XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 199




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge tutela i minori che praticano attività sportiva, garantendo loro il diritto allo studio, alla famiglia e qualsiasi altra condizione protesa ad una loro corretta crescita.


Art. 2.

(Divieti e autorizzazioni).

        1. Ai fini della presente legge le società sportive, sotto qualsiasi forma costituite, non possono tesserare minori di anni sedici, se non munite di autorizzazione rilasciata dal comune dove la società stessa ha sede, secondo quanto previsto dall'articolo 3.
        2. Il divieto di cui al comma 1 concerne anche il tesseramento di minori provenienti da altri Paesi e si applica altresì a qualsiasi associazione, ente o organismo sportivo che, per il perseguimento delle proprie finalità, tessera minori di anni sedici.
        3. Ai minori provenienti da Paesi extracomunitari si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.
        4. E' fatto divieto ai soggetti che esercitano la professione di procuratore sportivo di assumere l'incarico per il tesseramento di minori di anni diciotto.


Art. 3.

(Obblighi).

        1. I soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2 sono obbligati a comunicare annualmente al comune dove hanno la propria sede i nominativi dei minori di anni sedici che essi intendono tesserare.
        2. I comuni interessati, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, accertano che i minori di anni quindici risiedano insieme al proprio nucleo familiare o siano in situazioni del tutto equivalenti ed assolvano l'obbligo scolastico attraverso l'iscrizione e la frequenza ad un istituto riconosciuto e che i minori compresi nella fascia di età tra i quindici ed i sedici anni, a prescindere dalla residenza con il proprio nucleo familiare, siano stabilmente residenti in un comune della regione in cui svolgono l'attività sportiva, ovvero in un'altra regione, purchè in una provincia confinante con quella in cui svolgono l'attività sportiva.
        3. In mancanza di uno dei presupposti previsti dal comma 2, il comune non rilascia autorizzazione al tesseramento del minore.


Art. 4.

(Sanzioni).

        1. Chiunque contravviene a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 è punito con la multa da lire 30 milioni a lire 200 milioni.



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