manifestamente infondata;

                ll) complemento della disciplina dei poteri del giudice dell'esecuzione e del corso del processo esecutivo secondo i seguenti princìpi:

                1) potere del giudice dell'esecuzione di dare istruzioni all'ufficiale giudiziario procedente;

                2) potere dell'ufficiale giudiziario, in caso di dubbi o contestazioni, di chiedere istruzioni al giudice monocratico, che provvede senza dilazione con decreto non impugnabile, salva la tutela del creditore e del debitore in via ordinaria;

                3) proponibilità di reclamo contro l'operato dell'ufficiale giudiziario al giudice monocratico, che provvede con ordinanza non impugnabile, sentite le parti;

                4) sospensione del processo di espropriazione iniziato con pignoramento sugli stessi beni successivo all'ordinanza di vendita o di assegnazione, sino alla definizione del primo processo;

                5) estinzione del processo di espropriazione in caso di rinuncia del creditore procedente e dei creditori intervenuti;

                mm) revisione della disciplina del titolo esecutivo secondo i seguenti princìpi:

                1) estensione dell'efficacia di titolo esecutivo a tutti i titoli di credito aventi ad oggetto somma di denaro, nonché agli atti pubblici e alle scritture private autenticate per le obbligazioni di pagamento, consegna o rilascio in essi contenuti, con limitazione della necessità di apposizione della formula esecutiva agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate;

                2) estensione dell'efficacia del titolo esecutivo ai successori a titolo universale o particolare delle parti, subordinatamente alla prova scritta della successione;

                3) abolizione del divieto di rilascio di più copie del titolo esecutivo;

                4) abolizione della previa notificazione del titolo esecutivo giudiziale, quando l'atto sia già stato notificato alla stessa parte;

                5) attribuzione del potere di sospendere l'efficacia del titolo esecutivo, con o senza cauzione, sia al giudice dell'opposizione al precetto sia al giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo stragiudiziale;

                nn) revisione della disciplina delle opposizioni nel processo esecutivo secondo i seguenti princìpi:

                1) proponibilità dell'opposizione all'esecuzione per espropriazione fino al provvedimento che dispone l'assegnazione o la vendita, da emanare non prima di tre mesi e non oltre cinque mesi dal pignoramento;

                2) previsione che il precetto per l'espropriazione contenga, a pena di nullità, l'espresso avvertimento del termine per proporre l'opposizione;
                3) previsione della caducazione degli atti esecutivi per accoglimento dell'opposizione all'esecuzione;

                4) previsione dell'opposizione agli atti esecutivi come rimedio contro la nullità o illegittimità del precetto e degli altri atti di esecuzione;

                5) previsione del potere del giudice adito con opposizione agli atti esecutivi di sospendere l'esecuzione per gravi motivi ed estensione dell'efficacia della pronuncia di accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi dipendenti;

                6) previsione dell'opposizione di terzo all'esecuzione per consegna o rilascio e all'esecuzione degli obblighi di fare o di non fare;

                7) applicazione del rito ordinario davanti al giudice monocratico per le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all'esecuzione;

                oo) revisione della disciplina della pluralità di creditori nel processo di espropriazione secondo i seguenti princìpi:

                1) limitazione del potere d'intervento, anche ai fini della partecipazione alla distribuzione, ai creditori muniti di titolo esecutivo, ai creditori pignoratizi e a quelli muniti di un diritto di prelazione sui beni pignorati risultante da pubblici registri;

                2) previsione dell'avviso al creditore sequestrante e del suo potere di intervento ai soli fini dell'accantonamento della quota eventualmente spettante nella distribuzione;

                3) fissazione di un termine perentorio per l'intervento, decorrente per i creditori iscritti e per il sequestrante dalla notificazione dell'avviso, e individuato per gli altri nella data del provvedimento che dispone l'assegnazione o la vendita;

                4) estensione a tutte le forme di espropriazione del potere del creditore pignorante di indicare agli intervenuti altro bene utilmente pignorabile;
                5) concentrazione di ogni questione concernente la verifica dei crediti e dei diritti di prelazione nella fase di distribuzione del ricavato, salva l'opposizione all'esecuzione e salve le verifiche necessarie per la conversione e la riduzione del pignoramento;

                6) applicazione del rito ordinario davanti al giudice monocratico alle controversie sulla distribuzione del ricavato;

                pp) revisione ed integrazione della disciplina del pignoramento secondo i seguenti princìpi:

