XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 250




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533).

        1. All'articolo 15 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi".

        2. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono inseriti i seguenti:

        "2-bis. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al comma 2, l'ufficio elettorale circoscrizionale comunica all'ufficio regionale, ai presidenti delle sezioni, alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, nonché ai sindaci dei comuni compresi nel collegio, che nella seconda domenica successiva a quella del primo, dovrà svolgersi un secondo turno di votazioni, a cui sono ammessi i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di rinuncia di uno o di ambedue di questi, subentrano nell'ordine i successivi candidati più votati.
            2-ter. Successivamente al secondo turno di votazioni, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età".

        3. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti nel primo turno di votazioni dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti, ottenuti al primo turno, dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 15. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 15, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio".


Art. 2.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361).

        1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale, salvo il caso previsto dal comma 3-bis.";

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, in ciascuno dei quali risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi";
            c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        "3-bis. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al comma 3, si procede, nella seconda domenica successiva a quella del primo, ad un secondo turno di votazioni. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di rinuncia di uno o ambedue di questi, subentrano nell'ordine i successivi candidati più votati. Nel secondo turno di votazioni risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti".

        2. All'articolo 77, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i numeri 1), 2), e 3) sono sostituiti dai seguenti:

            "1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, ovvero individua i candidati che, a norma dell'articolo 1, comma 3-bis, partecipano al secondo turno di votazione. Dopo il secondo turno di votazioni, proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano d'età;

            2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti al primo turno dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

            3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1). Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti al primo turno e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale".
        3. All'articolo 86 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1993, n. 277, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1)".



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