XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 269




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di finanziare la realizzazione di impianti sportivi di quartiere da parte dei comuni, onde favorire l'accesso e la diffusione collettiva della pratica sportiva, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti un apposito fondo, alimentato mediante un'addizionale dell'1 per cento dell'imposta sugli intrattenimenti.
        2. Per potere fruire delle sovvenzioni previste dalla presente legge, i comuni, con apposito atto deliberativo, provvedono a suddividere il proprio territorio urbano in quartieri, sulla base di parametri e di standard da stabilire con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuando per ciascun quartiere le aree da destinare alla realizzazione delle strutture sportive. Con il medesimo decreto sono altresì individuati le tipologie delle strutture ammesse al finanziamento ed i limiti massimi di spesa per ciascun impianto.
        3. Le aree su cui si realizzano gli impianti devono essere individuate nell'ambito di quelle destinate ad urbanizzazione secondaria secondo le previsioni degli strumenti urbanistici già approvati. Il progetto, relativo a ciascun impianto, redatto in conformità al decreto di cui al comma 2, deve essere corredato da una relazione illustrativa, che evidenzi l'opportunità dell'intervento, e da un regolamento di gestione e di utilizzazione dell'impianto, che ne assicuri la fruibilità da parte di tutti i cittadini, senza oneri a carico degli stessi.
        4. I progetti di cui al comma 3, con i relativi allegati, sono trasmessi entro il 30 settembre di ogni anno, alla Cassa depositi e prestiti, che ne approva il finanziamento tenendo conto delle disponibilità del fondo di cui al comma 1. In caso di insufficienza del fondo a finanziare tutti i progetti presentati, la Cassa depositi e prestiti predispone una graduatoria, attribuendo priorità ai progetti presentati da comuni che in precedenza non hanno usufruito di alcun finanziamento, ai sensi delle disposizioni della presente legge e delle norme vigenti in materia di sovvenzionamento per la realizzazione di strutture sportive.



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