XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 281




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione).

        1. Presso la Direzione generale per l'amministrazione e la tutela del mercato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituita una Commissione che svolge la funzione di osservatorio del prezzo dei farmaci, di seguito denominata "Commissione", e provvede ai seguenti compiti:

                a) determinare il prezzo di vendita dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, all'atto dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo criteri che tengano in considerazione le indicazioni tecniche sulla validità del farmaco in esame derivanti dalle valutazioni espresse dagli organismi a ciò deputati oltre a fattori relativi alle ricadute occupazionali, al complesso dell'insieme di prodotti già commercializzati dall'azienda richiedente, nel contesto di una valutazione globale degli effetti socio-economici di una gestione integrata del settore farmaceutico, coerentemente con le disponibilità economiche destinate alla sanità dalla legge finanziaria;

                b) verificare la congruità del prezzo dei farmaci ed eventualmente procedere ad una loro revisione sulla base delle dinamiche dei prezzi riscontrate nei Paesi membri dell'Unione europea.


Art. 2.

(Composizione della Commissione).

        1. La Commissione è costituita da un gruppo di esperti nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è presieduta dal Ministro stesso o da un vicepresidente da lui designato. La Commissione è composta da dieci membri di cui:

                a) sette membri di comprovata competenza nazionale ed internazionale, di cui due scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in un rosa di quattro nominativi proposti dalla società nazionali di economia sanitaria e due scelti in una rosa di quattro nominativi proposti dalla società italiana di farmacologia. Gli altri tre esperti in economia sanitaria sono designati, rispettivamente, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

                b) un membro designato dalla Federfarma;

                c) un membro designato dalla Farmindustria;

                d) un membro designato dall'Associazione nazionale dell'industria farmaceutica dell'automedicazione.


Art. 3.

(Conflitto di interessi).

        1. I componenti della Commissione devono dichiarare, al momento dell'accettazione della nomina, i rapporti intercorsi e quelli in essere con industrie farmaceutiche e devono astenersi dall'intervenire nelle pratiche riferentisi alle suddette industrie.
        2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono pubbliche e riportate in un registro tenuto presso la Commissione e di pubblica consultazione.


Art. 4.

(Durata dell'incarico).

        1. I componenti della Commissione durano in carica per un periodo di tre annie non possono essere riconfermati nei due mandati successivi.

Art. 5.

(Esperti esterni e gruppi di lavoro).

        1. La Commissione può invitare a partecipare alle proprie riunioni esperti nazionali o stranieri, e può costituire nel proprio ambito gruppi di lavoro per specifici argomenti.


Art. 6.

(Osservatorio nazionale
sull'impiego dei farmaci).

        1. L'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali di cui all'articolo 68, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ricostituito come organo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per quanto concerne gli aspetti economici della sanità in riferimento alla farmaco-utilizzazione e alla farmaco-vigilanza.


Art. 7.

(Gestione economico-finanziaria).

        1. La dotazione finanziaria della Commissione è determinata mediante l'assegnazione di un contributo annuale di lire 3 miliardi, rivalutato annualmente tenendo conto del tasso di inflazione reale, da prelevare dal Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.


Art. 8.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266).

        1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è sostituita con la seguente:

            "b) esprimere, a richiesta del Ministro della sanità, parere su questioni relative alla farmaceutica;".



Frontespizio Relazione