XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 388-B




TESTO
approvato dalla Camera dei
deputati
TESTO
modificato dal Senato della
repubblica


Art. 1.
Art. 1.

1. In conformità ai princìpi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.
1. In conformità ai princìpi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate.
2. Identico.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono, nell'ambito delle proprie competenze, il ruolo degli oratori e degli enti che svolgono attività similari.
3. Le regioni possono riconoscere, nell'ambito delle proprie competenze, il ruolo delle attività di oratorio e similari svolte dagli enti di cui al comma 1.


Art. 2.
Art. 2.

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 53 della legge 20 maggio 1985, n. 222, gli immobili e le attrezzature fisse 1. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili
degli oratori e degli enti che svolgono attività similari ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono considerati opere di urbanizzazione secondaria.
e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'accantonamento che i comuni sono tenuti a riservare per gli edifici di culto e le opere ad essi pertinenti è pari almeno all'otto per cento delle somme dovute in ragione d'anno per oneri di urbanizzazione secondaria. L'accantonamento è calcolato su tutti gli oneri di urbanizzazione secondaria, tenendo conto delle somme effettivamente riscosse e di quelle non introitate per effetto dello scomputo riconosciuto ai titolari della concessione edilizia per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione secondaria o per la cessione delle relative aree.
Soppresso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1^ gennaio 2003.
Soppresso.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e autorizzata la spesa massima di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
3. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.


Art. 3.
Art. 3.

1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nonché le comunità montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.
1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonché le comunità montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4.

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.



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