XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 406




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il diritto alla riproduzione è uno dei diritti inalienabili dell'uomo e della donna, intesi come coppia.
        2. La sterilità involontaria di coppia è considerata una patologia in quanto aliena la possibilità di riproduzione alla coppia stessa.
        3. Lo Stato riconosce la sterilità involontaria di coppia come condizione patologica e tutela il diritto della coppia alla riproduzione.


Art. 2.

        1. La presente legge stabilisce che le tecniche di inseminazione artificiale omologa ed eterologa, di fecondazione in vitro (FIV) e della fecondazione in vitro con embrio-transfert (FIVET) sono tecniche di supporto e di completamento alla procreazione naturale ed il loro uso è consentito, qualora siano risultate inefficaci altre tecniche, solo nei casi previsti dalla presente legge e con l'osservanza delle norme in essa contenute.


Art. 3.

        1. Chiunque utilizzi le tecniche di inseminazione artificiale e di fecondazione in vitro ai fini eugenetici e comunque per finalità selettive, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e, nel caso di operatori sanitari, con la radiazione a vita dai relativi albi professionali.
        2. Il divieto di cui al comma 1 non opera solo nel caso in cui sia necessario ricorrere alle tecniche di cui al medesimo comma 1 per prevenire gravi tare ereditarie a carico dell'embrione.

Art. 4.

        1. L'autorizzazione ad eseguire l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa e la fecondazione in vitro di cui all'articolo 2 è concessa ai centri pubblici e privati esclusivamente dal Ministero della sanità.


Art. 5.

        1. Il Ministro della sanità ai fini di cui all'articolo 4 determina:

                a) i requisiti tecnico-scientifici delle strutture e degli impianti;

                b) i titoli e le specializzazioni degli addetti al centro;

                c) i titoli e la specializzazione del direttore del centro;

                d) i protocolli degli esami clinici e di laboratorio da effettuare obbligatoriamente alle coppie ed ai donatori di sperma ed i luoghi dove questi esami possono essere praticati; tali protocolli devono essere aggiornati alle nuove tecniche entro due mesi dalla riconosciuta validità scientifica del nuovo esame;

                e) i controlli cui sono soggetti i centri autorizzati e la periodicità di tali controlli;

                f) i casi e le modalità di revoca dell'autorizzazione.


Art. 6.

        1. Le tecniche di inseminazione artificiale omologa ed eterologa e della fecondazione in vitro (FIV) possono essere effettuate solo nel caso di donna coniugata, in età fertile, comunque non oltre il 50^ anno di età per donna in menopausa precoce e terapeutica.
        2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata da entrambi i coniugi ed è redatta sulla base di un modulo stabilito dal Ministero della sanità e sottoscritto con firme autenticate nei modi di legge. La richiesta deve contenere, altresì, l'espressa dichiarazione che i richiedenti sono consapevoli degli eventuali rischi a carico della donna e del nascituro, e che il nato a seguito della inseminazione artificiale o della FIV, sia omologa sia eterologa, è considerato, ad ogni effetto di legge ed ai sensi dell'articolo 7, figlio legittimo della coppia.


Art. 7.

        1. Il soggetto nato a seguito della realizzazione delle tecniche di inseminazione artificiale o di fecondazione in vitro sia omologa sia eterologa, è considerato, ad ogni effetto di legge, figlio legittimo della coppia.
        2. E' consentita l'azione di disconoscimento del soggetto di cui al comma 1 solo nel caso in cui la madre abbia avuto rapporti sessuali con un uomo, diverso dal coniuge, nello stesso periodo in cui è stata sottoposta alla tecnica di inseminazione artificiale o di fecondazione in vitro.


Art. 8.

        1. Non può essere stabilito alcun legame di filiazione tra il donatore di sperma o di ovocita ed il bambino concepito con la tecnica dell'inseminazione artificiale o della fecondazione in vitro.


Art. 9.

