XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 373
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nella regione Puglia è istituita una sezione staccata
del tribunale amministrativo regionale con sede in Foggia e
con circoscrizione comprendente la provincia di Foggia.
Art. 2.
1. Gli organici dei magistrati destinati alla sezione
staccata di cui all'articolo 1 sono determinati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del
Consiglio di Stato.
2. Gli organici del personale di segreteria e del
personale ausiliario della sede staccata di Foggia sono
altresì determinati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
3. Per l'attuazione di quanto stabilito nel presente
articolo, i posti in organico dei magistrati amministrativi,
del personale direttivo, del personale di concetto e del
personale di dattilografia, di cui, rispettivamente, alle
tabelle A, C, D e F allegate alla legge 27 aprile 1982, n.
186, sono incrementati dei posti di cui alla tabella A
allegata alla presente legge.
Art. 3.
1. La data di inizio del funzionamento della sezione
staccata di Foggia è stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, non oltre dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
1. I ricorsi afferenti la circoscrizione della provincia
di Foggia, pendenti presso il tribunale amministrativo
regionale della Puglia, sono trasferiti alla sezione staccata
entro due mesi dall'insediamento della sezione stessa.
2. I ricorsi, proposti dopo la data di entrata in vigore
della presente legge e prima dell'entrata in funzione della
sede staccata di Foggia, sono depositati presso la segreteria
del tribunale amministrativo regionale della Puglia, che li
trasmette alla segreteria della sezione staccata di Foggia non
appena essa sia entrata in funzione.
3. I ricorsi di competenza della sezione staccata di
Foggia, fissati per la discussione innanzi al tribunale
amministrativo regionale della Puglia con provvedimento
anteriore all'insediamento della sezione staccata, sono decisi
dal tribunale amministrativo regionale della Puglia.
4. Gli adempimenti successivi al deposito delle sentenze
sono eseguiti dalla segreteria della sezione staccata di
Foggia.
5. I ricorsi di competenza della sezione staccata di
Foggia, fissati per la discussione della domanda incidentale
di sospensione del provvedimento impugnato innanzi al
tribunale amministrativo regionale della Puglia con
provvedimento anteriore all'insediamento della sezione
staccata, sono decisi, limitatamente alla domanda di
sospensione, dal tribunale medesimo e sono quindi trasferiti
alla sezione staccata.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 800 milioni per l'anno finanziario
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente, "Fondo speciale", dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
TABELLA A
(v. articolo 2)
Integrazioni alle Tabelle A, C, D e F
allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186
... (omissis) ...