XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 353




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La direzione didattica della scuola materna, laddove non opera il servizio asili-nido o esso è insufficiente a soddisfare la domanda delle famiglie, può, sentito il parere del personale docente ed assistente, anticipare di un anno l'età minima prevista per l'iscrizione e l'accettazione alla scuola materna".



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