XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 216




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I


ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
DI GARANZIA


Art. 1.

(Commissione di garanzia).

        1. E' istituita la Commissione di garanzia per la trasparenza e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata "Commissione".
        2. La Commissione è composta da cinque esperti in discipline sociali, giuridiche, fiscali, economiche e aziendali, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro. I componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. La Commissione elegge ogni anno al proprio interno un coordinatore. La funzione di coordinatore non può essere svolta consecutivamente per più di tre anni.
        3. I componenti della Commissione, dalla data di accettazione della nomina, non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, non possono amministrare enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo. I professori universitari sono collocati in aspettativa.
        4. Ai componenti della Commissione compete un'indennità di funzione pari alla retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. La predetta indennità viene corrisposta in sostituzione del trattamento eventualmente spettante presso l'amministrazione o ente di appartenenza, fermo il diritto di opzione per il trattamento complessivamente piu favorevole.


Art. 2.

(Organizzazione della Commissione).

        1. La Commissione gestisce autonomamente un fondo iscritto nel bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
        2. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione, la dotazione e la retribuzione del personale da assumere, nonché le modalità di gestione del fondo ad essa assegnato, sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Commissione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. In sede di prima applicazione il regolamento è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I pareri sono espressi entro un mese dalla richiesta; decorso tale termine il regolamento può essere comunque emanato.
        3. La Commissione in sede di prima applicazione si avvale, per il proprio funzionamento, esclusivamente di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, per complessive 35 unità, in posizione di comando o, nel limite di 12 unità, collocati fuori ruolo. Il servizio presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Le richieste di comando formulate a tal fine dalla Commissione sono accolte, salvo motivi eccezionali, dalle amministrazioni destinatarie.

Art. 3.

(Compiti della Commissione).

        1. La Commissione valuta le informazioni e i dati da chiunque trasmessi, purchè in forma non anonima ovvero apocrifa, o acquisiti direttamente, relativi alla mancata osservanza del dovere di imparzialità da parte dei soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 9.
        2. Qualora, dalla documentazione di cui al comma 1, emergano rilevanti indizi di illeciti o di inosservanza dei doveri di imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa, la Commissione:

                a) chiede agli organi competenti di assumere le iniziative previste dalla normativa vigente, di disporre ispezioni e controlli, o di dare inizio all'azione disciplinare;

                b) sollecita l'Amministrazione finanziaria e il Corpo della Guardia di finanza nell'ambito della propria competenza a svolgere controlli e accertamenti nei modi consentiti dalla legge, concordando con tali organi tempi e modi per l'esercizio dei suddetti accertamenti.

        3. Gli organi di cui al comma 2 trasmettono alla Commissione nel mese successivo i risultati degli accertamenti compiuti e una completa informazione sui provvedimenti adottati, nonché sull'eventuale promozione dell'azione disciplinare.
        4. In caso di inattività degli organi di cui al comma 2, la Commissione interviene nell'ambito dei propri poteri con segnalazioni, proposte e comunicazioni istituzionali.
        5. La Commissione esercita altresì i compiti previsti al Capo II della presente legge.


Art. 4.

(Anagrafe patrimoniale).

        1. E' istituita presso la Commissione, a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), l'anagrafe patrimoniale dei soggetti di cui alle lettere c), d), e),f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q) del comma 1 dell'articolo 9.
        2. Le modalità di tenuta e funzionamento dell'anagrafe, di accesso ai dati e di interconnessione con altre banche dati, nonché di fusione dell'anagrafe con altre anagrafi esistenti sono stabilite con regolamento adottato dalla Commissione, previo parere vincolante del Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto concerne gli aspetti tecnici, sentita l'AIPA.
        3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: i numeri 3),4) e 5) dell'articolo 1 e gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, nonché l'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127.


Art. 5.

(Procedimenti disciplinari).

        1. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dalla Commissione sono trasmessi alle amministrazioni competenti qualora non ne siano già in possesso e devono essere valutati nel corso dei procedimenti disciplinari, che comunque devono concludersi, a pena di estinzione del procedimento, entro i sei mesi successivi alla data della loro instaurazione.


Art. 6.

