XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 237
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato un fondo di garanzia per le
operazioni di consolidamento dei debiti esistenti verso gli
istituti di credito alla data del 30 giugno 2000 da parte di
medie e piccole imprese operanti nelle aree di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999.
2. Le passività delle medie e piccole imprese nei
confronti del sistema bancario devono essere in atto alla data
di presentazione della domanda per la concessione dei benefìci
di cui alla presente legge e, comunque, risultanti alla data
dell'ultimo bilancio approvato o delle scritture contabili
obbligatorie, avere una durata non superiore a cinque anni ed
un importo non superiore al 65 per cento del fatturato
annuo.
3. Ai fini della determinazione del tasso da porre a
carico delle imprese ammesse al consolidamento dei debiti, gli
istituti di credito devono assumere come parametro il tasso
dei debiti a medio termine rilevato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, diminuito di
sette punti percentuali.
Art. 2.
1. Il fondo di garanzia, di cui al comma 1 dell'articolo 1
è amministrato, secondo i criteri previsti dal regolamento di
cui all'articolo 10, da un comitato nominato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, composto da otto membri, di cui uno
designato dallo stesso Ministro, uno dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, uno
dell'Associazione bancaria italiana, in rappresentanza degli
istituti di credito e cinque in rappresentanza delle
associazioni più rappresentative a livello nazionale delle
medie e piccole imprese di cui all'articolo 4, scelti tra
terne indicate dalle associazioni di categoria. Con il decreto
di cui al presente comma e, altresì, nominato il presidente
del comitato, scelto tra i componenti designati dai
Ministri.
2. Il comitato di cui al comma 1 valuta le domande
presentate per il consolidamento dei debiti ai sensi
dell'articolo 1, tenendo conto della capacità dell'impresa di
restare sul mercato e della sua redditività, secondo l'ordine
cronologico della loro presentazione.
Art. 3.
1. La garanzia del fondo di cui all'articolo 1 opera nei
confronti dei prestiti concessi dagli istituti di credito fino
alla misura del 65 per cento del debito consolidato.
Art. 4.
1. Sono ammesse ai benefìci di cui alla presente legge:
a) le medie e piccole imprese esercenti il
commercio sia all'ingrosso sia al dettaglio;
b) le imprese artigiane;
c) le medie e piccole imprese turistiche;
d) le imprese agricole.
2. Le medie e piccole imprese di cui al comma 1 devono
avere un numero di dipendenti non superiore, rispettivamente,
a 250 e 50, ed avere la sede legale e amministrativa nelle
aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999.
Art. 5.
1. La garanzia del fondo di cui all'articolo 1 ha natura
integrativa ed è cumulabile con altre eventuali forme di
garanzia private, delle quali devono comunque essere indicate,
nella domanda di concessione, l'entità e le modalità
operative.
Art. 6.
1. Le operazioni di consolidamento dei debiti devono avere
una durata minima di tre anni e massima di sei anni, con il
pagamento di rate trimestrali.
2. Non si può procedere all'istruttoria delle domande di
consolidamento dei debiti quando è stata già determinata la
concessione di benefìci pari al totale delle risorse
disponibili.
Art. 7.
1. Le agevolazioni del fondo di cui all'articolo 1 sulle
operazioni di consolidamento dei debiti possono essere
concesse una volta per ciascuna impresa.
Art. 8.
1. Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
dell'impresa ovvero di fallimento della stessa non producono
effetto i provvedimenti per la concessione dei benefìci
previsti dalla presente legge.
Art. 9.
1. Qualora, per una singola impresa, la somma che si
intende consolidare superi l'ammontare del limite stabilito
dall'Unione europea, il provvedimento deve essere notificato
alla Commissione europea in applicazione dell'articolo 88,
comma 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, come
modificato dal trattato di Amsterdam di cui alla legge 16
giugno 1998, n. 209, e la concessione di aiuto è subordinata
alla preventiva approvazione della Commissione.
Art. 10.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, emana, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 aprile 1988, n. 400,
un regolamento che stabilisce le modalità ed i criteri della
gestione e del funzionamento del fondo di garanzia di cui
all'articolo 1.
Art. 11.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 30 miliardi per il 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.