XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 408
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 600-ter del codice penale sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Qualora i fatti previsti dall'articolo 600-bis e
dal presente articolo consistano nella messa in circolazione,
mediante strumenti informatici o telematici, di immagini ed
informazioni aventi ad oggetto persone minori degli anni
diciotto, il giudice può autorizzare con decreto il sequestro
e, nei casi più gravi, la distruzione di dati, programmi e
sistemi utilizzati per la loro diffusione.
Sulla base delle convenzioni internazionali esistenti, il
giudice può anche disporre l'interruzione del funzionamento
del sistema informatico o telematico utilizzato per la
diffusione delle immagini e delle informazioni di cui al
quinto comma del presente articolo, con l'ausilio di apposite
tecnologie e strumenti informatici. In tale caso il giudice
ordina la previa registrazione e la custodia del materiale
contenuto nel sistema informatico o telematico".