XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 233
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato
dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
473, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Sono esclusi dal vincolo di solidarietà i soggetti
vittime dei reati d'usura".
Art. 2.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come
sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 473, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Nei confronti dei soggetti vittime dei
reati d'usura l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo resta sospesa fino alla definizione dei relativi
procedimenti; le citate disposizioni non si applicano in caso
di accertamento, con sentenza definitiva, dell'esistenza del
reato".