                1) previsione dell'espropriazione unitaria dell'azienda o di rami di essa, su autorizzazione del giudice competente per l'esecuzione, con nomina di un amministratore provvisorio;

                2) previsione dell'espropriazione dei valori mobiliari, ivi compresi gli strumenti del mercato finanziario e monetario, ancorché non materializzati, non emessi od immessi in sistemi di gestione accentrata, nelle forme dell'espropriazione presso il promittente, l'emittente o il detentore, con successiva iscrizione del pignoramento sul documento o sul certificato eventualmente emesso;

                3) estensione del pignoramento dei crediti al loro intero importo, salva limitazione, su richiesta del pignorante, sino a concorrenza del suo credito, e salva la facoltà del debitore di chiedere la riduzione del pignoramento;

                4) potere del giudice dell'esecuzione di ordinare agli uffici delle imposte l'esibizione della denuncia dei redditi del debitore esecutato e di richiedere informazioni scritte sui redditi e sul patrimonio del medesimo all'anagrafe tributaria, agli istituti previdenziali e ai gestori di pubblici registri o archivi a base personale, dopo l'esito infruttuoso di un pignoramento mobiliare, e determinazione delle sanzioni per l'inottemperanza;

                5) obbligo del terzo di dichiarare i pegni costituiti sulle cose o somme oggetto di espropriazione, ed obbligo del pignorante di dare avviso al creditore pignoratizio con l'avvertimento delle conseguenze del mancato intervento;

                6) potere del giudice di pronunciarsi sulla riduzione del pignoramento solo dopo la decorrenza dei termini fissati per l'intervento e subordinatamente alla prova della notificazione dall'avviso ai creditori iscritti o sequestranti risultanti dai pubblici registri o dalla dichiarazione del terzo;

                7) trascrivibilità del pignoramento immobiliare prima del perfezionamento della notificazione, in base ad una copia dall'atto consegnato all'ufficiale giudiziario, con disciplina degli effetti in caso di mancanza o di invalidità della notificazione;

                qq) revisione ed integrazione della disciplina della vendita, dell'assegnazione e della distribuzione del ricavato nell'espropriazione forzata secondo i seguenti princìpi:

                1) potere del giudice di affidare la vendita dei mobili pignorati, con cauzione o senza, ad agenti o commissionari iscritti in apposito albo giudiziario, nonché di prorogare il termine dell'incarico e di autorizzare dilazioni di pagamento, sentite le parti;

                2) potere del giudice di autorizzare la vendita degli immobili pignorati sulla base di una certificazione notarile delle risultanze catastali ed ipotecarie, e di delegare ad un notaio le operazioni di vendita con incanto degli immobili e la formazione del progetto di distribuzione;

                3) agevolazione della vendita immobiliare e semplificazione delle sue modalità mediante incanto dinanzi al giudice dell'esecuzione o dinanzi al notaio delegato, o mediante trattativa privata affidata ad un commissionario vincolato al prezzo base stabilito dal giudice;

                4) previsione di forme adeguate di pubblicità delle vendite, da stabilire da parte del giudice con esclusione dell'affissione;
                5) previsione dell'assegnazione coattiva del credito pignorato per prestazioni continuate o periodiche, salva esazione, al creditore procedente o pro quota ai creditori concorrenti, fino alla copertura dei crediti del pignorante e degli intervenuti, salve le cause legittime di prelazione;

                6) attribuzione all'ordinanza di assegnazione dell'efficacia di titolo esecutivo per il momento nel quale il credito assegnato diviene esigibile;

                7) estinzione del processo di espropriazione per l'esito negativo degli incanti, se manca la richiesta di assegnazione del bene pignorato da parte di uno o più creditori anche pro quota, con trasformazione del pignoramento immobiliare in ipoteca a favore del pignorante e degli intervenuti, salva la contestazione dei crediti e dei titoli in separato processo;

                8) prosecuzione d'ufficio del processo di espropriazione dopo la vendita del bene, e potere del giudice dell'esecuzione di delegare la formazione del progetto di distribuzione anche al cancelliere o ad un ausiliare di giustizia;

                rr) puntualizzazione della disciplina dell'espropriazione dei beni indivisi secondo i seguenti princìpi:

                1) attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre la vendita dell'intero bene, con espresso consenso di tutti i comproprietari, salve le ragioni di ciascuno sul ricavato;

