|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Al comma 3
dell'articolo 343 del codice
di procedura penale, il
secondo periodo è sostituito
dal seguente: "Tuttavia,
quando l'autorizzazione a
procedere o l'autorizzazione
al compimento di determinati
atti sono prescritte da
disposizioni della
Costituzione o di leggi
costituzionali, si applicano
tali disposizioni, nonché, in
quanto compatibili con esse,
quelle di cui agli articoli
344, 345 e 346". |
Identico. |
|
|
|
|
1. L'articolo 68, primo
comma, della Costituzione si
applica in ogni caso per la
presentazione di disegni o
proposte di legge,
emendamenti, ordini del
giorno, mozioni e
risoluzioni, per le
interpellanze e le
interrogazioni, per gli
interventi nelle Assemblee e
negli altri organi delle
Camere, per qualsiasi
espressione di voto comunque
formulata, per ogni altro
atto parlamentare, per ogni
altra attività di ispezione,
di divulgazione, di critica e
di denuncia politica,
connessa alla funzione di
parlamentare, espletata anche
fuori del Parlamento. |
1. Identico. |
|
2. Quando in un
procedimento giurisdizionale
è rilevata o eccepita
l'applicabilità dell'articolo
68, primo comma, della
Costituzione, il giudice
dispone, anche d'ufficio, se
del caso, l'immediata
separazione del procedimento
stesso da quelli
eventualmente riuniti. |
2. Identico. |
|
3. Nei casi di cui al
comma 1 del presente articolo
e in ogni altro caso in cui
ritenga applicabile
l'articolo 68, primo comma,
della Costituzione il giudice
provvede con sentenza in ogni
stato e grado del processo
penale, a norma dell'articolo
129 del codice di procedura
penale; nel corso delle
indagini preliminari
pronuncia decreto di
archiviazione ai sensi
dell'articolo 409 del codice
di procedura penale. Nel
processo civile, il giudice
pronuncia sentenza con i
provvedimenti necessari alla
sua definizione; le parti
sono invitate a precisare
immediatamente le conclusioni
ed i termini, previsti
dall'articolo 190 del codice
di procedura civile per il
deposito delle comparse
conclusionali e delle memorie
di replica, sono ridotti,
rispettivamente, a quindici e
cinque giorni. Analogamente
il giudice provvede in ogni
altro procedimento
giurisdizionale, anche
d'ufficio, in ogni stato e
grado. |
3. Identico. |
| 4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non im pugnabile, trasmettendo direttamente |
4. Identico. |
|
copia degli atti alla
Camera alla quale il membro
del Parlamento appartiene o
apparteneva al momento del
fatto. Se l'eccezione è
sollevata in un processo
civile dinanzi al giudice
istruttore, questi pronuncia
detta ordinanza nell'udienza
o entro cinque giorni. |
|
5. Se il giudice ha
disposto la trasmissione di
copia degli atti, a norma del
comma 4, il procedimento è
sospeso fino alla
deliberazione della Camera e
comunque non oltre il termine
di novanta giorni dalla
ricezione degli atti da parte
della Camera predetta. La
Camera interessata può
disporre una proroga del
termine non superiore a
trenta giorni. La sospensione
non impedisce, nel
procedimento penale, il
compimento degli atti non
ripetibili e, negli altri
procedimenti, degli atti
urgenti. |
5. Identico. |
|
6. Se la questione è
rilevata o eccepita nel corso
delle indagini preliminari,
il pubblico ministero
trasmette, entro dieci
giorni, gli atti al giudice,
perché provveda ai sensi dei
commi 3 o 4. |
6. Identico. |
|
7. La questione
dell'applicabilità
dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione può
essere sottoposta alla Camera
di appartenenza anche
direttamente da chi assume
che il fatto per il quale è
in corso un procedimento
giurisdizionale di
responsabilità nei suoi
confronti concerne i casi di
cui al comma 1. La Camera può
chiedere che il giudice
sospenda il procedimento, ai
sensi del comma 5. |
7. Identico. |
|
8. Nei casi di cui ai
