XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 262
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della provincia Nolana).
1. E' istituita la provincia Nolana, nell'ambito della
regione Campania.
Art. 2.
(Composizione della provincia Nolana).
1. La provincia Nolana, con capoluogo Nola, è costituita
dai seguenti quaranta comuni: Nola, Acerra, Avella, Baiano,
Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano,
Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano,
Domicella, Lauro, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Marzano
di Nola, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ottaviano, Pago del
Vallo di Lauro, Palma Campania, Poggiomarino, Quadrelle,
Quindici, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe
Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano,
Scisciano,Sirignano, Somma Vesuviana, Sperone, Striano,
Taurano, Tufino, Visciano.
Art. 3.
(Elezione degli organi provinciali).
1. Le elezioni del presidente e del consiglio provinciale
della provincia Nolana hanno luogo in concomitanza con la
prima consultazione per il rinnovo degli organi di una delle
province della regione Campania, compatibilmente con gli
adempimenti di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 4.
(Adempimenti amministrativi).
1. Le province di Napoli e di Avellino, entro il termine
di dodici mesi decorrente dalla data di entrata in vigore
della presente legge, procedono alla ricognizione della
propria dotazione organica di personale e deliberano lo stato
di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle
conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposito atto
deliberativo, in proporzione al territorio ed alla popolazione
trasferiti alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati
d'intesa con il commissario nominato dal Ministro dell'interno
con il compito di curare ogni adempimento connesso
all'istituzione della nuova provincia, fino all'insediamento
degli organi elettivi. Le relative procedure devono essere
improrogabilmente completate prima delle elezioni degli organi
delle due province di cui al citato comma 1 e della provincia
Nolana.
3. Fino alla data delle elezioni di cui all'articolo 3,
gli organi delle province di Napoli e di Avellino continuano
ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio
della circoscrizione esistente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 5.
(Revisione delle circoscrizioni elettorali, giudiziarie e
finanziarie).
1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'articolo 4
della presente legge, sono determinate le tabelle delle
circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di
Napoli, di Avellino e della provincia Nolana, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive
modificazioni.
2. Il Governo è autorizzato a procedere alla revisione
delle circoscrizioni giudiziarie e di quelle degli uffici
finanziari al fine di armonizzarle con l'ordinamento
territoriale della provincia Nolana.
Art. 6.
(Personale della provincia Nolana).
1. E' assegnato alla provincia Nolana, sulla base della
ripartizione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, il
personale proveniente dagli enti territoriali che gestiscono i
servizi sul territorio della provincia stessa, alla data di
entrata in vigore della presente legge, in attuazione delle
disposizioni vigenti in materia di mobilità.
Art. 7.
(Affari amministrativi e giurisdizionali).
1. Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali
pendenti alla data di inizio del funzionamento degli organi
della provincia Nolana, presso l'ufficio territoriale del
governo e gli altri organi delle province di Napoli e di
Avellino, relativi a cittadini ed enti situati nei comuni di
cui all'articolo 2, sono trasferiti ai rispettivi organi ed
uffici della provincia Nolana.
Art. 8.
(Risorse finanziarie
della provincia Nolana).
1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie
spettanti alla provincia Nolana per la spesa corrente, il
Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo
alla data di insediamento degli organi della nuova provincia,
provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari
destinati alle amministrazioni provinciali di Napoli e di
Avellino, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al
nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alle popolazioni
residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione
annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e
per il restante 10 per cento in proporzione alle dimensioni
territoriali degli enti interessati. Per gli anni successivi
al primo, si provvede alla verifica di validità del riparto
provvisorio. Le risorse finanziarie in conto capitale sono
ripartite in relazione alla attribuzione di titolarità di
specifici beni ai quali gli investimenti si riferiscono.
2. Nel periodo intercorrente tra la data delle prime
elezioni degli organi del nuovo ente ed il 1^ gennaio
dell'anno successivo, gli organi delle province di Napoli, di
Avellino e della provincia Nolana concordano, sulla base dei
criteri di cui al comma 1, lo scorporo dal bilancio delle
province di Napoli e di Avellino dei fondi di spettanza della
provincia Nolana.
Art. 9.
(Adempimenti governativi
e variazione nei bilanci).
1. Il Ministero dell'interno provvede alle occorrenti
variazioni dei ruoli del personale, nonché alla costruzione ed
all'arredamento della sede dell'amministrazione della
provincia Nolana. L'onere grava sullo stato di previsione del
Ministero stesso.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in
relazione alle disponibilità di bilancio, l'opportunità di
istituire nella provincia Nolana i propri uffici periferici al
fine di garantire l'efficienza amministrativa.
Art. 10.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.