XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 302




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le condizioni per consentire ai comuni di accedere, con propri progetti, ai finanziamenti previsti dalla presente legge per il sostegno alla realizzazione di iniziative sociali per la gestione e la mediazione, nelle città, dei conflitti tra due o più persone.


Art. 2.

(Contenuto dei progetti).

        1. I progetti di cui all'articolo 1 prevedono l'avvio o lo sviluppo di ogni attività idonea a ricostruire una positiva relazione interpersonale o sociale tra i soggetti coinvolti nella vicenda che ha originato il conflitto.
        2. I progetti di cui all'articolo 1 sono finalizzati altresì al sostegno dei soggetti che si dichiarano vittime di fatti avvertiti come lesivi, offrendo prima assistenza, ascolto ed accoglienza.


Art. 3.

(Soggetti).

        1. Le iniziative sociali di cui all'articolo 1 sono promosse dagli enti locali, che si avvalgono, per la loro realizzazione, di soggetti non istituzionali, capaci di assumere sul territorio un ruolo di neutralità, anche in collaborazione con i servizi socio-sanitari già presenti.
        2. Lo Stato e gli enti locali assicurano il funzionamento delle attività di cui al comma 1 mediante forme di contribuzione ordinaria.


Art. 4.

(Commissione per le iniziative sociali
di gestione alternativa dei conflitti).

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Commissione per le iniziative sociali di gestione alternativa dei conflitti, di seguito denominata "Commissione".
        2. La Commissione:

                a) promuove iniziative per favorire la gestione alternativa dei conflitti che si sviluppano sul territorio urbano;

                b) valuta i progetti presentati dagli enti locali promotori e comunica tali valutazioni all'ente finanziatore;

                c) esamina la funzionalità delle iniziative in corso e favorisce la realizzazione di quelle da porre in essere;

                d) elabora linee guida per la formazione degli operatori e per l'attivazione e l'organizzazione degli spazi destinati alla gestione dei conflitti;

                e) studia nuove forme di intervento, anche di natura economica, in favore delle vittime.


Art. 5.

(Composizione della Commissione).

        1. La Commissione è composta da:

                a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;

                b) un rappresentante del Ministero della giustizia;

                c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
                d) un rappresentante del Ministro per la solidarietà sociale;

                e) cinque esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.


Art. 6.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scpo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione