XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 408




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 600-ter del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "Qualora i fatti previsti dall'articolo 600-bis e dal presente articolo consistano nella messa in circolazione, mediante strumenti informatici o telematici, di immagini ed informazioni aventi ad oggetto persone minori degli anni diciotto, il giudice può autorizzare con decreto il sequestro e, nei casi più gravi, la distruzione di dati, programmi e sistemi utilizzati per la loro diffusione.
        Sulla base delle convenzioni internazionali esistenti, il giudice può anche disporre l'interruzione del funzionamento del sistema informatico o telematico utilizzato per la diffusione delle immagini e delle informazioni di cui al quinto comma del presente articolo, con l'ausilio di apposite tecnologie e strumenti informatici. In tale caso il giudice ordina la previa registrazione e la custodia del materiale contenuto nel sistema informatico o telematico".



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