XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 216
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
DI GARANZIA
Art. 1.
(Commissione di garanzia).
1. E' istituita la Commissione di garanzia per la
trasparenza e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni,
di seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione è composta da cinque esperti in
discipline sociali, giuridiche, fiscali, economiche e
aziendali, nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra
loro. I componenti durano in carica cinque anni e non possono
essere confermati. La Commissione elegge ogni anno al proprio
interno un coordinatore. La funzione di coordinatore non può
essere svolta consecutivamente per più di tre anni.
3. I componenti della Commissione, dalla data di
accettazione della nomina, non possono esercitare alcuna
attività professionale o di consulenza, non possono
amministrare enti pubblici o privati, né ricoprire altri
uffici pubblici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori
ruolo. I professori universitari sono collocati in
aspettativa.
4. Ai componenti della Commissione compete un'indennità di
funzione pari alla retribuzione spettante al primo presidente
della Corte di cassazione. La predetta indennità viene
corrisposta in sostituzione del trattamento eventualmente
spettante presso l'amministrazione o ente di appartenenza,
fermo il diritto di opzione per il trattamento
complessivamente piu favorevole.
Art. 2.
(Organizzazione della Commissione).
1. La Commissione gestisce autonomamente un fondo iscritto
nel bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il rendiconto della gestione
finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
2. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione,
la dotazione e la retribuzione del personale da assumere,
nonché le modalità di gestione del fondo ad essa assegnato,
sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Commissione e previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari. In sede di
prima applicazione il regolamento è adottato entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. I pareri
sono espressi entro un mese dalla richiesta; decorso tale
termine il regolamento può essere comunque emanato.
3. La Commissione in sede di prima applicazione si avvale,
per il proprio funzionamento, esclusivamente di dipendenti
dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, per
complessive 35 unità, in posizione di comando o, nel limite di
12 unità, collocati fuori ruolo. Il servizio presso la
Commissione è equiparato ad ogni effetto a quello prestato
nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Le richieste
di comando formulate a tal fine dalla Commissione sono
accolte, salvo motivi eccezionali, dalle amministrazioni
destinatarie.
Art. 3.
(Compiti della Commissione).
1. La Commissione valuta le informazioni e i dati da
chiunque trasmessi, purchè in forma non anonima ovvero
apocrifa, o acquisiti direttamente, relativi alla mancata
osservanza del dovere di imparzialità da parte dei soggetti di
cui alle lettere d), e) e f) del comma 1
dell'articolo 9.
2. Qualora, dalla documentazione di cui al comma 1,
emergano rilevanti indizi di illeciti o di inosservanza dei
doveri di imparzialità e trasparenza nell'azione
amministrativa, la Commissione:
a) chiede agli organi competenti di assumere le
iniziative previste dalla normativa vigente, di disporre
ispezioni e controlli, o di dare inizio all'azione
disciplinare;
b) sollecita l'Amministrazione finanziaria e il
Corpo della Guardia di finanza nell'ambito della propria
competenza a svolgere controlli e accertamenti nei modi
consentiti dalla legge, concordando con tali organi tempi e
modi per l'esercizio dei suddetti accertamenti.
3. Gli organi di cui al comma 2 trasmettono alla
Commissione nel mese successivo i risultati degli accertamenti
compiuti e una completa informazione sui provvedimenti
adottati, nonché sull'eventuale promozione dell'azione
disciplinare.
4. In caso di inattività degli organi di cui al comma 2,
la Commissione interviene nell'ambito dei propri poteri con
segnalazioni, proposte e comunicazioni istituzionali.
5. La Commissione esercita altresì i compiti previsti al
Capo II della presente legge.
Art. 4.
(Anagrafe patrimoniale).
1. E' istituita presso la Commissione, a cura
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
(AIPA), l'anagrafe patrimoniale dei soggetti di cui alle
lettere c), d), e),f), g), h), i), l), m), n), o), p) e
q) del comma 1 dell'articolo 9.
