XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 269
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di finanziare la realizzazione di impianti
sportivi di quartiere da parte dei comuni, onde favorire
l'accesso e la diffusione collettiva della pratica sportiva, è
istituito presso la Cassa depositi e prestiti un apposito
fondo, alimentato mediante un'addizionale dell'1 per cento
dell'imposta sugli intrattenimenti.
2. Per potere fruire delle sovvenzioni previste dalla
presente legge, i comuni, con apposito atto deliberativo,
provvedono a suddividere il proprio territorio urbano in
quartieri, sulla base di parametri e di standard da
stabilire con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e
con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, individuando
per ciascun quartiere le aree da destinare alla realizzazione
delle strutture sportive. Con il medesimo decreto sono altresì
individuati le tipologie delle strutture ammesse al
finanziamento ed i limiti massimi di spesa per ciascun
impianto.
3. Le aree su cui si realizzano gli impianti devono essere
individuate nell'ambito di quelle destinate ad urbanizzazione
secondaria secondo le previsioni degli strumenti urbanistici
già approvati. Il progetto, relativo a ciascun impianto,
redatto in conformità al decreto di cui al comma 2, deve
essere corredato da una relazione illustrativa, che evidenzi
l'opportunità dell'intervento, e da un regolamento di gestione
e di utilizzazione dell'impianto, che ne assicuri la
fruibilità da parte di tutti i cittadini, senza oneri a carico
degli stessi.
4. I progetti di cui al comma 3, con i relativi allegati,
sono trasmessi entro il 30 settembre di ogni anno, alla Cassa
depositi e prestiti, che ne approva il finanziamento tenendo
conto delle disponibilità del fondo di cui al comma 1. In caso
di insufficienza del fondo a finanziare tutti i progetti
presentati, la Cassa depositi e prestiti predispone una
graduatoria, attribuendo priorità ai progetti presentati da
comuni che in precedenza non hanno usufruito di alcun
finanziamento, ai sensi delle disposizioni della presente
legge e delle norme vigenti in materia di sovvenzionamento per
la realizzazione di strutture sportive.