XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 329
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell'Albo).
1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato l'Albo nazionale degli esperti e
consulenti di infortunistica, di seguito denominato "Albo".
2. Gli esperti e consulenti di infortunistica sono liberi
professionisti che esercitano l'attività di valutazione,
consulenza e trattazione in sede stragiudiziale, per conto di
danneggiati, per pratiche aventi per oggetto il risarcimento
di danni derivanti da sinistri di ogni tipo.
Art. 2.
(Iscrizioni, tenuta e pubblicazione
dell'Albo).
1. All'Albo sono iscritti gli esperti e i consulenti di
infortunistica che esercitano l'attività in proprio o quali
legali rappresentanti di società regolarmente costituite,
aventi per oggetto la valutazione e la trattazione
stragiudiziale dei danni in nome e per conto dei
danneggiati.
2. L'iscrizione all'Albo è disposta dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo
accertamento dei requisiti di cui all'articolo 4 da parte
della commissione nazionale di cui all'articolo 6.
3. La tenuta dell'Albo è affidata al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne cura
l'aggiornamento entro il 31 dicembre di ogni anno e la
pubblicazione entro i tre mesi successivi, e ne invia copia
alla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura.
Art. 3.
(Obbligatorietà dell'iscrizione).
1. L'attività di esperto e consulente di infortunistica di
cui all'articolo 1 non può essere esercitata da chi non sia
iscritto all'Albo.
Art. 4.
(Requisiti per l'iscrizione all'Albo).
1. Ha diritto di essere iscritto all'Albo chiunque sia in
possesso dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
b) abbia il godimento dei diritti civili;
c) non abbia riportato condanna definitiva per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro il
patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia
stata comminata la pena della reclusione superiore a due anni,
o per omesso versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori, ovvero condanna definitiva
comportante l'applicazione della pena accessoria
dell'interdizione dai pubblici uffici;
d) sia fornito di diploma di licenza di scuola
media superiore;
e) abbia effettuato un periodo di tirocinio presso
uno studio di esperti e consulenti di infortunistica o abbia
esercitato attività analoga alle dipendenze di compagnie di
assicurazione, con competenza anche per i danni a persone, per
un periodo non inferiore a due anni;
f) abbia superato una prova di idoneità
mediante esame scritto ed orale.
2. La domanda di partecipazione alla prova di idoneità,
deve essere corredata dai certificati attestanti il possesso
dei requisiti previsti dal comma 1, nonché dalle
certificazioni previste dalla legislazione antimafia.
3. Le prove del possesso del requisito di cui al comma 1,
lettera e) devono essere presentate alle commissioni
provinciali di cui all'articolo 7, che ne valutano la validità
dando il nulla osta all'iscrizione.
4. Non possono essere iscritti all'Albo:
a) gli enti pubblici;
b) le imprese di assicurazione;
c) i periti, gli informatori e consulenti che
abbiano con le imprese di assicurazione rapporti di
collaborazione retribuita, anche a carattere non
continuativo;
d) gli agenti, i mediatori o brokers di
assicurazione e i loro collaboratori;
e) i riparatori di veicoli e natanti;
f) tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro
dipendente.
5. Le modalità della domanda di iscrizione all'Albo, le
materie e i programmi di esame per la prova di idoneità, la
composizione della commissione esaminatrice e le modalità per
la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono
disciplinati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le certificazioni previste dalla legislazione antimafia
debbono essere presentate alla commissione provinciale di cui
all'articolo 7 ogni due anni.
Art. 5.
(Cancellazione dall'Albo e reiscrizione).
1. La cancellazione dall'Albo è disposta dalla commissione
nazionale di cui all'articolo 6, in caso di:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo
4;
c) inosservanza della disposizione di cui al comma
6 dell'articolo 4;
d) radiazione;
e) dichiarazione di fallimento;
f) inosservanza della disposizione di cui al comma
4 dell'articolo 4.
2. La reiscrizione all'Albo può essere richiesta senza
alcun limite in caso di rinuncia. Per la reiscrizione si segue
lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione.
Art. 6.
(Commissione nazionale per gli esperti e consulenti di
infortunistica).
1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è istituita la commissione nazionale per gli
esperti e consulenti di infortunistica.
2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:
a) un Sottosegretario di Stato del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la
presiede;
b) un funzionario della Direzione generale delle
assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica
non inferiore a primo dirigente;
c) un rappresentante dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo;
d) cinque rappresentanti degli esperti e
consulenti di infortunistica iscritti all'Albo;
e) un rappresentante dell'Associazione nazionale
fra le imprese assicuratrici.
3. Tutti i componenti della commissione di cui al comma 2
nonché i supplenti per ciascuno dei componenti di cui alle
lettere b), c), d) e e) del comma 2 sono nominati,
per la durata di tre anni, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. I componenti di cui alla lettera d) del comma 2
nonché i relativi supplenti sono nominati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato su
designazione delle associazioni professionali e sindacali di
categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Qualora dette organizzazioni non provvedano alla indicazione
dei soggetti proposti entro un mese dalla richiesta, i
componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato.
5. La commissione decide a maggioranza dei suoi
componenti; in caso di parità di voti prevale quello del
presidente.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario
della Direzione generale delle assicurazioni private e di
interesse collettivo.
7. La commissione è organo consultivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le
questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo. La
commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istruire i
procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti
all'Albo e di proporre al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da
adottare.
Art. 7.
(Commissioni provinciali per gli esperti e consulenti di
infortunistica).
1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura è istituita una commissione provinciale per gli
esperti e consulenti di infortunistica.
2. Le commissioni di cui al comma 1 durano in carica tre
anni e sono composte:
a) dal presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con
funzioni di presidente;
b) da un funzionario della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni
di segretario;
c) da tre rappresentanti degli esperti e
consulenti di infortunistica iscritti all'Albo, nominati dal
presidente della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura su designazione delle organizzazioni sindacali e
associazioni professionali di categoria maggiormente
rappresentative sul piano provinciale.
3. Le commissioni provinciali oltre ad adempiere tutti gli
altri compiti loro demandati dalla presente legge:
a) controllano la legittimazione degli esercenti
l'attività degli esperti e consulenti di infortunistica;
b) esercitano funzioni di controllo sull'etica
professionale degli iscritti all'Albo e vigilano sul corretto
esercizio dell'attività di esperti e consulenti di
infortunistica;
c) promuovono iniziative atte ad elevare la
qualificazione e l'aggiornamento professionale degli esperti e
consulenti di infortunistica.
Art. 8.
(Disposizioni transitorie).
1. Nella prima formazione dell'Albo sono esonerati dalla
prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che,
essendo in possesso dei requisiti previsti dalle lettere
a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 4 e del
certificato antimafia, abbiano esercitato con carattere di
continuità l'attività di esperto e consulente di
infortunistica per la valutazione e la trattazione
stragiudiziale dei danni alle cose e alle persone nei cinque
anni precedenti la data di entrata in vigore della presente
legge.
2. L'attività quinquennale richiesta dal comma 1 del
presente articolo può essere stata esercitata sia in qualità
di titolare, socio o collaboratore di uno studio di
infortunistica, sia in qualità di liquidatore sinistri alle
dipendenze di una compagnia di assicurazione.