2. Le modalità di tenuta e funzionamento dell'anagrafe, di
accesso ai dati e di interconnessione con altre banche dati,
nonché di fusione dell'anagrafe con altre anagrafi esistenti
sono stabilite con regolamento adottato dalla Commissione,
previo parere vincolante del Garante per la protezione dei
dati personali e, per quanto concerne gli aspetti tecnici,
sentita l'AIPA.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 2, comma 2, sono abrogate le seguenti
disposizioni di legge: i numeri 3),4) e 5) dell'articolo 1 e
gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 5 luglio 1982, n.
441, e successive modificazioni, nonché l'articolo 17, comma
22, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 5.
(Procedimenti disciplinari).
1. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti
dalla Commissione sono trasmessi alle amministrazioni
competenti qualora non ne siano già in possesso e devono
essere valutati nel corso dei procedimenti disciplinari, che
comunque devono concludersi, a pena di estinzione del
procedimento, entro i sei mesi successivi alla data della loro
instaurazione.
Art. 6.
(Obblighi delle amministrazioni).
1. Le amministrazioni cui appartengono i soggetti
sottoposti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo
10, sono tenute a dare immediata comunicazione alla
Commissione, secondo le modalità determinate dalla medesima,
circa i procedimenti disciplinari instaurati, le ordinanze di
custodia cautelare, i decreti che dispongono il giudizio, le
sentenze di condanna e quelle di applicazione della pena su
richiesta delle parti, emessi a carico del proprio personale,
nonchè tutte le notizie sulle attività delle amministrazioni
che la Commissione ritenga utili allo svolgimento dei propri
compiti istituzionali.
Art. 7.
(Collaborazione con il Parlamento
e con il Governo).
1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Commissione presenta
al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati e al
Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sui
risultati della propria attività, anche al fine di segnalare
l'opportunità di adottare disposizioni normative o misure
amministrative idonee a prevenire il fenomeno della
corruzione.
2. La Commissione fornisce alle Commissioni parlamentari i
dati e le informazioni da queste richiesti, anche nel corso di
audizioni svolte a norma dei regolamenti di ciascuna
Camera.
3. La Commissione, per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, puo chiedere al Ministro degli affari
esteri di avvalersi, suo tramite, delle rappresentanze
diplomatiche per assumere informazioni presso gli organismi
dell'Unione europea e delle Nazioni Unite.
3. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
abrogato.
Art. 8.
(Regolamento).
1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri previo parere della Commissione e delle
competenti Commissioni parlamentari sono stabilite le
disposizioni necessarie per l'attuazione del presente capo.
Capo II
NORME PER LA TRASPARENZA
DELL'ATTIVITA' POLITICA E
AMMINISTRATIVA
Art. 1.
(Obbligo di dichiarazione della situazione patrimoniale e
di reddito).
1. Sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione
della situazione patrimoniale e di reddito, con i contenuti
prescritti dall'articolo 10:
a) i senatori e i deputati;
b) il Presidente del Consiglio dei ministri, i
Ministri, i Sottosegretari di Stato;
c) i componenti degli organi elettivi e di governo
delle regioni, dei comuni, delle province o di altri enti
locali;
d) i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
individuati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai quali sono
affidate responsabilità di gestione o di adozione di rilevanti
atti discrezionali;
f) gli economi e i consegnatari o gli altri
dipendenti incaricati di provvedere agli acquisti di beni o
servizi;
g) i presidenti, i vicepresidenti, gli
amministratori delegati e i direttori generali di istituti ed
enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o
designazione o approvazione di nomina sia demandata al
Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei
ministri o a singoli Ministri, o agli organi di governo di
regioni, province o altri enti locali;
h) i presidenti, i vicepresidenti, gli
amministratori delegati e i direttori generali delle società
al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle
varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo
superiore al 50 per cento o comunque per un importo tale da
attribuire il controllo della società, ovvero designati o
nominati con il concorso del socio pubblico;
i) i presidenti, i vicepresidenti, gli
amministratori delegati e i direttori generali degli enti o
istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o
enti pubblici in misura superiore al 50 per cento
dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in
bilancio e a condizione o allorché il concorso superi comunque
la somma annua di lire un miliardo;
l) i direttori generali delle aziende autonome
dello Stato;
m) i magistrati, anche onorari, di ogni ordine e
grado;
n) i componenti degli organi di autogoverno della
magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria
e militare;
o) i componenti della Commissione;
p) i docenti universitari di ruolo;
q) i componenti delle autorità amministrative
indipendenti nonché degli organi direttivi della Banca
d'Italia, i dipendenti delle autorità amministrative
indipendenti nonché della Banca d'Italia, ai quali sono
affidate responsabilità di gestione o di adozione di rilevanti
atti discrezionali.
