XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 281
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).
1. Presso la Direzione generale per l'amministrazione e la
tutela del mercato del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, è istituita una Commissione che svolge la
funzione di osservatorio del prezzo dei farmaci, di seguito
denominata "Commissione", e provvede ai seguenti compiti:
a) determinare il prezzo di vendita dei farmaci a
carico del Servizio sanitario nazionale, all'atto
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo
criteri che tengano in considerazione le indicazioni tecniche
sulla validità del farmaco in esame derivanti dalle
valutazioni espresse dagli organismi a ciò deputati oltre a
fattori relativi alle ricadute occupazionali, al complesso
dell'insieme di prodotti già commercializzati dall'azienda
richiedente, nel contesto di una valutazione globale degli
effetti socio-economici di una gestione integrata del settore
farmaceutico, coerentemente con le disponibilità economiche
destinate alla sanità dalla legge finanziaria;
b) verificare la congruità del prezzo dei farmaci
ed eventualmente procedere ad una loro revisione sulla base
delle dinamiche dei prezzi riscontrate nei Paesi membri
dell'Unione europea.
Art. 2.
(Composizione della Commissione).
1. La Commissione è costituita da un gruppo di esperti
nominato con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ed è presieduta dal
Ministro stesso o da un vicepresidente da lui designato. La
Commissione è composta da dieci membri di cui:
a) sette membri di comprovata competenza nazionale
ed internazionale, di cui due scelti dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in un rosa di
quattro nominativi proposti dalla società nazionali di
economia sanitaria e due scelti in una rosa di quattro
nominativi proposti dalla società italiana di farmacologia.
Gli altri tre esperti in economia sanitaria sono designati,
rispettivamente, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità
e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) un membro designato dalla Federfarma;
c) un membro designato dalla Farmindustria;
d) un membro designato dall'Associazione nazionale
dell'industria farmaceutica dell'automedicazione.
Art. 3.
(Conflitto di interessi).
1. I componenti della Commissione devono dichiarare, al
momento dell'accettazione della nomina, i rapporti intercorsi
e quelli in essere con industrie farmaceutiche e devono
astenersi dall'intervenire nelle pratiche riferentisi alle
suddette industrie.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono pubbliche e
riportate in un registro tenuto presso la Commissione e di
pubblica consultazione.
Art. 4.
(Durata dell'incarico).
1. I componenti della Commissione durano in carica per un
periodo di tre annie non possono essere riconfermati nei due
mandati successivi.
Art. 5.
(Esperti esterni e gruppi di lavoro).
1. La Commissione può invitare a partecipare alle proprie
riunioni esperti nazionali o stranieri, e può costituire nel
proprio ambito gruppi di lavoro per specifici argomenti.
Art. 6.
(Osservatorio nazionale
sull'impiego dei farmaci).
1. L'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali di
cui all'articolo 68, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, è ricostituito come organo di competenza del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per quanto
concerne gli aspetti economici della sanità in riferimento
alla farmaco-utilizzazione e alla farmaco-vigilanza.
Art. 7.
(Gestione economico-finanziaria).
1. La dotazione finanziaria della Commissione è
determinata mediante l'assegnazione di un contributo annuale
di lire 3 miliardi, rivalutato annualmente tenendo conto del
tasso di inflazione reale, da prelevare dal Fondo sanitario
nazionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
Art. 8.
(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266).
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è sostituita con
la seguente:
"b) esprimere, a richiesta del Ministro della
sanità, parere su questioni relative alla farmaceutica;".