XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 254




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 656 del codice di procedura penale le parole: "entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, decorsi inutilmente i quali perde efficacia il provvedimento di sospensione di cui al comma 5".


Art. 2.

        1. Al comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        "b-bis) nei confronti di coloro che successivamente alla sentenza da porre in esecuzione abbiano riportato una condanna a pena detentiva anche non definitiva o siano stati sottoposti ad arresto, perché colti in flagranza di un delitto non colposo, ritualmente convalidato".



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