XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 250
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533).
1. All'articolo 15 del testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. Il presidente dell'ufficio elettorale
circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati,
proclama eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza
assoluta dei voti validi".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 del testo unico di cui
al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono inseriti
i seguenti:
"2-bis. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la
maggioranza di cui al comma 2, l'ufficio elettorale
circoscrizionale comunica all'ufficio regionale, ai presidenti
delle sezioni, alla prefettura o alle prefetture nelle cui
circoscrizioni si trova il collegio, nonché ai sindaci dei
comuni compresi nel collegio, che nella seconda domenica
successiva a quella del primo, dovrà svolgersi un secondo
turno di votazioni, a cui sono ammessi i due candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di rinuncia
di uno o di ambedue di questi, subentrano nell'ordine i
successivi candidati più votati.
2-ter. Successivamente al secondo turno di
votazioni, il presidente dell'ufficio elettorale
circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati,
proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero
di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il
candidato più anziano di età".
3. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 2 è sostituito
dal seguente:
"2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è
data dalla somma dei voti ottenuti nel primo turno di
votazioni dai candidati presenti nei collegi uninominali della
regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti,
ottenuti al primo turno, dei candidati già proclamati eletti
ai sensi dell'articolo 15. La cifra individuale dei singoli
candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero
dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato
eletto ai sensi dell'articolo 15, e dividendo il prodotto per
il totale dei voti validi espressi nel collegio".
Art. 2.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361).
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n.
277, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto,
espresso in un unico turno elettorale, salvo il caso previsto
dal comma 3-bis.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per
cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di
altrettanti collegi uninominali, in ciascuno dei quali risulta
eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta
dei voti validi";
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la
maggioranza di cui al comma 3, si procede, nella seconda
domenica successiva a quella del primo, ad un secondo turno di
votazioni. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di rinuncia
di uno o ambedue di questi, subentrano nell'ordine i
successivi candidati più votati. Nel secondo turno di
votazioni risulta eletto il candidato che ha riportato il
maggior numero di voti".
2. All'articolo 77, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
come sostituito dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1993, n.
277, i numeri 1), 2), e 3) sono sostituiti dai seguenti:
"1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in
conformità ai risultati accertati, il candidato che ha
ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, ovvero
individua i candidati che, a norma dell'articolo 1, comma
3-bis, partecipano al secondo turno di votazione. Dopo
il secondo turno di votazioni, proclama eletto in ciascun
collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In
caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più
anziano d'età;
2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di
ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti
al primo turno dalla lista stessa nelle singole sezioni
elettorali della circoscrizione;
3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra
individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi
uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai
sensi del numero 1). Tale cifra viene determinata
moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti al
primo turno e dividendo il prodotto per il numero complessivo
dei votanti nel collegio uninominale".
3. All'articolo 86 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
sostituito dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1993, n. 277,
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati,
proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza
ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1)".