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1. In conformità ai
princìpi generali di cui al
capo I della legge 8 novembre
2000, n. 328, e a quanto
previsto dalla legge 28
agosto 1997, n. 285, lo
Stato riconosce e incentiva
la funzione educativa e
sociale svolta nella comunità
locale, mediante le attività
di oratorio o attività
similari, dalle parrocchie
e dagli istituti religiosi
cattolici nonché dalle altre
confessioni religiose con le
quali lo Stato ha stipulato
un'intesa, ferme restando
le competenze delle regioni e
degli enti locali in
materia. |
1. In conformità ai
princìpi generali di cui al
capo I della legge 8 novembre
2000, n. 328, e a quanto
previsto dalla legge 28
agosto 1997, n. 285, lo
Stato riconosce e incentiva
la funzione educativa e
sociale svolta nella comunità
locale, mediante le attività
di oratorio o attività
similari, dalle parrocchie
e dagli enti ecclesiastici
della Chiesa cattolica,
nonché dagli enti delle
altre confessioni religiose
con le quali lo Stato ha
stipulato un'intesa ai
sensi dell'articolo 8, terzo
comma, della Costituzione,
ferme restando le competenze
delle regioni e degli enti
locali in materia. |
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2. Le attività di cui
al comma 1 sono
finalizzate a favorire lo
sviluppo, la realizzazione
individuale e la
socializzazione dei minori,
degli adolescenti e dei
giovani di qualsiasi
nazionalità residenti nel
territorio nazionale. Esse
sono volte, in particolare, a
promuovere la realizzazione
di programmi, azioni e
interventi, finalizzati alla
diffusione dello sport e
della solidarietà, alla
promozione sociale e di
iniziative culturali nel
tempo libero e al contrasto
dell'emarginazione sociale e
della discriminazione
razziale, del disagio e della
devianza in ambito minorile,
favorendo prioritariamente le
attività svolte dai soggetti
di cui al comma 1 presenti
nelle realtà più
disagiate. |
2. Identico. |
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3. Le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano riconoscono,
nell'ambito delle proprie
competenze, il ruolo degli
oratori e degli enti che
svolgono attività
similari. |
3. Le regioni
possono riconoscere,
nell'ambito delle proprie
competenze, il ruolo delle
attività di oratorio e
similari svolte dagli enti di
cui al comma 1. |
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| 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 53 della legge 20 maggio 1985, n. 222, gli immobili e le attrezzature fisse | 1. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili |
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degli oratori e degli
enti che svolgono attività
similari ai sensi
dell'articolo 1, comma 1,
sono considerati opere di
urbanizzazione secondaria. |
e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1. |
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2. Ai sensi della
legge 22 ottobre 1971, n.
865, e del testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, l'accantonamento che i
comuni sono tenuti a
riservare per gli edifici di
culto e le opere ad essi
pertinenti è pari almeno
all'otto per cento delle
somme dovute in ragione
d'anno per oneri di
urbanizzazione secondaria.
L'accantonamento è calcolato
su tutti gli oneri di
urbanizzazione secondaria,
tenendo conto delle somme
effettivamente riscosse e di
quelle non introitate per
effetto dello scomputo
riconosciuto ai titolari
della concessione edilizia
per l'esecuzione diretta
delle opere di urbanizzazione
secondaria o per la cessione
delle relative aree. |
Soppresso. |
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3. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 si
applicano a decorrere dal 1^
gennaio 2003. |
Soppresso. |
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2. Per le
finalità di cui al comma 1 e
autorizzata la spesa massima
di 2,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno
2003. 3. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. |
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1. Ai fini della
realizzazione delle finalità
di cui alla presente legge,
lo Stato, le regioni, le
province autonome di Trento e
di Bolzano, gli enti
locali, nonché le comunità
montane possono concedere
in comodato, ai soggetti
di cui all'articolo 1, comma
1, beni mobili e immobili,
senza oneri a carico della
finanza pubblica. |
1. Ai fini della
realizzazione delle finalità
di cui alla presente legge,
lo Stato, le regioni, gli
enti locali, nonché le
comunità montane possono
concedere in comodato, ai
soggetti di cui all'articolo
1, comma 1, beni mobili e
immobili, senza oneri a
carico della finanza
pubblica. |
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1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. |
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