XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 302
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro per la
solidarietà sociale, il Ministro dell'interno e il Ministro
della giustizia, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e
le condizioni per consentire ai comuni di accedere, con propri
progetti, ai finanziamenti previsti dalla presente legge per
il sostegno alla realizzazione di iniziative sociali per la
gestione e la mediazione, nelle città, dei conflitti tra due o
più persone.
Art. 2.
(Contenuto dei progetti).
1. I progetti di cui all'articolo 1 prevedono l'avvio o lo
sviluppo di ogni attività idonea a ricostruire una positiva
relazione interpersonale o sociale tra i soggetti coinvolti
nella vicenda che ha originato il conflitto.
2. I progetti di cui all'articolo 1 sono finalizzati
altresì al sostegno dei soggetti che si dichiarano vittime di
fatti avvertiti come lesivi, offrendo prima assistenza,
ascolto ed accoglienza.
Art. 3.
(Soggetti).
1. Le iniziative sociali di cui all'articolo 1 sono
promosse dagli enti locali, che si avvalgono, per la loro
realizzazione, di soggetti non istituzionali, capaci di
assumere sul territorio un ruolo di neutralità, anche in
collaborazione con i servizi socio-sanitari già presenti.
2. Lo Stato e gli enti locali assicurano il funzionamento
delle attività di cui al comma 1 mediante forme di
contribuzione ordinaria.
Art. 4.
(Commissione per le iniziative sociali
di gestione alternativa dei conflitti).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituita la Commissione per le iniziative sociali di gestione
alternativa dei conflitti, di seguito denominata
"Commissione".
2. La Commissione:
a) promuove iniziative per favorire la gestione
alternativa dei conflitti che si sviluppano sul territorio
urbano;
b) valuta i progetti presentati dagli enti locali
promotori e comunica tali valutazioni all'ente
finanziatore;
c) esamina la funzionalità delle iniziative in
corso e favorisce la realizzazione di quelle da porre in
essere;
d) elabora linee guida per la formazione degli
operatori e per l'attivazione e l'organizzazione degli spazi
destinati alla gestione dei conflitti;
e) studia nuove forme di intervento, anche di
natura economica, in favore delle vittime.
Art. 5.
(Composizione della Commissione).
1. La Commissione è composta da:
a) un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero della
giustizia;
c) un rappresentante del Ministero
dell'interno;
d) un rappresentante del Ministro per la
solidarietà sociale;
e) cinque esperti nominati dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 10 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scpo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.