2. I soggetti compresi in più di una delle categorie di
cui al presente articolo presentano la dichiarazione ad una
sola amministrazione tra quelle di riferimento, rilasciando
una dichiarazione in tal senso alle altre amministrazioni
interessate.
Art. 10.
(Presentazione della dichiarazione).
1. I soggetti di cui all'articolo 9 presentano, entro i
tre mesi successivi alla proclamazione del risultato
elettorale, all'accettazione della nomina, o alla presa di
servizio nell'ambito del rapporto d'impiego, una dichiarazione
comprendente:
a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi
soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) una dichiarazione sotto la propria
responsabilità concernente i rapporti di deposito intrattenuti
con aziende di credito in Italia e all'estero, con
l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con
intermediari finanziari; il possesso di titoli di Stato e di
valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici e
da società; i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti
in pubblici registri.
2. I parlamentari eletti presentano altresì una
dichiarazione, sotto la propria responsabilità, concernente le
spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna
elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi
esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla
formazione politica o dalla lista di cui hanno fatto parte. La
dichiarazione deve essere presentata alla amministrazione
della Camera di appartenenza.
3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate dal
Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri, dai
Sottosegretari di Stato non parlamentari e dai componenti
della Commissione al Consiglio di presidenza del Senato della
Repubblica; dai senatori e dai deputati rispettivamente al
Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica ed
all'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati; dagli
altri soggetti di cui all'articolo 9 alla Commissione. Le
dichiarazioni devono essere rinnovate entro il 30 giugno di
ogni anno, fino all'anno successivo a quello di cessazione del
mandato, dell'incarico o del rapporto d'impiego.
4. Le dichiarazioni di cui alla lettera b) del comma
1 sono segrete. Salvi i casi previsti dalla legge, la
divulgazione di tali dichiarazioni è punita al sensi
dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 11.
(Mancata dichiarazione).
1. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 10, comma
1, le Camere e la Commissione, destinatarie delle
dichiarazioni, rendono pubblici gli elenchi di chi abbia
omesso di presentarle e contestualmente invitano gli obbligati
ad adempiere.
2. L'Amministrazione finanziaria avvia un accertamento
patrimoniale a carico dei soggetti che non abbiano sanato
l'omessa dichiarazione entro il mese successivo alla scadenza
dell'originario termine per la presentazione. A tal fine alla
scadenza del termine di cui al periodo precedente le Camere e
la Commissione comunicano i nominativi degli interessati alla
Amministrazione finanziaria.
3. Decorso un mese dal termine di cui al comma 1, chi ha
omesso di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 10 è
sospeso di diritto, secondo i rispettivi ordinamenti, dalla
corresponsione di ogni relativo emolumento o indennità, fino
alla presentazione della dichiarazione medesima.
4. Qualora della omessa dichiarazione si renda
responsabile il Presidente del Consiglio dei ministri o un
Ministro gli atti sono altresì rimessi al Presidente della
Repubblica nonché, a cura del Presidente di ciascuna Camera,
alle rispettive Assemblee ovvero, nel caso si tratti di
soggetti che non sono membri del Parlamento, al Senato della
Repubblica.
Art. 12.