(Obblighi delle amministrazioni).

        1. Le amministrazioni cui appartengono i soggetti sottoposti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 10, sono tenute a dare immediata comunicazione alla Commissione, secondo le modalità determinate dalla medesima, circa i procedimenti disciplinari instaurati, le ordinanze di custodia cautelare, i decreti che dispongono il giudizio, le sentenze di condanna e quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessi a carico del proprio personale, nonchè tutte le notizie sulle attività delle amministrazioni che la Commissione ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.


Art. 7.

(Collaborazione con il Parlamento
e con il Governo).

        1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Commissione presenta al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati della propria attività, anche al fine di segnalare l'opportunità di adottare disposizioni normative o misure amministrative idonee a prevenire il fenomeno della corruzione.
        2. La Commissione fornisce alle Commissioni parlamentari i dati e le informazioni da queste richiesti, anche nel corso di audizioni svolte a norma dei regolamenti di ciascuna Camera.
        3. La Commissione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, puo chiedere al Ministro degli affari esteri di avvalersi, suo tramite, delle rappresentanze diplomatiche per assumere informazioni presso gli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite.
        3. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.


Art. 8.

(Regolamento).

        1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere della Commissione e delle competenti Commissioni parlamentari sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente capo.

Capo II

NORME PER LA TRASPARENZA
DELL'ATTIVITA' POLITICA E
AMMINISTRATIVA


Art. 1.

(Obbligo di dichiarazione della situazione patrimoniale e
di reddito).

        1. Sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione della situazione patrimoniale e di reddito, con i contenuti
prescritti dall'articolo 10:

                a) i senatori e i deputati;

                b) il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato;

                c) i componenti degli organi elettivi e di governo delle regioni, dei comuni, delle province o di altri enti locali;

                d) i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

                e) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai quali sono affidate responsabilità di gestione o di adozione di rilevanti atti discrezionali;

                f) gli economi e i consegnatari o gli altri dipendenti incaricati di provvedere agli acquisti di beni o servizi;

                g) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli Ministri, o agli organi di governo di regioni, province o altri enti locali;

                h) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 50 per cento o comunque per un importo tale da attribuire il controllo della società, ovvero designati o nominati con il concorso del socio pubblico;

                i) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione o allorché il concorso superi comunque la somma annua di lire un miliardo;

                l) i direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

                m) i magistrati, anche onorari, di ogni ordine e grado;

                n) i componenti degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;

                o) i componenti della Commissione;

                p) i docenti universitari di ruolo;

                q) i componenti delle autorità amministrative indipendenti nonché degli organi direttivi della Banca d'Italia, i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti nonché della Banca d'Italia, ai quali sono affidate responsabilità di gestione o di adozione di rilevanti atti discrezionali.

        2. I soggetti compresi in più di una delle categorie di cui al presente articolo presentano la dichiarazione ad una sola amministrazione tra quelle di riferimento, rilasciando una dichiarazione in tal senso alle altre amministrazioni interessate.


Art. 10.

(Presentazione della dichiarazione).

        1. I soggetti di cui all'articolo 9 presentano, entro i tre mesi successivi alla proclamazione del risultato elettorale, all'accettazione della nomina, o alla presa di servizio nell'ambito del rapporto d'impiego, una dichiarazione comprendente:

                a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

                b) una dichiarazione sotto la propria responsabilità concernente i rapporti di deposito intrattenuti con aziende di credito in Italia e all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; il possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici e da società; i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.

        2. I parlamentari eletti presentano altresì una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica o dalla lista di cui hanno fatto parte. La dichiarazione deve essere presentata alla amministrazione della Camera di appartenenza.
        3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri, dai Sottosegretari di Stato non parlamentari e dai componenti della Commissione al Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica; dai senatori e dai deputati rispettivamente al Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica ed all'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati; dagli altri soggetti di cui all'articolo 9 alla Commissione. Le dichiarazioni devono essere rinnovate entro il 30 giugno di ogni anno, fino all'anno successivo a quello di cessazione del mandato, dell'incarico o del rapporto d'impiego.
        4. Le dichiarazioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono segrete. Salvi i casi previsti dalla legge, la divulgazione di tali dichiarazioni è punita al sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 11.

