XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 353
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 18 marzo
1968, n. 444, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
direzione didattica della scuola materna, laddove non opera il
servizio asili-nido o esso è insufficiente a soddisfare la
domanda delle famiglie, può, sentito il parere del personale
docente ed assistente, anticipare di un anno l'età minima
prevista per l'iscrizione e l'accettazione alla scuola
materna".