                2) previsione del dovere del giudice di ordinare il trasferimento del processo, ai soli fini della vendita, al giudice dell'esecuzione, ordinaria o concorsuale, precedentemente investito dell'espropriazione della quota di altro comproprietario;

                ss) previsione di un procedimento uniforme per l'esercizio di azioni inibitorie a tutela di interessi collettivi e diffusi da parte di enti o persone a ciò legittimati per legge secondo i seguenti princìpi:

                1) struttura camerale;
                2) ampia garanzia di pubblicità della domanda;

                3) garanzia del contraddittorio e possibilità di intervento di tutti gli interessati;

                4) estensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento a favore di tutti i titolari degli interessi dedotti in giudizio;

                tt) revisione della disciplina del procedimento di ingiunzione secondo i seguenti princìpi:

                1) estensione del procedimento a tutela dei diritti al rilascio di beni immobili e a prestazioni fungibili di fare, salvo il coordinamento con le norme sul procedimento per convalida di sfratto;

                2) abolizione del divieto di pronuncia dell'ingiunzione, per il caso che la notificazione all'intimato debba avvenire fuori del territorio della Repubblica, con fissazione di adeguati termini per la notificazione dell'ingiunzione e per la proposizione dell'opposizione;

                3) previsione che i verbali degli accertamenti eseguiti dalla direzione regionale del lavoro e dai funzionari degli enti di previdenza e assistenza siano prova scritta dei crediti per omesso versamento di contributi;

                4) improrogabilità dei termini per la notificazione del decreto di ingiunzione;

                5) applicabilità del procedimento per dichiarazione di inefficacia del decreto di ingiunzione anche su richiesta del creditore ed anche nel caso di notificazione tardiva del decreto;

                6) assoggettamento del giudizio di opposizione alle norme per il procedimento ordinario davanti al giudice adito, in relazione alla materia della causa, con applicazione all'opponente delle preclusioni stabilite per il convenuto e all'opposto delle preclusioni stabilite per l'attore;

                7) improcedibilità dell'opposizione secondo le regole stabilite per l'improcedibilità dell'appello;
                8) potere del giudice di concedere l'esecuzione provvisoria anche parziale del decreto ingiuntivo opposto, sin dall'udienza di prima comparizione, e di sospendere, anche prima di tale udienza, e anche in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione del decreto opposto, sentite le parti;

                9) proponibilità dell'opposizione tardiva entro un termine perentorio decorrente dalla cessazione dell'impedimento, e anche per mancata indicazione nel decreto del termine per proporre opposizione e dell'avvertimento prescritto dalla legge;

                10) revoca del decreto ingiuntivo anche in caso di accoglimento parziale dell'opposizione, con conservazione degli effetti del decreto nei limiti in cui l'opposizione è respinta;

                11) impugnabilità del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo per i motivi di revocazione straordinaria e di opposizione di terzo contro la sentenza;

                uu) visione del procedimento per convalida di sfratto secondo i seguenti princìpi:

                1) estensione ai rapporti di locazione finanziaria immobiliare e di comodato di immobili, ed esclusione dei rapporti agrari;

                2) previsione dello sfratto per morosità per il mancato rimborso degli oneri accessori, quando costituisca causa di risoluzione del contratto;

                3) fissazione di un termine a comparire congruo alle esigenze difensive dell'intimato;

                4) previsione della condanna al pagamento delle spese nell'ordinanza di convalida di sfratto, impugnabile per tale capo nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo;

                5) conservazione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di rilascio in caso di estinzione del processo;
                vv) revisione del procedimento cautelare uniforme secondo i seguenti princìpi:

                1) riproponibilità dell'istanza rigettata solo per mutamento dalle circostanze e solo al medesimo giudice;

                2) reclamabilità dell'ordinanza di incompetenza o di rigetto anche per il provvedimento sulle spese;

                3) incontestabilità della competenza dichiarata nell'ordinanza di incompetenza, se l'istanza è riproposta al giudice indicato nel termine perentorio fissato dalla legge;

                4) competenza della corte d'appello, e in materia di lavoro del tribunale più vicino, per il reclamo contro il provvedimento cautelare emesso dal tribunale quale giudice unico o collegialmente;

                5) potere del presidente dall'organo giudiziario investito del reclamo di sospendere per gravi motivi l'esecutività o l'esecuzione del provvedimento cautelare;

                zz) ristrutturazione dei procedimenti possessori secondo i seguenti princìpi:

                1) proposizione della domanda con ricorso e definizione del processo con sentenza;

