XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 264
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per la realizzazione degli interventi volti al
completamento della strada Torino-Ceresole-Reale è autorizzata
la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 2001, di lire 5.000
milioni per l'anno 2002 e di lire 5.000 milioni per l'anno
2003.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 2.
1. Per la realizzazione degli interventi volti al
completamento della strada del Santo è autorizzata la spesa di
lire 5.000 milioni per l'anno 2001, di lire 5.000 milioni per
l'anno 2002 e di lire 5.000 milioni per l'anno 2003.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 3.
1. Per la realizzazione degli interventi volti al
completamento della dorsale appenninica Atina-Isernia (tratto
laziale) è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per
l'anno 2001, di lire 5.000 milioni per l'anno 2002 e di lire
5.000 milioni per l'anno 2003.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 4.
1. Per la realizzazione degli interventi volti al
completamento del raccordo Ceprano-Sora-Frosinone è
autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, di
lire 2.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 10.000 milioni
per l'anno 2003.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 5.
1. Per la realizzazione degli interventi volti al
completamento della variante Trapani-Mazara del Vallo è
autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 2001 e
di lire 20.000 milioni per l'anno 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 6.
1. Per la realizzazione degli interventi volti al
completamento della ferrovia Bergamo-Seregno è autorizzata la
spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 2001.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione.
Art. 7.
1. Per lavori di ristrutturazione del Politecnico di
Milano è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno
2001.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 8.
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentiti i Ministri dei lavori
pubblici e dei trasporti e della navigazione, accredita le
somme stanziate ai sensi della presente legge agli enti
rispettivamente competenti alla realizzazione delle opere.
Art. 9.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.