XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 237




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un fondo di garanzia per le operazioni di consolidamento dei debiti esistenti verso gli istituti di credito alla data del 30 giugno 2000 da parte di medie e piccole imprese operanti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
        2. Le passività delle medie e piccole imprese nei confronti del sistema bancario devono essere in atto alla data di presentazione della domanda per la concessione dei benefìci di cui alla presente legge e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o delle scritture contabili obbligatorie, avere una durata non superiore a cinque anni ed un importo non superiore al 65 per cento del fatturato annuo.
        3. Ai fini della determinazione del tasso da porre a carico delle imprese ammesse al consolidamento dei debiti, gli istituti di credito devono assumere come parametro il tasso dei debiti a medio termine rilevato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuito di sette punti percentuali.


Art. 2.

        1. Il fondo di garanzia, di cui al comma 1 dell'articolo 1 è amministrato, secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, da un comitato nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, composto da otto membri, di cui uno designato dallo stesso Ministro, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dell'Associazione bancaria italiana, in rappresentanza degli istituti di credito e cinque in rappresentanza delle associazioni più rappresentative a livello nazionale delle medie e piccole imprese di cui all'articolo 4, scelti tra terne indicate dalle associazioni di categoria. Con il decreto di cui al presente comma e, altresì, nominato il presidente del comitato, scelto tra i componenti designati dai Ministri.
        2. Il comitato di cui al comma 1 valuta le domande presentate per il consolidamento dei debiti ai sensi dell'articolo 1, tenendo conto della capacità dell'impresa di restare sul mercato e della sua redditività, secondo l'ordine cronologico della loro presentazione.


Art. 3.

        1. La garanzia del fondo di cui all'articolo 1 opera nei confronti dei prestiti concessi dagli istituti di credito fino alla misura del 65 per cento del debito consolidato.


Art. 4.

        1. Sono ammesse ai benefìci di cui alla presente legge:

                a) le medie e piccole imprese esercenti il commercio sia all'ingrosso sia al dettaglio;

                b) le imprese artigiane;

                c) le medie e piccole imprese turistiche;

                d) le imprese agricole.

        2. Le medie e piccole imprese di cui al comma 1 devono avere un numero di dipendenti non superiore, rispettivamente, a 250 e 50, ed avere la sede legale e amministrativa nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

Art. 5.

        1. La garanzia del fondo di cui all'articolo 1 ha natura integrativa ed è cumulabile con altre eventuali forme di garanzia private, delle quali devono comunque essere indicate, nella domanda di concessione, l'entità e le modalità operative.


Art. 6.

        1. Le operazioni di consolidamento dei debiti devono avere una durata minima di tre anni e massima di sei anni, con il pagamento di rate trimestrali.
        2. Non si può procedere all'istruttoria delle domande di consolidamento dei debiti quando è stata già determinata la concessione di benefìci pari al totale delle risorse disponibili.


Art. 7.

        1. Le agevolazioni del fondo di cui all'articolo 1 sulle operazioni di consolidamento dei debiti possono essere concesse una volta per ciascuna impresa.


Art. 8.

        1. Nel caso di cessazione definitiva dell'attività dell'impresa ovvero di fallimento della stessa non producono effetto i provvedimenti per la concessione dei benefìci previsti dalla presente legge.


Art. 9.

        1. Qualora, per una singola impresa, la somma che si intende consolidare superi l'ammontare del limite stabilito dall'Unione europea, il provvedimento deve essere notificato alla Commissione europea in applicazione dell'articolo 88, comma 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, e la concessione di aiuto è subordinata alla preventiva approvazione della Commissione.


Art. 10.

        1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 aprile 1988, n. 400, un regolamento che stabilisce le modalità ed i criteri della gestione e del funzionamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 1.


Art. 11.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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