                2) valutazione sommaria preliminare del giudice adito sulla fondatezza della domanda e sulla pronuncia sommaria sulla reintegrazione o sulla manutenzione con ordinanza reclamabile;

                3) divieto per il convenuto di proporre giudizio petitorio se non dopo l'ordinanza di rigetto o l'esecuzione dell'ordinanza di manutenzione o di reintegrazione;

                aaa) revisione della disciplina dei provvedimenti d'urgenza secondo i seguenti princìpi:

                1) previsione che, qualora il diritto sia minacciato da pregiudizio imminente e gravissimo, il giudice possa pronunciare i provvedimenti urgenti più idonei, secondo le circostanze, ad assicurare ad anticipare provvisoriamente la tutela dal diritto;
                2) esclusione dell'onere dalla parte istante di promuovere la causa di merito;

                3) previsione che il provvedimento pronunciato in corso di causa conservi efficacia nel caso di estinzione del processo sul merito, in quanto non revocato o modificato;

                4) previsione che la parte, contro la quale il provvedimento sia stato pronunciato quando non vi è causa pendente per il merito o nel corso di un processo estinto, possa chiedere in qualunque tempo l'accertamento dell'inesistenza del diritto, a tutela del quale il provvedimento è stato pronunciato;

                5) previsione che il provvedimento non revocato o modificato conservi efficacia sino a quando sia stata pronunciata sentenza, anche non passata in giudicato, italiana o straniera, o lodo arbitrale, che dichiari inesistente il diritto a tutela del quale il provvedimento è stato emesso;

                bbb) revisione del procedimento di separazione personale dei coniugi secondo i seguenti princìpi:

                1) fissazione del termine di costituzione del convenuto anteriore alla prima udienza;

                2) nomina di un curatore speciale al coniuge incapace o impossibilitato a comparire, con differimento dell'udienza;

                3) inefficacia del ricorso se il ricorrente non compare all'udienza;

                4) verifica d'ufficio della regolarità del contraddittorio e assunzione dei provvedimenti conseguenti da parte del presidente all'udienza;

                5) fissazione della prima udienza di trattazione, nel caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, con assegnazione di termini perentori anteriori all'udienza per la proposizione di domande e di eccezioni;

                6) ammissibilità della sentenza sulla separazione con continuazione del processo sulle domande conseguenziali, ed esclusione dell'appello differito contro tale sentenza;
                7) definizione del procedimento camerale, di modificazione dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi con sentenza appellabile;

                8) decisione dell'appello con sentenza in camera di consiglio ricorribile per cassazione;

                9) partecipazione necessaria del pubblico ministero al procedimento di modifica dei provvedimenti relativi alla prole;

                10) adeguamento del processo alla disciplina del procedimento di divorzio per gli aspetti non diversamente regolati dalla presente lettera;

                ccc) revisione del procedimento di interdizione e di inabilitazione secondo i seguenti princìpi:

                1) potere del presidente del tribunale di rigettare con ordinanza la domanda solo dopo aver sentito il ricorrente e il pubblico ministero, e reclamabilità dell'ordinanza di rigetto al presidente della corte d'appello;

                2) potere delle parti e del pubblico ministero di allegare e di provare fatti nuovi per tutto il corso dei due gradi del giudizio;

                3) proponibilità della domanda di revoca in pendenza del termine per il ricorso per cassazione e del giudizio di cassazione contro la sentenza di interdizione o di inabilitazione;

                ddd) revisione delle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio e delle norme sui procedimenti speciali da svolgere in tale forma secondo i seguenti princìpi:

                1) distinzione tra procedimenti unilaterali e procedimenti bilaterali o plurilaterali;

                2) inizio del procedimento unilaterale mediante ricorso, con facoltà del ricorrente di stare in giudizio di persona; potere del giudice di assumere sommarie informazioni; definizione del procedimento con decreto motivato reclamabile al giudice superiore;
                3) inizio del procedimento bilaterale con ricorso con il ministero di difensore; fissazione dell'udienza per l'audizione dei controinteressati; notifica del ricorso e decreto a cura del ricorrente nonché facoltà delle parti di depositare memorie e documenti; potere del giudice di procedere, anche d'ufficio, agli atti di istruzione indispensabili, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio; facoltà di intervento dei terzi legittimati al ricorso e potere del giudice di disporre che essi siano avvisati, della pendenza del procedimento; definizione del procedimento con decreto motivato reclamabile al giudice superiore, che pronuncia in camera di consiglio;

