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1. Il secondo comma
dell'articolo 21 del testo
unico delle norme in materia
di pensioni di guerra, di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, come sostituito
dall'articolo 3 della legge 8
agosto 1991, n. 261, è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
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"I pensionati affetti
dalle invalidità specificate
nelle lettere A),
numeri 1), 2), 3) e 4),
secondo comma; A-bis);
B), numero 1); C);
D) ed E), numero 1),
della citata tabella E
possono ottenere, a richiesta
anche nominativa, un
accompagnatore militare o un
accompagnatore del servizio
civile. Analogo beneficio
spetta ai grandi invalidi per
servizio previsti dal secondo
comma dell'articolo 3 della
legge 2 maggio 1984, n. 111,
nonché ai pensionati di
guerra affetti da invalidità
comunque specificate nella
citata tabella E che siano
insigniti di medaglia d'oro
al valor militare". |
"I pensionati affetti
dalle invalidità specificate
nelle lettere A),
numeri 1), 2), 3) e 4),
secondo comma; A-bis);
B), numero 1); C);
D) ed E), numero 1),
della citata tabella E
possono ottenere, a richiesta
anche nominativa, un
accompagnatore militare in
servizio obbligatorio di
leva o, secondo le
modalità previste dalla legge
8 luglio 1998, n. 230, e
dalla legge 6 marzo 2001, n.
64, un accompagnatore del
servizio civile. Analogo
beneficio spetta ai grandi
invalidi per servizio
previsti dal secondo comma
dell'articolo 3 della legge 2
maggio 1984, n. 111, nonché
ai pensionati di guerra
affetti da invalidità
comunque specificate nella
citata tabella E che siano
insigniti di medaglia d'oro
al valor militare". |
| 2. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della | 2. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della |
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Repubblica n. 915 del
1978, che, alla data di
entrata in vigore della
presente legge fruiscono di
un accompagnatore militare o
di un accompagnatore del
servizio civile compete, in
sostituzione, un assegno
mensile esente da imposte di
878 euro per dodici
mensilità, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 3,
comma 1. |
Repubblica n. 915 del
1978, che, alla data di
entrata in vigore della
presente legge fruiscono di
un accompagnatore militare
in servizio obbligatorio
di leva o di un
accompagnatore del servizio
civile compete, in
sostituzione, un assegno
mensile esente da imposte di
878 euro per dodici
mensilità, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 3, comma
1. |
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3. L'assegno sostitutivo
dell'accompagnatore di cui al
comma 2 può essere adeguato
con apposito decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, nell'ambito
delle risorse del fondo di
cui all'articolo 2. |
3. Identico. |
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4. Entro il 30 aprile
2003, e successivamente entro
il 30 aprile di ciascun anno,
con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con
il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, si procede
all'accertamento del numero
degli assegni corrisposti a
tale data in sostituzione
dell'accompagnatore e, fatta
salva l'applicazione in via
prioritaria della
disposizione di cui al comma
2, si provvede, nell'ambito
delle risorse disponibili e
previa definizione delle
procedure da seguire per la
corresponsione dei benefici
economici, alla
determinazione del numero
degli assegni che potranno, a
tale titolo, essere liquidati
agli altri aventi diritto,
dando la precedenza a coloro
che abbiano fatto richiesta
del servizio di
accompagnamento almeno una
volta nel triennio precedente
la data di entrata in vigore
della presente legge e ai
quali gli enti preposti non
siano stati né siano in grado
di assicurarlo. Ove
spettante, nell'ambito delle
risorse disponibili, in
favore dei grandi invalidi
affetti dalle infermità di
cui alle lettere A),
numeri 1), 2), 3) e 4),
secondo comma, e A-bis)
della tabella E allegata al
testo unico di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1978,
verrà corrisposto un assegno
sostitutivo mensile esente da
imposte pari a 878 euro per
dodici mensilità; per i
soggetti con infermità di cui
alle lettere B), numero
1); C); D) ed E),
numero 1), della medesima
tabella E, tale assegno sarà
corrisposto in misura ridotta
al 50 per cento. |
4. Identico. |
| 5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni |
5. Identico. |
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e gli enti già competenti
alla liquidazione dei
trattamenti pensionistici
agli aventi diritto. |
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1. A decorrere dal 1^
gennaio 2003 è istituito un
fondo per la concessione di
un assegno sostitutivo ai
grandi invalidi di guerra o
per servizio che non possano
più fruire
dell'accompagnatore militare
o dell'accompagnatore del
servizio civile. |
Identico. |
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1. Per il finanziamento
del fondo di cui all'articolo
2, è autorizzata la spesa di
7.746.853 euro a decorrere
dall'anno 2003, cui si
provvede mediante
corrispondente riduzione
delle proiezioni dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. |
Identico. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
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