XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 214
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Obblighi dei soggetti controllati).
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ancorché dotate di
autonomia, nonché gli enti e le società controllate dallo
Stato e dagli enti pubblici, ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, al fine di garantire la legittimità,
l'efficacia e l'efficienza dell'attività contrattuale della
pubblica amministrazione e la sua rispondenza agli obiettivi
generali, informano della loro attività, concernente appalti,
lavori e forniture di beni e servizi, incarichi professionali
e consulenze, gli uffici centrali o regionali della Corte dei
conti e trasmettono, ove richiesti, copia degli atti.
Art. 2.
(Natura e finalità del controllo).
1. Il controllo della Corte dei conti sulle attività di
cui all'articolo 1 della presente legge si esercita anche in
forma concomitante, secondo le modalità di cui alla legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
Art. 3.
(Modalità attuative).
1. In casi straordinari di necessità e urgenza, se dal
compimento dell'attività contrattuale in corso possa derivare
grave e irreparabile pregiudizio pubblico, le sezioni della
Corte dei conti, sentiti il Provveditorato generale dello
Stato e i soggetti interessati, possono, con provvedimento
motivato, inibire temporaneamente l'ulteriore compimento
dell'attività, ovvero chiedere alle amministrazioni di
conformarsi alle osservazioni formulate.
2. A seguito del provvedimento di cui al comma 1, le
amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 adottano
senza indugio gli atti conseguenti, avverso i quali è ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale nel termine di
un mese.
Art. 4.
(Esecuzione).
1. Le sentenze di condanna emesse dalla Corte dei conti
sono eseguite dall'ufficio del pubblico ministero presso la
sezione giurisdizionale che ha pronunciato in primo grado, con
le modalità di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre
1981, n. 689, ove l'amministrazione competente all'esecuzione
non vi abbia provveduto entro un anno.
2. Le inadempienze dell'amministrazione in materia di
esecuzione delle sentenze di condanna configurano ipotesi di
danno erariale perseguibili ai sensi della vigente
legislazione.
3. Per l'esecuzione forzata l'ufficio del pubblico
ministero di cui al comma 1 si avvale delle disposizioni di
cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
4. Ove ne sussistano i presupposti, il pubblico ministero
presso la Corte dei conti, tramite l'ufficio del pubblico
ministero presso il giudice ordinario, esercita l'azione
revocatoria di cui all'articolo 2901 del codice civile.
Art. 5.
(Procedimento monitorio).
1. Il procuratore regionale della Corte dei conti, alla
scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni di
cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre
1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 1994, n. 19, qualora non ritenga di archiviare, prima
di emettere la citazione, ove il danno risarcibile sia
inferiore a lire 30 milioni deve, a pena di nullità, invitare
il presunto responsabile a comparire innanzi al presidente
della sezione giurisdizionale competente della Corte dei conti
o ad un consigliere da lui delegato il quale, sentito il
pubblico ministero, può ridurre l'importo dell'addebito.
2. Ove l'importo stabilito ai sensi del comma 1 sia
accettato dal soggetto invitato a comparire, il verbale
costituisce titolo esecutivo e comporta l'estinzione del
giudizio; in caso contrario il procuratore regionale emette la
citazione nel termine di due mesi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche nella ipotesi di più corresponsabili limitatamente a
coloro che devono rispondere nei limiti di somma indicati al
comma 1.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche nelle ipotesi di responsabilità solidale ove le singole
quote di addebito siano quantificabili dal pubblico ministero
nei limiti di somma indicati al comma 1.
5. Ove solo alcuni dei presunti responsabili solidali
accettino l'addebito,il giudizio prosegue nei confronti degli
altri, ma dall'importo complessivo del danno deve essere
decurtata la quota già pagata.
6. Al di fuori dei casi previsti dal presente articolo,
qualunque sia l'importo del danno, il procuratore regionale ha
la facoltà di avvalersi del procedimento di cui al comma 1
ogni volta che ritenga che sussistano concreti elementi per
l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito nei confronti
del presunto responsabile.
7. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 15
novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 1994, n. 19, è abrogato.
Art. 6.
(Entrate provenienti dall'esecuzione).
1. Le entrate erariali provenienti dall'esecuzione delle
sentenze di condanna della Corte dei conti sono versate in un
apposito capitolo istituito nel bilancio dell'ente
beneficiario.
Art. 7.
(Controllo sulla gestione della spesa).
1. Ai fini del controllo sulla gestione della spesa
pubblica in materia di contratti di appalto di lavori, di
fornitura di beni e servizi, di acquisto e di alienazione di
immobili nonché in materia di incarichi professionali e di
consulenza, il Provveditorato generale dello Stato,
nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite dal comma 4
dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
430, esamina ed elabora tutte le informazioni e i dati utili,
con riferimento alla congruità dei prezzi più convenienti in
relazione ai costi medi praticati sul mercato a parità di
prestazioni richieste, di qualità e di tempi.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Provveditorato generale
dello Stato:
a) provvede, mediante procedure informatiche in
collegamento telematico con tutto il territorio dell'Unione
europea, con gli enti e le amministrazioni che effettuano
pubblici appalti, alla raccolta continua ed alla elaborazione
dei dati informativi concernenti gli elementi di costo nei
contratti di appalto di lavori, di fornitura di beni e
servizi, di acquisto e di alienazione di immobili, nonché
degli incarichi professionali e di consulenza; analizza i
prezzi unitari e quelli parametrici e gli scostamenti tra la
fase di previsione e quella consuntiva, in relazione ai tempi
di esecuzione ed alle modalità di attuazione degli interventi,
ed individua le cause dei ritardi e delle disfunzioni;
b) sulla base di rilevazioni trimestrali, sia
dirette sia acquisite per il tramite delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'ISTAT e
di altri istituti statistici, dei costi alla produzione
relativi alle categorie di beni che più frequentemente sono
oggetto di richiesta di forniture, determina, con scadenza
annuale, i prezzi convenzionali per tipologia di lavoro e
categoria di fornitura, in relazione ad aree di mercato
omogenee, facendone oggetto di una specifica pubblicazione
alla quale, inoltre, allega un repertorio merceologico,
elencando i prodotti equivalenti secondo una graduatoria di
convenienza economica;
c) sulla base dei tariffari delle prestazioni
intellettuali in vigore in ciascuno degli Stati membri
dell'Unione europea, laddove esistenti, o, in mancanza,
rilevando le tariffe praticate sui mercati relativamente alle
prestazioni maggiormente attinenti ai servizi oggetto di
richiesta da parte delle pubbliche amministrazioni, determina
un tariffario delle prestazioni intellettuali per categorie di
servizi prestati, per tipologie professionali e per aree
geografiche omogenee;
d) individua e perimetra sull'intero territorio
dell'Unione europea le aree di mercato che risultano
classificabili come omogenee in relazione alla dinamica dei
costi e quantifica, per ciascuna di queste, le variazioni
registrate annualmente, analizzando le cause delle
oscillazioni;
e) propone le azioni più opportune al fine di
produrre effetti di calmiere nelle situazioni di tendenza
all'aumento dei costi;
f) garantisce l'accesso, anche per via
informatica, ai dati raccolti ed alle relative elaborazioni,
adempiendo agli oneri di pubblicità, trasparenza e
diffusione;
g) favorisce la formazione di archivi e banche
dati nel settore merceologico, nonché la formulazione di
contratti tipo da mettere a disposizione delle amministrazioni
interessate;
h) predispone ed invia al Parlamento, al Governo,
ai presidenti delle giunte regionali ed alla Corte dei conti,
entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sui risultati
dell'attività svolta.
Art. 8.
(Funzione di consulenza).
1. Il Provveditorato generale dello Stato è organo di alta
consulenza del Parlamento, del Governo e delle pubbliche
amministrazioni e della Corte dei conti. In tale funzione ad
esso è garantita piena autonomia ed indipendenza di giudizio e
di valutazione.