XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 406
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il diritto alla riproduzione è uno dei diritti
inalienabili dell'uomo e della donna, intesi come coppia.
2. La sterilità involontaria di coppia è considerata una
patologia in quanto aliena la possibilità di riproduzione alla
coppia stessa.
3. Lo Stato riconosce la sterilità involontaria di coppia
come condizione patologica e tutela il diritto della coppia
alla riproduzione.
Art. 2.
1. La presente legge stabilisce che le tecniche di
inseminazione artificiale omologa ed eterologa, di
fecondazione in vitro (FIV) e della fecondazione in
vitro con embrio-transfert (FIVET) sono tecniche di
supporto e di completamento alla procreazione naturale ed il
loro uso è consentito, qualora siano risultate inefficaci
altre tecniche, solo nei casi previsti dalla presente legge e
con l'osservanza delle norme in essa contenute.
Art. 3.
1. Chiunque utilizzi le tecniche di inseminazione
artificiale e di fecondazione in vitro ai fini
eugenetici e comunque per finalità selettive, è punito con la
reclusione da cinque a dieci anni e, nel caso di operatori
sanitari, con la radiazione a vita dai relativi albi
professionali.
2. Il divieto di cui al comma 1 non opera solo nel caso in
cui sia necessario ricorrere alle tecniche di cui al medesimo
comma 1 per prevenire gravi tare ereditarie a carico
dell'embrione.
Art. 4.
1. L'autorizzazione ad eseguire l'inseminazione
artificiale omologa ed eterologa e la fecondazione in
vitro di cui all'articolo 2 è concessa ai centri pubblici e
privati esclusivamente dal Ministero della sanità.
Art. 5.
1. Il Ministro della sanità ai fini di cui all'articolo 4
determina:
a) i requisiti tecnico-scientifici delle strutture
e degli impianti;
b) i titoli e le specializzazioni degli addetti al
centro;
c) i titoli e la specializzazione del direttore
del centro;
d) i protocolli degli esami clinici e di
laboratorio da effettuare obbligatoriamente alle coppie ed ai
donatori di sperma ed i luoghi dove questi esami possono
essere praticati; tali protocolli devono essere aggiornati
alle nuove tecniche entro due mesi dalla riconosciuta validità
scientifica del nuovo esame;
e) i controlli cui sono soggetti i centri
autorizzati e la periodicità di tali controlli;
f) i casi e le modalità di revoca
dell'autorizzazione.
Art. 6.
1. Le tecniche di inseminazione artificiale omologa ed
eterologa e della fecondazione in vitro (FIV) possono
essere effettuate solo nel caso di donna coniugata, in età
fertile, comunque non oltre il 50^ anno di età per donna in
menopausa precoce e terapeutica.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata
da entrambi i coniugi ed è redatta sulla base di un modulo
stabilito dal Ministero della sanità e sottoscritto con firme
autenticate nei modi di legge. La richiesta deve contenere,
altresì, l'espressa dichiarazione che i richiedenti sono
consapevoli degli eventuali rischi a carico della donna e del
nascituro, e che il nato a seguito della inseminazione
artificiale o della FIV, sia omologa sia eterologa, è
considerato, ad ogni effetto di legge ed ai sensi
dell'articolo 7, figlio legittimo della coppia.
Art. 7.
1. Il soggetto nato a seguito della realizzazione delle
tecniche di inseminazione artificiale o di fecondazione in
vitro sia omologa sia eterologa, è considerato, ad ogni
effetto di legge, figlio legittimo della coppia.
2. E' consentita l'azione di disconoscimento del soggetto
di cui al comma 1 solo nel caso in cui la madre abbia avuto
rapporti sessuali con un uomo, diverso dal coniuge, nello
stesso periodo in cui è stata sottoposta alla tecnica di
inseminazione artificiale o di fecondazione in vitro.
Art. 8.
1. Non può essere stabilito alcun legame di filiazione tra
il donatore di sperma o di ovocita ed il bambino concepito con
la tecnica dell'inseminazione artificiale o della fecondazione
in vitro.
Art. 9.
1. Presso ogni centro di cui all'articolo 4 è costituita
una banca di gameti allo scopo di raccogliere e conservare
ovuli e sperma congelati.
2. Ai fini di cui al comma 1 lo sperma non deve comunque
derivare da miscela di seme di soggetti diversi. Ogni donatore
può far afferire il proprio sperma solo ad un centro.
3. L'atto di donazione ai sensi del presente articolo è
assolutamente volontario e gratuito e può essere effettuato da
ogni cittadino italiano di età non inferiore ai diciotto anni
e non superiore ai quaranta.