        1. Presso ogni centro di cui all'articolo 4 è costituita una banca di gameti allo scopo di raccogliere e conservare ovuli e sperma congelati.
        2. Ai fini di cui al comma 1 lo sperma non deve comunque derivare da miscela di seme di soggetti diversi. Ogni donatore può far afferire il proprio sperma solo ad un centro.
        3. L'atto di donazione ai sensi del presente articolo è assolutamente volontario e gratuito e può essere effettuato da ogni cittadino italiano di età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai quaranta.
        4. Ogni donatore può dare il proprio sperma fino ad un massimo di cinque inseminazioni o fecondazioni concluse con una gravidanza.
        5. E' vietata la donazione di gameti ad un soggetto individuato.
        6. Ogni cittadina italiana può donare i propri ovuli gratuitamente dal compimento dei diciotto anni di età sino al termine del trentaquattresimo anno di età.
        7. Chiunque ceda gameti dietro ricompensa è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi offre compensi per la cessione di gameti, a chi svolge attività di intermediazione per detta cessione ed a chi svolge attività di pubblicità per l'utilizzazione dei gameti.
        8. I donatori di cui al presente articolo sono esentati da qualsiasi pagamento di quote di partecipazione alle spese sanitarie per gli accertamenti clinici necessari ai fini della donazione.
        9. Il donatore i cui gameti siano stati utilizzati ai fini dell'inseminazione artificiale o della fecondazione in vitro, non è titolare di alcun diritto né dovere nei confronti del soggetto nato dall'applicazione di tali tecniche.


Art. 10.

        1. Il donatore, ai sensi della presente legge, deve sottoporsi presso un centro di cui all'articolo 4, a tutti gli accertamenti clinici e di laboratorio atti a valutare la sua idoneità fisica e psichica e ad escludere rischi di trasmissione di malattie ereditarie o contagiose o comunque pericolose per la salute del nascituro e della donna.
        2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce i tipi e le modalità degli accertamenti da effettuare ai fini di cui al comma 1.


Art. 11.

        1. I centri di cui all'articolo 4 sono collegati a livello nazionale con una unica banca dati.
        2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, determina i criteri per la raccolta delle informazioni relative al donatore e destinate alla banca dati di cui al comma 1 e per la garanzia dell'assoluta segretezza di tali notizie.


Art. 12.

        1. Solo eccezionalmente e quando occorrano circostanze straordinarie che comportino un comprovato pericolo per la vita del nato o quando sia in corso un procedimento penale, su espressa richiesta dell'autorità giudiziaria, può rivelarsi l'identità del donatore, sempre che detta richiesta sia indispensabile per evitare il pericolo o per conseguire il fine legale preposto.
        2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 la rivelazione dell'identità del donatore non comporta, comunque, la determinazione legale della filiazione.
        3. I centri di cui all'articolo 4 sono tenuti ad assicurare l'anonimato dei coniugi che hanno richiesto l'utilizzazione delle tecniche di inseminazione artificiale o di fecondazione in vitro.


Art. 13.

        1. E' vietata l'utilizzazione delle tecniche di inseminazione artificiale e di fecondazione in vitro:

                a) nelle donne nubili o vedove;

                b) nella coppia eterosessuale senza il consenso del marito, con miscela di sperma proveniente da soggetti diversi.

        2. E' vietata la donazione sia di ovociti che di spermatozoi nella coppia eterosessuale.
        3. E' vietato il ricorso a donne che procedano all'utilizzazione delle tecniche di inseminazione artificiale e di fecondazione in vitro, in sostituzione della donna coniugata avente diritto a tali procedure di aiuto alla procreazione.
        4. E' vietato l'uso delle tecniche di inseminazione artificiale e di fecondazione in vitro in strutture o da parte di operatori non autorizzati ai sensi dell'articolo 4.
        5. E' vietato l'uso delle tecniche di inseminazione artificiale e di fecondazione in vitro senza che siano compiuti gli accertamenti previsti dalla presente legge.
        6. E' vietato l'uso della tecnica dell'inseminazione con seme del marito defunto (AIH post-mortem).
        7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la reclusione da tre ad otto anni.


Art. 14.

        1. Lo sperma donato può essere conservato nella banca di gameti autorizzata ai sensi dell'articolo 9 per un periodo massimo della durata di cinque anni.
        2. La conservazione di ovuli ai fini della riproduzione assistita può essere autorizzata solo dall'Autorità nazionale di cui all'articolo 18.
        3. I pre-embrioni, intendendosi per tali i prodotti della fecondazione fino al quattordicesimo giorno del loro sviluppo, che derivino dall'applicazione della tecnica della fecondazione in vitro, quando non siano impiantati in utero, possono essere conservati nelle banche dei centri autorizzati ai sensi dell'articolo 4 per un periodo massimo della durata di cinque anni.


Art. 15.

        1. Chiunque raccolga o conservi gameti destinati ad essere utilizzati nelle tecniche di inseminazione artificiale e di fecondazione in vitro in violazione di quanto stabilito dalla presente legge è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 4.500.000 a lire 10.000.000.