                4) riproponibilità nei procedimenti di cui al numero 1) del ricorso rigettato solo per mutamento delle circostanze;

                5) revocabilità e modificabilità del provvedimento per mutamento delle circostanze, finché non abbia avuto esecuzione;

                6) definizione del procedimento bilaterale o plurilaterale con sentenza soggetta ad appello da decidere in camera di consiglio, quando tale procedimento abbia ad oggetto controversie su diritti soggettivi;

                7) potere del giudice di disapplicare il decreto illegittimo nel corso di un processo per la tutela di diritti soggettivi;

                eee) revisione della disciplina dell'arbitrato rituale secondo i seguenti princìpi:

                1) previsione che l'autorità giudiziaria rigetti l'istanza di nomina di arbitri, quando risulta che le parti hanno fissato all'estero la sede dell'arbitrato, o comunque pattuito che l'arbitrato non abbia sede in Italia, ovvero il lodo sia straniero, nonché previsione del contraddittorio nel procedimento di nomina dell'arbitro;

                2) previsione del contraddittorio con l'altra parte nel procedimento di ricusazione degli arbitri, nonché esclusione dello stesso procedimento nei casi nei quali il giudice non può provvedere alla nomina di arbitri;
                3) facoltà della parte di ricusare l'arbitro che ha nominato, in caso di sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione;

                4) limitazione del procedimento speciale di liquidazione delle competenze arbitrali da parte dell'autorità giudiziaria ai soli casi nei quali essa poteva nominare gli arbitri;

                5) potere degli arbitri di rinunciare all'incarico se le parti non corrispondono gli acconti richiesti per le spese e per il compenso nel limite previsto dalle tariffe;

                6) previsione che gli arbitri fissino la sede dell'arbitrato in Italia solo quando le parti non abbiano pattuito un arbitrato che non abbia sede in Italia, o non abbiano pattuito la pronuncia di un lodo straniero;

                7) previsione del potere degli arbitri di pronunciare un lodo non definitivo anche su istanza di una sola parte;

                8) previsione del potere degli arbitri di fissare termini perentori alle parti con possibilità di rimessione in termini;

                9) previsione che gli arbitri possano risolvere senza efficacia di giudicato qualsiasi questione pregiudiziale di merito rilevante per la decisione, salvo quelle che devono essere decise con efficacia di giudicato per legge e salva la sospensione del giudizio arbitrale per pendenza di causa pregiudiziale;

                10) previsione che le domande nuove proposte nel procedimento arbitrale, le quali siano notificate all'altra parte e agli arbitri, abbiano gli effetti sostanziali già attribuiti dalla legge alla domanda arbitrale;

                11) previsione della verbalizzazione delle udienze del procedimento arbitrale, nonché del diritto delle parti di avere copia, dichiarata conforme dall'arbitro unico o dal presidente del collegio, del verbale e delle ordinanze degli arbitri;

                12) previsione dell'applicazione al procedimento arbitrale delle norme generali sulla successione nel processo e nel diritto controverso;
                13) previsione che gli arbitri consegnino alle parti a loro richiesta, insieme al lodo, copia dell'atto contenente la fissazione della sede dell'arbitrato compiuta nel corso del procedimento, con dichiarazione di autentica dell'arbitro unico o del presidente del collegio arbitrale;

                14) previsione che la parte, la quale chiede il decreto di esecutività del lodo, depositi copia dell'atto contenente la fissazione della sede dell'arbitrato, se questa già non risulti dal lodo;

                15) previsione dell'impugnazione del decreto di esecutività del lodo arbitrale per incompetenza e per l'ipotesi in cui sia stato reso esecutivo un lodo non soggetto a deposito, con attribuzione della competenza a decidere al giudice competente per l'impugnazione del lodo per nullità e rinvio alle norme relative a tale impugnazione per quanto concerne la disciplina processuale;

                fff) revisione della disciplina delle impugnazioni del lodo arbitrale rituale con applicazione dei seguenti princìpi:

                1) soppressione della causa di nullità costituita dalla mancata indicazione della sede dell'arbitrato;

                2) previsione dell'impugnabilità del lodo arbitrale per tutti i casi di contrarietà a precedente sentenza passata in giudicato ed a precedente lodo non più impugnabile;