(Mancata dichiarazione).

        1. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 10, comma 1, le Camere e la Commissione, destinatarie delle dichiarazioni, rendono pubblici gli elenchi di chi abbia omesso di presentarle e contestualmente invitano gli obbligati ad adempiere.
        2. L'Amministrazione finanziaria avvia un accertamento patrimoniale a carico dei soggetti che non abbiano sanato l'omessa dichiarazione entro il mese successivo alla scadenza dell'originario termine per la presentazione. A tal fine alla scadenza del termine di cui al periodo precedente le Camere e la Commissione comunicano i nominativi degli interessati alla Amministrazione finanziaria.
        3. Decorso un mese dal termine di cui al comma 1, chi ha omesso di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 10 è sospeso di diritto, secondo i rispettivi ordinamenti, dalla corresponsione di ogni relativo emolumento o indennità, fino alla presentazione della dichiarazione medesima.
        4. Qualora della omessa dichiarazione si renda responsabile il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro gli atti sono altresì rimessi al Presidente della Repubblica nonché, a cura del Presidente di ciascuna Camera, alle rispettive Assemblee ovvero, nel caso si tratti di soggetti che non sono membri del Parlamento, al Senato della Repubblica.


Art. 12.

(Dichiarazioni infedeli dei membri del Parlamento e del
Governo).

        1. La presentazione di dichiarazioni infedeli che occultino variazioni sostanziali e rilevanti della situazione patrimoniale costituisce per i membri del Parlamento causa di ineleggibilità sopravvenuta su cui delibera la Camera di appartenenza. Qualora le dichiarazioni infedeli siano effettuate dai componenti del Governo, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee.

Art. 13.

(Dichiarazioni degli altri soggetti obbligati).

        1. La Commissione verifica annualmente le dichiarazioni rese dai soggetti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q) del comma 1 dell'articolo 9, secondo le modalità previste dalla presente legge.
        2. La presentazione di dichiarazioni infedeli che occultino variazioni sostanziali e rilevanti della situazione patrimoniale comporta l'applicazione in via amministrativa di sanzioni che possono giungere sino alla decadenza dalla carica o alla risoluzione del rapporto di pubblico impiego. Nei casi in cui la Commissione nelle dichiarazioni rilevi tali fattispecie, trasmette gli atti alle competenti autorità, affinché procedano, in base alle procedure ed alle garanzie previste dai rispettivi ordinamenti, a dichiarare la decadenza dalla carica ricoperta o a risolvere il rapporto di pubblico impiego del soggetto interessato.


Art. 14.

(Disciplina transitoria).

        1. I soggetti di cui all'articolo 9, in carica o in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare le dichiarazioni previste dall'articolo 10 entro sei mesi dalla data medesima, ove non abbiano già provveduto in forza di norme, anche regolamentari interne, previgenti.


Capo III

NORME PER LA PUBBLICITA' E LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA
CONTRATTUALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


Art. 15.

(Trasparenza dell'attività contrattuale della pubblica
amministrazione).