Art. 16.

        1. Chiunque pratichi le tecniche di inseminazione artificiale o di fecondazione in vitro senza il rispetto delle procedure o in mancanza delle indagini preliminari previste dalla presente legge è punito con la reclusione da uno a tre anni.


Art. 17.

        1. Chiunque violi il segreto sull'identità del donatore o comunque diffonda notizie tendenti all'identificazione, sia nel periodo precedente che in quello successivo all'effettivo uso delle tecniche di cui alla presente legge, del donatore di gameti o della donna inseminata o fecondata, è punito con la reclusione da tre ad otto anni.


Art. 18.

        1. E' istituita l'Autorità nazionale per la riproduzione assistita e per la ricerca in campo genetico.
        2. L'Autorità nazionale ha il compito di indirizzo e coordinamento in merito alle tecniche di riproduzione assistita e della relativa autorizzazione, di vigilare sulle ricerche e sulla sperimentazione nel settore della genetica e dell'embrionologia umana.
        3. Il Ministro della sanità emana il decreto di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. L'Autorità nazionale di cui al comma 1 è costituita da quindici membri provenienti dal mondo accademico e da esperti del settore.


Art. 19.

        1. E' vietato ogni intervento sul pre-embrione vivo od in vitro definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 14, allo scopo di determinare il sesso degli embrioni stessi od altri cambiamenti genetici. Ogni intervento sul pre-embrione vivo od in vitro è consentito solo al fine di un suo eventuale impianto, ovvero per la ricerca di malattie ereditarie a fini terapeutici o per impedire la sua utilizzazione a scopo di prevenzione.
        2. E' vietato ogni intervento, a fini diagnostici e terapeutici, sull'embrione, nell'utero, o sul feto, sia nell'utero sia fuori di esso.
        3. La coppia, nel caso di trattamento diagnostico o terapeutico sul pre-embrione ai sensi del comma 1, deve essere informata sulle procedure, sulle ricerche diagnostiche, sulle possibilità ed i rischi della terapia proposta, e deve manifestare il proprio consenso a tale trattamento per iscritto con firme autenticate.


Art. 20.

        1. I gameti possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di ricerca, a scopi diagnostici e terapeutici.
        2. Sono autorizzate la ricerca e la sperimentazione dirette a perfezionare le tecniche di maturazione degli ovociti, e di crioconservazione degli ovuli.
        3. I gameti utilizzati in ricerche o sperimentazioni ai sensi del presente articolo non possono essere usati per lo sviluppo di pre-embrioni ai fini della procreazione.
        4. E' autorizzato l'esame di penetrazione delle uova di hamster per valutare la capacità di fertilizzazione degli spermatozoi umani sino alla fase di divisione in due cellule dell'ovulo dell'hamster fecondato; al termine di tale fase l'esame deve essere concluso.
        5. Le fecondazioni di gameti umani, salvo quelle effettuate in sperimentazioni autorizzate dall'Autorità nazionale di cui all'articolo 18, sono vietate.


Art. 21.

        1. E' vietato:

                a) fecondare ovuli umani con qualsiasi fine diverso da quello della procreazione umana;
                b) ottenere pre-embrioni umani attraverso il lavaggio uterino, per qualsiasi fine;

                c) conservare in vitro ovuli fecondati e vivi, oltre il quattordicesimo giorno dalla fecondazione, escludendo da tale calcolo il periodo della loro eventuale crioconservazione;

                d) mantenere vivi i pre-embrioni con il fine di ottenere da essi campioni utilizzabili in ricerche diverse da quelle consentite;

                e) commerciare, importare od esportare pre-embrioni, loro parti o loro cellule;

                f) utilizzare industrialmente i pre-embrioni o le loro cellule, se non a fini strettamente diagnostici, terapeutici e scientifici ai sensi della presente legge e solo quando tali fini non possano essere perseguibili con altri mezzi;

                g) utilizzare pre-embrioni a fini di cosmesi o di estetica in generale;

                h) mescolare sperma di diversi donatori con il fine di inseminare una donna o di realizzare la fecondazione in vitro embrio-transfert (FIVET) ed utilizzare ovuli di donne diverse per realizzare la FIVET o la fecondazione in vitro;

                i) trasferire nell'utero umano gameti o pre-embrioni senza aver effettuato i necessari controlli di garanzia biologica e di vitalità;

                l) svelare l'identità dei donatori, salvo i casi previsti all'articolo 12.



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