4. Ogni donatore può dare il proprio sperma fino ad un
massimo di cinque inseminazioni o fecondazioni concluse con
una gravidanza.
5. E' vietata la donazione di gameti ad un soggetto
individuato.
6. Ogni cittadina italiana può donare i propri ovuli
gratuitamente dal compimento dei diciotto anni di età sino al
termine del trentaquattresimo anno di età.
7. Chiunque ceda gameti dietro ricompensa è punito con la
reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi
offre compensi per la cessione di gameti, a chi svolge
attività di intermediazione per detta cessione ed a chi svolge
attività di pubblicità per l'utilizzazione dei gameti.
8. I donatori di cui al presente articolo sono esentati da
qualsiasi pagamento di quote di partecipazione alle spese
sanitarie per gli accertamenti clinici necessari ai fini della
donazione.
9. Il donatore i cui gameti siano stati utilizzati ai fini
dell'inseminazione artificiale o della fecondazione in
vitro, non è titolare di alcun diritto né dovere nei
confronti del soggetto nato dall'applicazione di tali
tecniche.
Art. 10.
1. Il donatore, ai sensi della presente legge, deve
sottoporsi presso un centro di cui all'articolo 4, a tutti gli
accertamenti clinici e di laboratorio atti a valutare la sua
idoneità fisica e psichica e ad escludere rischi di
trasmissione di malattie ereditarie o contagiose o comunque
pericolose per la salute del nascituro e della donna.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della sanità, con proprio decreto,
stabilisce i tipi e le modalità degli accertamenti da
effettuare ai fini di cui al comma 1.
Art. 11.
1. I centri di cui all'articolo 4 sono collegati a livello
nazionale con una unica banca dati.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto,
determina i criteri per la raccolta delle informazioni
relative al donatore e destinate alla banca dati di cui al
comma 1 e per la garanzia dell'assoluta segretezza di tali
notizie.
Art. 12.
1. Solo eccezionalmente e quando occorrano circostanze
straordinarie che comportino un comprovato pericolo per la
vita del nato o quando sia in corso un procedimento penale, su
espressa richiesta dell'autorità giudiziaria, può rivelarsi
l'identità del donatore, sempre che detta richiesta sia
indispensabile per evitare il pericolo o per conseguire il
fine legale preposto.
2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 la rivelazione
dell'identità del donatore non comporta, comunque, la
determinazione legale della filiazione.
3. I centri di cui all'articolo 4 sono tenuti ad
assicurare l'anonimato dei coniugi che hanno richiesto
l'utilizzazione delle tecniche di inseminazione artificiale o
di fecondazione in vitro.
Art. 13.
1. E' vietata l'utilizzazione delle tecniche di
inseminazione artificiale e di fecondazione in vitro:
a) nelle donne nubili o vedove;
b) nella coppia eterosessuale senza il consenso
del marito, con miscela di sperma proveniente da soggetti
diversi.
2. E' vietata la donazione sia di ovociti che di
spermatozoi nella coppia eterosessuale.
3. E' vietato il ricorso a donne che procedano
all'utilizzazione delle tecniche di inseminazione artificiale
e di fecondazione in vitro, in sostituzione della donna
coniugata avente diritto a tali procedure di aiuto alla
procreazione.
4. E' vietato l'uso delle tecniche di inseminazione
artificiale e di fecondazione in vitro in strutture o da
parte di operatori non autorizzati ai sensi dell'articolo
4.
5. E' vietato l'uso delle tecniche di inseminazione
artificiale e di fecondazione in vitro senza che siano
compiuti gli accertamenti previsti dalla presente legge.
6. E' vietato l'uso della tecnica dell'inseminazione con
seme del marito defunto (AIH post-mortem).
7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente
articolo è punito con la reclusione da tre ad otto anni.
Art. 14.
1. Lo sperma donato può essere conservato nella banca di
gameti autorizzata ai sensi dell'articolo 9 per un periodo
massimo della durata di cinque anni.
2. La conservazione di ovuli ai fini della riproduzione
assistita può essere autorizzata solo dall'Autorità nazionale
di cui all'articolo 18.
3. I pre-embrioni, intendendosi per tali i prodotti della
fecondazione fino al quattordicesimo giorno del loro sviluppo,
che derivino dall'applicazione della tecnica della
fecondazione in vitro, quando non siano impiantati in
utero, possono essere conservati nelle banche dei centri
autorizzati ai sensi dell'articolo 4 per un periodo massimo
della durata di cinque anni.
Art. 15.
1. Chiunque raccolga o conservi gameti destinati ad essere
utilizzati nelle tecniche di inseminazione artificiale e di
fecondazione in vitro in violazione di quanto stabilito
dalla presente legge è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire 4.500.000 a lire
10.000.000.