        1. La Commissione istituisce un sito INTERNET e ne cura la tenuta, per la pubblicità dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, al fine di assicurarne la massima trasparenza.
        2. Il sito di cui al comma 1 contiene tutti gli avvisi e i bandi di gara, nonché gli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni e gli avvisi delle richieste di domande di partecipazione, relativi alle concessioni di lavori pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, agli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture di beni, compresi quelli riguardanti i cosiddetti settori esclusi, alle alienazioni ed agli acquisti di beni mobili e immobili e a qualsiasi altra operazione di mercato, eseguita dalla amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dagli enti pubblici economici e società controllate da soggetti pubblici, di importo superiore a lire 100 milioni, e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Il sito contiene altresì l'elenco degli incarichi esterni professionali e di consulenza di pari importo conferiti dalle amministrazioni, enti, società e soggetti suddetti. I termini per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione non possono decorrere da una data antecedente a quella della pubblicazione nel sito INTERNET di cui al comma 1 dei dati completi dei relativi avvisi o bandi di gara.
        3. Gli avvisi e i bandi di gara sono redatti in conformità ai modelli stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 16.
        4. I dati di cui al comma 2 sono trasmessi in via informatica alla Commissione entro cinque giorni dall'adozione dei relativi atti e sono inseriti nel sito di cui al comma 1 comunque entro il giorno feriale successivo alla loro trasmissione alla Commissione. La mancata trasmissione dei dati è causa di nullità dell'atto di aggiudicazione o di conferimento dell'incarico e degli altri atti di cui al comma 2. La trasmissione incompleta o inesatta dei dati comporta l'inefficacia degli atti medesimi. Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli altri soggetti di cui al comma 2, qualora non provvisti di mezzi informatici, è consentita la trasmissione dei dati alla Commissione via fax, presentando apposita domanda alla Commissione medesima.
        5. L'accesso al sito di cui al comma 1 e gratuito è non può essere sottoposto ad alcuna limitazione.
        6. E' fatta salva ogni forma di pubblicità prevista dalla legislazione vigente.
        7. Il regolamento di cui all'articolo 16 definisce le forme di collegamento e di coordinamento dell'attività della Commissione con quella dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
        8. In via transitoria, sino alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 16 e del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, gli annunci relativi agli atti di cui al comma 2 del presente articolo, contenenti i dati di cui all'articolo 16, comma 2, sono trasmessi alla Gazzetta Ufficiale, nei termini previsti dal presente articolo, e sono pubblicati quale serie speciale della medesima Gazzetta Ufficiale tre volte alla settimana.


Art. 16.

(Regolamento di attuazione).

        1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il regolamento per la definizione delle modalità per la tenuta del sito di cui all'articolo 15.
        2. Il regolamento di cui al comma 1 deve, inoltre, indicare le modalità e i tempi di pubblicazione, nel sito di cui all'articolo 15, degli avvisi, dei bandi e degli incarichi nonchè degli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni, indipendentemente dalla procedura utilizzata per la scelta del contraente, definendo specifici modelli e prevedendo che gli annunci debbano contenere almeno i seguenti dati:

                a) l'indicazione del soggetto aggiudicatore o decisore e del responsabile del procedimento;

                b) l'oggetto e la natura del contratto o dell'incarico nonché il numero e la consistenza dei lotti nei casi di appalti
di opere pubbliche;

                c) la procedura di aggiudicazione, il termine ultimo per la presentazione delle offerte, la data di inizio e di conclusione dei lavori nei casi di opere pubbliche;

                d) ogni altro elemento relativo all'aggiudicazione della gara richiesto dalla disciplina prevista dalle leggi vigenti e dalla normativa comunitaria.

        3. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere e espresso entro un mese dalla data di assegnazione.


Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 17.

(Legislazione regionale e normativa locale).

        1. Le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonchè i comuni, le province e gli altri enti locali, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, possono adottare norme per l'attuazione della presente legge.
        2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. Le regioni ad autonomia differenziata e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i loro ordinamenti nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative disposizioni di attuazione.


Art. 18.

(Contratti delle pubbliche amministrazioni).

        1. Le pubbliche amministrazioni ed i loro concessionari hanno facoltà di fare dichiarare dal giudice competente l'annullamento dei contratti che abbiano stipulato con soggetti i cui amministratori oprocuratori siano stati condannati in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione per fatti connessi agli stessi contratti e commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. La facoltà di fare dichiarare l'annullamento può essere esercitata anche quando sia intervenuta la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale.

        2. Nel caso di rinvio a giudizio per gli stessi fatti, ovvero in caso di condanna non definitiva, le pubbliche amministrazioni e i loro concessionari possono sospendere l'esecuzione dei contratti o delle obbligazioni a contrattare in attesa del passaggio in giudicato delle sentenze di condanna degli amministratori e procuratori dei soggetti affidatari, qualora non sussista un interesse pubblico attuale all'esecuzione dei contratti.


Art. 19.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.550 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        2. Con successiva legge potranno essere indicate le risorse aggiuntive necessarie per fare fronte agli ulteriori oneri che dovessero derivare dalla definizione delle norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2.


Art. 20.

(Entrata in vigore).

        1. La presente entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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