XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 254
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 656 del
codice di procedura penale le parole: "entro quarantacinque
giorni dal ricevimento dell'istanza" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il termine perentorio di novanta giorni dal
ricevimento dell'istanza, decorsi inutilmente i quali perde
efficacia il provvedimento di sospensione di cui al comma
5".
Art. 2.
1. Al comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura
penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) nei confronti di coloro che successivamente
alla sentenza da porre in esecuzione abbiano riportato una
condanna a pena detentiva anche non definitiva o siano stati
sottoposti ad arresto, perché colti in flagranza di un delitto
non colposo, ritualmente convalidato".