(Dichiarazioni infedeli dei membri del Parlamento e del
Governo).
1. La presentazione di dichiarazioni infedeli che
occultino variazioni sostanziali e rilevanti della situazione
patrimoniale costituisce per i membri del Parlamento causa di
ineleggibilità sopravvenuta su cui delibera la Camera di
appartenenza. Qualora le dichiarazioni infedeli siano
effettuate dai componenti del Governo, i Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati ne danno
comunicazione alle rispettive Assemblee.
Art. 13.
(Dichiarazioni degli altri soggetti obbligati).
1. La Commissione verifica annualmente le dichiarazioni
rese dai soggetti di cui alle lettere c), d), e), f), g),
h), i), l), m), n), o), p) e q) del comma 1
dell'articolo 9, secondo le modalità previste dalla presente
legge.
2. La presentazione di dichiarazioni infedeli che
occultino variazioni sostanziali e rilevanti della situazione
patrimoniale comporta l'applicazione in via amministrativa di
sanzioni che possono giungere sino alla decadenza dalla carica
o alla risoluzione del rapporto di pubblico impiego. Nei casi
in cui la Commissione nelle dichiarazioni rilevi tali
fattispecie, trasmette gli atti alle competenti autorità,
affinché procedano, in base alle procedure ed alle garanzie
previste dai rispettivi ordinamenti, a dichiarare la decadenza
dalla carica ricoperta o a risolvere il rapporto di pubblico
impiego del soggetto interessato.
Art. 14.
(Disciplina transitoria).
1. I soggetti di cui all'articolo 9, in carica o in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
devono presentare le dichiarazioni previste dall'articolo 10
entro sei mesi dalla data medesima, ove non abbiano già
provveduto in forza di norme, anche regolamentari interne,
previgenti.
Capo III
NORME PER LA PUBBLICITA' E LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA
CONTRATTUALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 15.
(Trasparenza dell'attività contrattuale della pubblica
amministrazione).
1. La Commissione istituisce un sito INTERNET e ne cura la
tenuta, per la pubblicità dell'attività contrattuale della
pubblica amministrazione, al fine di assicurarne la massima
trasparenza.
2. Il sito di cui al comma 1 contiene tutti gli avvisi e i
bandi di gara, nonché gli avvisi dei risultati delle
aggiudicazioni e gli avvisi delle richieste di domande di
partecipazione, relativi alle concessioni di lavori pubblici
di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, agli appalti
pubblici per lavori, servizi e forniture di beni, compresi
quelli riguardanti i cosiddetti settori esclusi, alle
alienazioni ed agli acquisti di beni mobili e immobili e a
qualsiasi altra operazione di mercato, eseguita dalla
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dagli enti pubblici
economici e società controllate da soggetti pubblici, di
importo superiore a lire 100 milioni, e dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Il
sito contiene altresì l'elenco degli incarichi esterni
professionali e di consulenza di pari importo conferiti dalle
amministrazioni, enti, società e soggetti suddetti. I termini
per la presentazione delle offerte e delle domande di
partecipazione non possono decorrere da una data antecedente a
quella della pubblicazione nel sito INTERNET di cui al comma 1
dei dati completi dei relativi avvisi o bandi di gara.
3. Gli avvisi e i bandi di gara sono redatti in conformità
ai modelli stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
16.
4. I dati di cui al comma 2 sono trasmessi in via
informatica alla Commissione entro cinque giorni dall'adozione
dei relativi atti e sono inseriti nel sito di cui al comma 1
comunque entro il giorno feriale successivo alla loro
trasmissione alla Commissione. La mancata trasmissione dei
dati è causa di nullità dell'atto di aggiudicazione o di
conferimento dell'incarico e degli altri atti di cui al comma
2. La trasmissione incompleta o inesatta dei dati comporta
l'inefficacia degli atti medesimi. Per un periodo di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli altri
soggetti di cui al comma 2, qualora non provvisti di mezzi
informatici, è consentita la trasmissione dei dati alla
Commissione via fax, presentando apposita domanda alla
Commissione medesima.
