XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 201
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
CENSIMENTO SULLO STATO
DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI
NELLE SCUOLE
Art. 1.
(Censimento sullo stato di adeguamento
telematico delle scuole).
1. Al fine di completare il piano di multimedialità nelle
classi già avviato con il programma di sviluppo delle
tecnologie didattiche, il Ministro della pubblica istruzione,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvede, con propri decreti, all'emanazione
delle direttive necessarie alla realizzazione, da parte degli
uffici scolastici regionali nell'ambito delle rispettive
risorse finanziarie, di un censimento sullo stato di
adeguamento telematico delle scuole.
2. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con i
decreti di cui al comma 1, a definire, altresì, i criteri per
il completamento del collegamento telematico alla rete
INTERNET delle attrezzature delle scuole di ogni ordine e
grado, il cui onere è posto a carico degli uffici scolastici
regionali competenti.
Art. 2.
(Formazione professionale
informatica e telematica degli insegnanti).
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
all'emanazione di un decreto recante le direttive per
l'aggiornamento professionale informatico e telematico degli
insegnanti delle scuole elementari, medie inferiori e
secondarie superiori. A tale fine devono essere utilizzate le
strutture informatiche esistenti negli istituti tecnici, anche
con il coinvolgimento di specialisti informatici, nel caso in
cui l'organico delle scuole non sia sufficiente a garantire un
adeguato livello di formazione informatica e telematica degli
insegnanti.
Capo II
ISTITUZIONE DEI LABORATORI
INFORMATICI NELLE SCUOLE
Art. 3.
(Istituzione di laboratori
informatici e telematici nelle scuole).
1. Entro il 1^ luglio 2002 il Ministro della pubblica
istruzione, con proprio decreto, dispone che entro l'anno
scolastico 2002-2003 ogni scuola provveda, con proprie risorse
finanziarie, alla istituzione di un laboratorio informatico e
telematico.
2. Ogni laboratorio informatico e telematico deve essere
dotato di un numero di computer collegati in rete a
INTERNET, corrispondente al numero massimo di studenti per
classe rilevato nelle singole unità scolastiche.
3. Negli istituti ove già esiste una attrezzatura
informatica e telematica, si deve provvedere all'adozione
delle iniziative necessarie all'adeguamento e alla
riqualificazione di tali attrezzature.
Art. 4.
(Corsi di alfabetizzazione
informatica e telematica).
1. Al fine di incentivare la diffusione della formazione
informatica e telematica, le scuole, in orario
extrascolastico, possono impegnare le proprie dotazioni
informatiche e telematiche per la realizzazione di corsi di
alfabetizzazione informatica.
2. Ai corsi di alfabetizzazione informatica di cui al
comma 1 possono accedere:
a) i lavoratori, previo accordo tra le parti
sociali, anche attraverso le procedure di utilizzo delle 150
ore, previste dal patto sociale in materia di formazione e
riduzione di orari; a tale fine, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, emana un decreto per
l'attuazione del presente articolo, nei limiti delle risorse,
preordinate alla riduzione degli orari di lavoro, del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236;
b) i giovani disoccupati, i pensionati e tutti i
cittadini interessati; a tale fine le amministrazioni locali,
in accordo con le scuole, garantiscono la disponibilità di
istruttori informatici.
3. Le modalità per garantire l'accesso all'uso delle
dotazioni informatiche delle scuole, e per l'attuazione dei
corsi di alfabetizzazione informatica ai sensi di quanto
stabilito dal presente articolo, sono stabilite dai capi di
istituto, sentiti gli organi collegiali dell'istituto
medesimo.
Art. 5.
(Cofinanziamenti per i corsi di
alfabetizzazione informatica).
1. Nell'ambito e nel rispetto della autonomia dei singoli
istituti, il capo di istituto può decidere di integrare, di
intesa con il consiglio di istituto, lo stanziamento di spesa
assegnato per l'attrezzatura strumentale e didattica
finalizzata alla alfabetizzazione informatica e telematica,
con sottoscrizioni o sponsorizzazioni da parte di enti
pubblici o privati, di cui è tenuto a dare preventiva
informazione al dirigente dell'ufficio scolastico regionale
competente.
Art. 6.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, entro
il 30 luglio di ogni anno, alla presentazione al Parlamento di
una relazione, corredata da apposita documentazione, sullo
stato di attuazione della presente legge e sui risultati
conseguiti.