XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 374
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono istituite in Foggia una sezione distaccata della
corte di appello di Bari ed una sezione distaccata della corte
di assise d'appello di Bari, con giurisdizione sul territorio
compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Foggia e
Lucera.
Art. 2.
1. E' istituito in Foggia il tribunale per i minorenni.
Art. 3.
1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di
procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Ove il distretto comprenda una sezione distaccata di corte
d'appello quando si tratta di procedimenti per i delitti
previsti dal presente comma, le funzioni indicate nel comma 1,
lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo della sezione nel
cui ambito ha sede il giudice competente".
2. Al comma 3-ter dell'articolo 51 del codice di
procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
stessa facoltà, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale
che esercita le funzioni nella sezione distaccata della corte
di appello, è attribuita all'avvocato generale presso la
sezione della corte di appello".
Art. 4.
1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare
le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse
all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle A e B
annesse alla legge 1^ febbraio 1989, n. 30, e successive
modificazioni.
Art. 5.
1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato, con
proprio decreto, a stabilire la pianta organica degli uffici e
determinare il personale necessario al funzionamento delle
sezioni di cui all'articolo 1 e del tribunale di cui
all'articolo 2, ridefinendo le dotazioni organiche di altri
uffici. Con lo stesso decreto il Ministro della giustizia è
autorizzato a stabilire la data di inizio del funzionamento
delle sezioni stesse e del tribunale per i minorenni, che
dovranno comunque essere attivati entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
1. Alla data di istituzione degli uffici giudiziari
istituiti con la presente legge, gli affari civili e penali
pendenti dinanzi alla corte di appello di Bari ed appartenenti
per ragioni di territorio alla competenza della sezione
distaccata di corte di appello di Foggia, della corte di
assise di appello di Foggia o del tribunale per i minorenni di
cui all'articolo 2 sono devoluti alla cognizione degli
anzidetti uffici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352
del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei
quali è stato notificato il decreto di citazione in giudizio a
tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione
già in corso alla data di inizio del funzionamento dei nuovi
uffici giudiziari.