XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 214




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Obblighi dei soggetti controllati).

        1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ancorché dotate di autonomia, nonché gli enti e le società controllate dallo Stato e dagli enti pubblici, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, al fine di garantire la legittimità, l'efficacia e l'efficienza dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e la sua rispondenza agli obiettivi generali, informano della loro attività, concernente appalti, lavori e forniture di beni e servizi, incarichi professionali e consulenze, gli uffici centrali o regionali della Corte dei conti e trasmettono, ove richiesti, copia degli atti.


Art. 2.

(Natura e finalità del controllo).

        1. Il controllo della Corte dei conti sulle attività di cui all'articolo 1 della presente legge si esercita anche in forma concomitante, secondo le modalità di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.


Art. 3.

(Modalità attuative).

        1. In casi straordinari di necessità e urgenza, se dal compimento dell'attività contrattuale in corso possa derivare grave e irreparabile pregiudizio pubblico, le sezioni della Corte dei conti, sentiti il Provveditorato generale dello Stato e i soggetti interessati, possono, con provvedimento motivato, inibire temporaneamente l'ulteriore compimento dell'attività, ovvero chiedere alle amministrazioni di conformarsi alle osservazioni formulate.
        2. A seguito del provvedimento di cui al comma 1, le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 adottano senza indugio gli atti conseguenti, avverso i quali è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nel termine di un mese.


Art. 4.

(Esecuzione).

        1. Le sentenze di condanna emesse dalla Corte dei conti sono eseguite dall'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale che ha pronunciato in primo grado, con le modalità di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove l'amministrazione competente all'esecuzione non vi abbia provveduto entro un anno.
        2. Le inadempienze dell'amministrazione in materia di esecuzione delle sentenze di condanna configurano ipotesi di danno erariale perseguibili ai sensi della vigente legislazione.
        3. Per l'esecuzione forzata l'ufficio del pubblico ministero di cui al comma 1 si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
        4. Ove ne sussistano i presupposti, il pubblico ministero presso la Corte dei conti, tramite l'ufficio del pubblico ministero presso il giudice ordinario, esercita l'azione revocatoria di cui all'articolo 2901 del codice civile.


Art. 5.

(Procedimento monitorio).

        1. Il procuratore regionale della Corte dei conti, alla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, qualora non ritenga di archiviare, prima di emettere la citazione, ove il danno risarcibile sia inferiore a lire 30 milioni deve, a pena di nullità, invitare il presunto responsabile a comparire innanzi al presidente della sezione giurisdizionale competente della Corte dei conti o ad un consigliere da lui delegato il quale, sentito il pubblico ministero, può ridurre l'importo dell'addebito.
        2. Ove l'importo stabilito ai sensi del comma 1 sia accettato dal soggetto invitato a comparire, il verbale costituisce titolo esecutivo e comporta l'estinzione del giudizio; in caso contrario il procuratore regionale emette la citazione nel termine di due mesi.
        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nella ipotesi di più corresponsabili limitatamente a coloro che devono rispondere nei limiti di somma indicati al comma 1.
        4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nelle ipotesi di responsabilità solidale ove le singole quote di addebito siano quantificabili dal pubblico ministero nei limiti di somma indicati al comma 1.
        5. Ove solo alcuni dei presunti responsabili solidali accettino l'addebito,il giudizio prosegue nei confronti degli altri, ma dall'importo complessivo del danno deve essere decurtata la quota già pagata.
        6. Al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, qualunque sia l'importo del danno, il procuratore regionale ha la facoltà di avvalersi del procedimento di cui al comma 1 ogni volta che ritenga che sussistano concreti elementi per l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito nei confronti del presunto responsabile.
        7. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è abrogato.

Art. 6.

(Entrate provenienti dall'esecuzione).

        1. Le entrate erariali provenienti dall'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti sono versate in un apposito capitolo istituito nel bilancio dell'ente beneficiario.


Art. 7.

(Controllo sulla gestione della spesa).

        1. Ai fini del controllo sulla gestione della spesa pubblica in materia di contratti di appalto di lavori, di fornitura di beni e servizi, di acquisto e di alienazione di immobili nonché in materia di incarichi professionali e di consulenza, il Provveditorato generale dello Stato, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, esamina ed elabora tutte le informazioni e i dati utili, con riferimento alla congruità dei prezzi più convenienti in relazione ai costi medi praticati sul mercato a parità di prestazioni richieste, di qualità e di tempi.
        2. Ai fini di cui al comma 1 il Provveditorato generale dello Stato:

            a) provvede, mediante procedure informatiche in collegamento telematico con tutto il territorio dell'Unione europea, con gli enti e le amministrazioni che effettuano pubblici appalti, alla raccolta continua ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti gli elementi di costo nei contratti di appalto di lavori, di fornitura di beni e servizi, di acquisto e di alienazione di immobili, nonché degli incarichi professionali e di consulenza; analizza i prezzi unitari e quelli parametrici e gli scostamenti tra la fase di previsione e quella consuntiva, in relazione ai tempi di esecuzione ed alle modalità di attuazione degli interventi, ed individua le cause dei ritardi e delle disfunzioni;
            b) sulla base di rilevazioni trimestrali, sia dirette sia acquisite per il tramite delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'ISTAT e di altri istituti statistici, dei costi alla produzione relativi alle categorie di beni che più frequentemente sono oggetto di richiesta di forniture, determina, con scadenza annuale, i prezzi convenzionali per tipologia di lavoro e categoria di fornitura, in relazione ad aree di mercato omogenee, facendone oggetto di una specifica pubblicazione alla quale, inoltre, allega un repertorio merceologico, elencando i prodotti equivalenti secondo una graduatoria di convenienza economica;

            c) sulla base dei tariffari delle prestazioni intellettuali in vigore in ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea, laddove esistenti, o, in mancanza, rilevando le tariffe praticate sui mercati relativamente alle prestazioni maggiormente attinenti ai servizi oggetto di richiesta da parte delle pubbliche amministrazioni, determina un tariffario delle prestazioni intellettuali per categorie di servizi prestati, per tipologie professionali e per aree geografiche omogenee;

            d) individua e perimetra sull'intero territorio dell'Unione europea le aree di mercato che risultano classificabili come omogenee in relazione alla dinamica dei costi e quantifica, per ciascuna di queste, le variazioni registrate annualmente, analizzando le cause delle oscillazioni;

            e) propone le azioni più opportune al fine di produrre effetti di calmiere nelle situazioni di tendenza all'aumento dei costi;

            f) garantisce l'accesso, anche per via informatica, ai dati raccolti ed alle relative elaborazioni, adempiendo agli oneri di pubblicità, trasparenza e diffusione;

            g) favorisce la formazione di archivi e banche dati nel settore merceologico, nonché la formulazione di contratti tipo da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate;
            h) predispone ed invia al Parlamento, al Governo, ai presidenti delle giunte regionali ed alla Corte dei conti, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sui risultati dell'attività svolta.


Art. 8.

(Funzione di consulenza).

        1. Il Provveditorato generale dello Stato è organo di alta consulenza del Parlamento, del Governo e delle pubbliche amministrazioni e della Corte dei conti. In tale funzione ad esso è garantita piena autonomia ed indipendenza di giudizio e di valutazione.



Frontespizio Relazione