5. L'accesso al sito di cui al comma 1 e gratuito è non
può essere sottoposto ad alcuna limitazione.
6. E' fatta salva ogni forma di pubblicità prevista dalla
legislazione vigente.
7. Il regolamento di cui all'articolo 16 definisce le
forme di collegamento e di coordinamento dell'attività della
Commissione con quella dell'Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
8. In via transitoria, sino alla pubblicazione del
regolamento di cui all'articolo 16 e del regolamento di cui
all'articolo 2, comma 2, gli annunci relativi agli atti di cui
al comma 2 del presente articolo, contenenti i dati di cui
all'articolo 16, comma 2, sono trasmessi alla Gazzetta
Ufficiale, nei termini previsti dal presente articolo, e
sono pubblicati quale serie speciale della medesima
Gazzetta Ufficiale tre volte alla settimana.
Art. 16.
(Regolamento di attuazione).
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è emanato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, il regolamento per la
definizione delle modalità per la tenuta del sito di cui
all'articolo 15.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve, inoltre,
indicare le modalità e i tempi di pubblicazione, nel sito di
cui all'articolo 15, degli avvisi, dei bandi e degli incarichi
nonchè degli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni,
indipendentemente dalla procedura utilizzata per la scelta del
contraente, definendo specifici modelli e prevedendo che gli
annunci debbano contenere almeno i seguenti dati:
a) l'indicazione del soggetto aggiudicatore o
decisore e del responsabile del procedimento;
b) l'oggetto e la natura del contratto o
dell'incarico nonché il numero e la consistenza dei lotti nei
casi di appalti
di opere pubbliche;
c) la procedura di aggiudicazione, il termine
ultimo per la presentazione delle offerte, la data di inizio e
di conclusione dei lavori nei casi di opere pubbliche;
d) ogni altro elemento relativo all'aggiudicazione
della gara richiesto dalla disciplina prevista dalle leggi
vigenti e dalla normativa comunitaria.
3. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Il parere e espresso entro un mese dalla data di
assegnazione.
Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 17.
(Legislazione regionale e normativa locale).
1. Le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, della Costituzione, nonchè i comuni, le
province e gli altri enti locali, nell'ambito della propria
autonomia statutaria e regolamentare, possono adottare norme
per l'attuazione della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono
norme fondamentali di riforma economico-sociale. Le regioni ad
autonomia differenziata e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano i loro ordinamenti nei limiti dei rispettivi
statuti e delle relative disposizioni di attuazione.
Art. 18.
(Contratti delle pubbliche amministrazioni).
1. Le pubbliche amministrazioni ed i loro concessionari
hanno facoltà di fare dichiarare dal giudice competente
l'annullamento dei contratti che abbiano stipulato con
soggetti i cui amministratori oprocuratori siano stati
condannati in via definitiva per delitti contro la pubblica
amministrazione per fatti connessi agli stessi contratti e
commessi dopo la data di entrata in vigore della presente
legge. La facoltà di fare dichiarare l'annullamento può essere
esercitata anche quando sia intervenuta la sentenza prevista
dall'articolo 444 del codice di procedura penale.
2. Nel caso di rinvio a giudizio per gli stessi fatti,
ovvero in caso di condanna non definitiva, le pubbliche
amministrazioni e i loro concessionari possono sospendere
l'esecuzione dei contratti o delle obbligazioni a contrattare
in attesa del passaggio in giudicato delle sentenze di
condanna degli amministratori e procuratori dei soggetti
affidatari, qualora non sussista un interesse pubblico attuale
all'esecuzione dei contratti.
Art. 19.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 2.550 milioni a decorrere dall'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2. Con successiva legge potranno essere indicate le
risorse aggiuntive necessarie per fare fronte agli ulteriori
oneri che dovessero derivare dalla definizione delle norme
concernenti l'organizzazione e il funzionamento della
Commissione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2.
Art. 20.
(Entrata in vigore).
1. La presente entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.