Art. 16.
1. Chiunque pratichi le tecniche di inseminazione
artificiale o di fecondazione in vitro senza il rispetto
delle procedure o in mancanza delle indagini preliminari
previste dalla presente legge è punito con la reclusione da
uno a tre anni.
Art. 17.
1. Chiunque violi il segreto sull'identità del donatore o
comunque diffonda notizie tendenti all'identificazione, sia
nel periodo precedente che in quello successivo all'effettivo
uso delle tecniche di cui alla presente legge, del donatore di
gameti o della donna inseminata o fecondata, è punito con la
reclusione da tre ad otto anni.
Art. 18.
1. E' istituita l'Autorità nazionale per la riproduzione
assistita e per la ricerca in campo genetico.
2. L'Autorità nazionale ha il compito di indirizzo e
coordinamento in merito alle tecniche di riproduzione
assistita e della relativa autorizzazione, di vigilare sulle
ricerche e sulla sperimentazione nel settore della genetica e
dell'embrionologia umana.
3. Il Ministro della sanità emana il decreto di attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'Autorità nazionale di cui al comma 1 è costituita da
quindici membri provenienti dal mondo accademico e da esperti
del settore.
Art. 19.
1. E' vietato ogni intervento sul pre-embrione vivo od
in vitro definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 14,
allo scopo di determinare il sesso degli embrioni stessi od
altri cambiamenti genetici. Ogni intervento sul pre-embrione
vivo od in vitro è consentito solo al fine di un suo
eventuale impianto, ovvero per la ricerca di malattie
ereditarie a fini terapeutici o per impedire la sua
utilizzazione a scopo di prevenzione.
2. E' vietato ogni intervento, a fini diagnostici e
terapeutici, sull'embrione, nell'utero, o sul feto, sia
nell'utero sia fuori di esso.
3. La coppia, nel caso di trattamento diagnostico o
terapeutico sul pre-embrione ai sensi del comma 1, deve essere
informata sulle procedure, sulle ricerche diagnostiche, sulle
possibilità ed i rischi della terapia proposta, e deve
manifestare il proprio consenso a tale trattamento per
iscritto con firme autenticate.
Art. 20.
1. I gameti possono essere utilizzati per qualsiasi tipo
di ricerca, a scopi diagnostici e terapeutici.
2. Sono autorizzate la ricerca e la sperimentazione
dirette a perfezionare le tecniche di maturazione degli
ovociti, e di crioconservazione degli ovuli.
3. I gameti utilizzati in ricerche o sperimentazioni ai
sensi del presente articolo non possono essere usati per lo
sviluppo di pre-embrioni ai fini della procreazione.
4. E' autorizzato l'esame di penetrazione delle uova di
hamster per valutare la capacità di fertilizzazione
degli spermatozoi umani sino alla fase di divisione in due
cellule dell'ovulo dell'hamster fecondato; al termine di
tale fase l'esame deve essere concluso.
5. Le fecondazioni di gameti umani, salvo quelle
effettuate in sperimentazioni autorizzate dall'Autorità
nazionale di cui all'articolo 18, sono vietate.
Art. 21.
1. E' vietato:
a) fecondare ovuli umani con qualsiasi fine
diverso da quello della procreazione umana;
b) ottenere pre-embrioni umani attraverso il
lavaggio uterino, per qualsiasi fine;
c) conservare in vitro ovuli fecondati e
vivi, oltre il quattordicesimo giorno dalla fecondazione,
escludendo da tale calcolo il periodo della loro eventuale
crioconservazione;
d) mantenere vivi i pre-embrioni con il fine di
ottenere da essi campioni utilizzabili in ricerche diverse da
quelle consentite;
e) commerciare, importare od esportare
pre-embrioni, loro parti o loro cellule;
f) utilizzare industrialmente i pre-embrioni o le
loro cellule, se non a fini strettamente diagnostici,
terapeutici e scientifici ai sensi della presente legge e solo
quando tali fini non possano essere perseguibili con altri
mezzi;
g) utilizzare pre-embrioni a fini di cosmesi o di
estetica in generale;
h) mescolare sperma di diversi donatori con il
fine di inseminare una donna o di realizzare la fecondazione
in vitro embrio-transfert (FIVET) ed utilizzare
ovuli di donne diverse per realizzare la FIVET o la
fecondazione in vitro;
i) trasferire nell'utero umano gameti o
pre-embrioni senza aver effettuato i necessari controlli di
garanzia biologica e di vitalità;
l) svelare l'identità dei donatori, salvo i casi
previsti all'articolo 12.