                3) previsione che la corte d'appello pronunci la nullità del lodo arbitrale senza nuova decisione sul merito, qualora il lodo sia stato annullato per nullità del compromesso, ovvero per violazione delle norme relative alla nomina degli arbitri, ovvero per avere pronunciato oltre i limiti del compromesso o per avere dichiarato l'incompetenza degli arbitri, con integrazione della disciplina dell'eventuale riesame del merito in altra sede;

                4) previsione dell'impugnabilità per revocazione del lodo arbitrale anche per l'errore di fatto che è motivo di revocazione della sentenza;
                5) previsione che la opposizione di terzo sia proposta davanti alla corte d'appello nel cui distretto si trova il domicilio, ovvero la residenza ovvero la sede legale di una qualunque delle parti dell'arbitrato, salva la possibilità di traslazione del processo al giudice investito dell'impugnazione per nullità o per revocazione del lodo;

                6) estensione al lodo arbitrale internazionale della disciplina del lodo non internazionale per quanto concerne la revocazione e l'opposizione di terzo;

                7) non impugnabilità del lodo arbitrale internazionale per nullità per violazione di norme di diritto solo quando almeno una delle parti risieda o abbia sede effettiva all'estero al momento della conclusione del compromesso o della clausola compromissoria;

                ggg) integrazione della disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione dei lodi stranieri secondo i seguenti princìpi:

                1) previsione dell'applicabilità delle norme sul riconoscimento e sull'esecuzione dei lodi stranieri ad ogni lodo reso all'estero ovvero secondo la legge di uno Stato estero, qualora la sede del procedimento non sia stata fissata in Italia dalle parti o dagli arbitri;

                2) previsione dell'immediata efficacia esecutiva del decreto che recepisce il lodo straniero, con possibile sospensione di tale efficacia da parte del giudice dell'opposizione in base ad una valutazione sommaria dei motivi proposti dall'opponente;

                hhh) previsione di un arbitrato libero che si svolga nelle forme fissate dalle parti, ed altrimenti liberamente determinate dagli arbitri, salvo il rispetto del contraddittorio, con esclusione di ogni intervento del giudice sulla controversia sino alla pronuncia del lodo e con determinazione degli effetti negoziali del lodo stesso; previsione altresì che la qualificazione dell'arbitrato come rituale o libero espressa nel lodo sia determinante per la scelta del mezzo di impugnazione, con annullamento del lodo senza riesame nel merito in caso di qualificazione erronea;

                iii) previsione di un procedimento facoltativo di conciliazione delle controversie relative a diritti disponibili dinanzi a commissioni costituite presso i giudici di pace e disciplina del procedimento secondo i seguenti princìpi:

                1) inizio ad istanza anche verbale della parte;

                2) gratuità del procedimento;

                3) garanzia del contradditorio;

                4) formulazione di una proposta di conciliazione da parte della commissione;

                5) verbale di conciliazione che acquisti efficacia di titolo esecutivo con l'omologazione del giudice monocratico.


Art. 3.

        1. Le nuove disposizioni del codice di procedura civile recate dal decreto legislativo di cui all'articolo 1 entrano in vigore entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.


Art. 4.

        1. Il Governo è delegato ad emanare entro il termine di cui all'articolo 6, comma 4, e secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti all'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle nuove disposizioni del codice di procedura civile, le norme di coordinamento delle stesse con le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile precedentemente vigenti e con le leggi dello Stato, vigenti in materia, nonché le norme di carattere transitorio.

Art. 5.

        1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4, il Governo può emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive ai medesimi decreti legislativi, sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi fissati dall'articolo 2 e su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 6.


Art. 6.

        1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 alle Camere, per acquisire il parere, anche per singole parti omogenee, di una Commissione parlamentare bicamerale composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
        2. La Commissione di cui al comma 1 esprime il proprio parere entro tre mesi dalla ricezione degli schemi dei decreti legislativi di cui al medesimo comma, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene conformi ai princìpi e criteri direttivi stabiliti all'articolo 2.
        3. Il Governo, nei due mesi successivi al termine di cui al comma 2, esaminato il parere o i pareri di cui al medesimo comma, ritrasmette nuovamente, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi alla Commissione di cui al comma 1 per il parere definitivo, che deve essere espresso entro un mese dalla ricezione degli stessi.
        4. I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 sono emanati entro quattro mesi dall'espressione del parere definitivo di cui al comma 3.

Art. 7.

        1. La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 6 resta in carica fino alla data di entrata in vigore degli decreti legislativi di cui agli articoli 1, 4 e 5.
        2. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
        3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, di intesa tra di loro.
        4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.



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