XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 199
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge tutela i minori che praticano
attività sportiva, garantendo loro il diritto allo studio,
alla famiglia e qualsiasi altra condizione protesa ad una loro
corretta crescita.
Art. 2.
(Divieti e autorizzazioni).
1. Ai fini della presente legge le società sportive, sotto
qualsiasi forma costituite, non possono tesserare minori di
anni sedici, se non munite di autorizzazione rilasciata dal
comune dove la società stessa ha sede, secondo quanto previsto
dall'articolo 3.
2. Il divieto di cui al comma 1 concerne anche il
tesseramento di minori provenienti da altri Paesi e si applica
altresì a qualsiasi associazione, ente o organismo sportivo
che, per il perseguimento delle proprie finalità, tessera
minori di anni sedici.
3. Ai minori provenienti da Paesi extracomunitari si
applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n.
535.
4. E' fatto divieto ai soggetti che esercitano la
professione di procuratore sportivo di assumere l'incarico per
il tesseramento di minori di anni diciotto.
Art. 3.
(Obblighi).
1. I soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni
dell'articolo 2 sono obbligati a comunicare annualmente al
comune dove hanno la propria sede i nominativi dei minori di
anni sedici che essi intendono tesserare.
2. I comuni interessati, ricevuta la comunicazione di cui
al comma 1, accertano che i minori di anni quindici risiedano
insieme al proprio nucleo familiare o siano in situazioni del
tutto equivalenti ed assolvano l'obbligo scolastico attraverso
l'iscrizione e la frequenza ad un istituto riconosciuto e che
i minori compresi nella fascia di età tra i quindici ed i
sedici anni, a prescindere dalla residenza con il proprio
nucleo familiare, siano stabilmente residenti in un comune
della regione in cui svolgono l'attività sportiva, ovvero in
un'altra regione, purchè in una provincia confinante con
quella in cui svolgono l'attività sportiva.
3. In mancanza di uno dei presupposti previsti dal comma
2, il comune non rilascia autorizzazione al tesseramento del
minore.
Art. 4.
(Sanzioni).
1. Chiunque contravviene a quanto previsto dagli articoli
2 e 3 è punito con la multa da lire 30 milioni a lire 200
milioni.