XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 329




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione dell'Albo).

        1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica, di seguito denominato "Albo".
        2. Gli esperti e consulenti di infortunistica sono liberi professionisti che esercitano l'attività di valutazione, consulenza e trattazione in sede stragiudiziale, per conto di danneggiati, per pratiche aventi per oggetto il risarcimento di danni derivanti da sinistri di ogni tipo.


Art. 2.

(Iscrizioni, tenuta e pubblicazione
dell'Albo).

        1. All'Albo sono iscritti gli esperti e i consulenti di infortunistica che esercitano l'attività in proprio o quali legali rappresentanti di società regolarmente costituite, aventi per oggetto la valutazione e la trattazione stragiudiziale dei danni in nome e per conto dei danneggiati.
        2. L'iscrizione all'Albo è disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 4 da parte della commissione nazionale di cui all'articolo 6.
        3. La tenuta dell'Albo è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne cura l'aggiornamento entro il 31 dicembre di ogni anno e la pubblicazione entro i tre mesi successivi, e ne invia copia alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

Art. 3.

(Obbligatorietà dell'iscrizione).

        1. L'attività di esperto e consulente di infortunistica di cui all'articolo 1 non può essere esercitata da chi non sia iscritto all'Albo.


Art. 4.

(Requisiti per l'iscrizione all'Albo).

        1. Ha diritto di essere iscritto all'Albo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:

            a) sia cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

            b) abbia il godimento dei diritti civili;

            c) non abbia riportato condanna definitiva per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia stata comminata la pena della reclusione superiore a due anni, o per omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna definitiva comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici;

            d) sia fornito di diploma di licenza di scuola media superiore;

            e) abbia effettuato un periodo di tirocinio presso uno studio di esperti e consulenti di infortunistica o abbia esercitato attività analoga alle dipendenze di compagnie di assicurazione, con competenza anche per i danni a persone, per un periodo non inferiore a due anni;

                f) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale.

        2. La domanda di partecipazione alla prova di idoneità, deve essere corredata dai certificati attestanti il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, nonché dalle certificazioni previste dalla legislazione antimafia.
        3. Le prove del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera e) devono essere presentate alle commissioni provinciali di cui all'articolo 7, che ne valutano la validità dando il nulla osta all'iscrizione.
        4. Non possono essere iscritti all'Albo:

            a) gli enti pubblici;

            b) le imprese di assicurazione;

            c) i periti, gli informatori e consulenti che abbiano con le imprese di assicurazione rapporti di collaborazione retribuita, anche a carattere non continuativo;

            d) gli agenti, i mediatori o brokers di assicurazione e i loro collaboratori;

            e) i riparatori di veicoli e natanti;

            f) tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente.

        5. Le modalità della domanda di iscrizione all'Albo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        6. Le certificazioni previste dalla legislazione antimafia debbono essere presentate alla commissione provinciale di cui all'articolo 7 ogni due anni.


Art. 5.

(Cancellazione dall'Albo e reiscrizione).

        1. La cancellazione dall'Albo è disposta dalla commissione nazionale di cui all'articolo 6, in caso di:

            a) rinuncia all'iscrizione;

            b) perdita di uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 4;

            c) inosservanza della disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 4;
            d) radiazione;

            e) dichiarazione di fallimento;

            f) inosservanza della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 4.

        2. La reiscrizione all'Albo può essere richiesta senza alcun limite in caso di rinuncia. Per la reiscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione.


Art. 6.

(Commissione nazionale per gli esperti e consulenti di
infortunistica).

        1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione nazionale per gli esperti e consulenti di infortunistica.
        2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:

            a) un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

            b) un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente;

            c) un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

            d) cinque rappresentanti degli esperti e consulenti di infortunistica iscritti all'Albo;

            e) un rappresentante dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.

        3. Tutti i componenti della commissione di cui al comma 2 nonché i supplenti per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b), c), d) e e) del comma 2 sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
        4. I componenti di cui alla lettera d) del comma 2 nonché i relativi supplenti sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su designazione delle associazioni professionali e sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano alla indicazione dei soggetti proposti entro un mese dalla richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
        5. La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.
        6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.
        7. La commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo. La commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all'Albo e di proporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da adottare.


Art. 7.

(Commissioni provinciali per gli esperti e consulenti di
infortunistica).

        1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione provinciale per gli esperti e consulenti di infortunistica.
        2. Le commissioni di cui al comma 1 durano in carica tre anni e sono composte:

            a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

            b) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni di segretario;
            c) da tre rappresentanti degli esperti e consulenti di infortunistica iscritti all'Albo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura su designazione delle organizzazioni sindacali e associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale.

        3. Le commissioni provinciali oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge:

            a) controllano la legittimazione degli esercenti l'attività degli esperti e consulenti di infortunistica;

            b) esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti all'Albo e vigilano sul corretto esercizio dell'attività di esperti e consulenti di infortunistica;

            c) promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli esperti e consulenti di infortunistica.


Art. 8.

(Disposizioni transitorie).

        1. Nella prima formazione dell'Albo sono esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 4 e del certificato antimafia, abbiano esercitato con carattere di continuità l'attività di esperto e consulente di infortunistica per la valutazione e la trattazione stragiudiziale dei danni alle cose e alle persone nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
        2. L'attività quinquennale richiesta dal comma 1 del presente articolo può essere stata esercitata sia in qualità di titolare, socio o collaboratore di uno studio di infortunistica, sia in qualità di liquidatore sinistri alle dipendenze di una compagnia di assicurazione.



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