commi 4, 6 e 7 e in ogni
altro caso in cui sia
altrimenti investita della
questione, la Camera
trasmette all'autorità
giudiziaria la propria
deliberazione; se questa è
favorevole all'applicazione
dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione, il
giudice adotta senza ritardo
i provvedimenti indicati al
comma 3 e il pubblico
ministero formula la
richiesta di
archiviazione. |
8. Identico. |
|
9. Le disposizioni di
cui ai commi precedenti si
applicano, in quanto
compatibili, ai procedimenti
disciplinari, sostituita al
giudice l'autorità investita
del procedimento. |
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento. La sospensione del procedimento disciplinare, ove disposta, comporta la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione, nonché di ogni altro termine dal cui |
|
decorso possa derivare
pregiudizio ad una
parte. |
|
|
|
|
1. Quando occorre
eseguire nei confronti di un
membro del Parlamento
perquisizioni personali o
domiciliari, ispezioni
personali, intercettazioni,
in qualsiasi forma, di
conversazioni o
comunicazioni, sequestri di
corrispondenza, o acquisire
tabulati di comunicazioni,
ovvero, quando occorre
procedere al fermo,
all'esecuzione di una misura
cautelare personale
coercitiva o interdittiva
ovvero all'esecuzione
dell'accompagnamento
coattivo, nonché di misure di
sicurezza o di prevenzione
aventi natura personale e di
ogni altro provvedimento
privativo della libertà
personale, l'autorità
competente richiede
direttamente l'autorizzazione
della Camera alla quale il
soggetto appartiene. |
Identico. |
|
2. L'autorizzazione è
richiesta dall'autorità che
ha emesso il provvedimento da
eseguire; in attesa
dell'autorizzazione
l'esecuzione del
provvedimento rimane
sospesa. |
|
3. L'autorizzazione
non è richiesta se il membro
del Parlamento è colto
nell'atto di commettere un
delitto per il quale è
previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza
ovvero si tratta di eseguire
una sentenza irrevocabile di
condanna. |
|
4. In caso di
scioglimento della Camera
alla quale il parlamentare
appartiene, la richiesta di
autorizzazione perde
efficacia a decorrere
dall'inizio della successiva
legislatura e può essere
rinnovata e presentata alla
Camera competente all'inizio
della legislatura stessa. |
|
|
|
|
1. Con l'ordinanza
prevista dall'articolo 2,
comma 4, e con la richiesta
di autorizzazione prevista
dall'articolo 3, l'autorità
competente enuncia il fatto
per il quale è in corso il
procedimento indicando le
norme di legge che si
assumono violate e fornisce
alla Camera gli elementi su
cui fonda il
provvedimento. |
1. Con l'ordinanza
prevista dall'articolo
3, comma 4, e con la
richiesta di autorizzazione
prevista dall'articolo
4, l'autorità competente
enuncia il fatto per il quale
è in corso il procedimento
indicando le norme di legge
che si assumono violate e
fornisce alla Camera gli
elementi su cui fonda il
provvedimento. |
|
|
|
|
1. Fuori dalle ipotesi
previste dall'articolo 3, il
giudice per le indagini
preliminari, anche su istanza
delle parti ovvero del
parlamentare interessato,
qualora ritenga irrilevanti,
in tutto o in parte, ai fini
del procedimento i verbali e
le registrazioni delle
conversazioni o comunicazioni
intercettate in qualsiasi
forma nel corso di
procedimenti riguardanti
terzi, alle quali hanno preso
parte membri del Parlamento,
ovvero i tabulati di
comunicazioni acquisiti nel
corso dei medesimi
procedimenti, sentite le
parti, a tutela della
riservatezza, ne decide, in
camera di consiglio, la
distruzione integrale ovvero
delle parti ritenute
irrilevanti, a norma
dell'articolo 269, commi 2 e
3, del codice di procedura
penale. |
1. Fuori dalle ipotesi
previste dall'articolo
4, il giudice per le
indagini preliminari, anche
su istanza delle parti ovvero
del parlamentare interessato,
qualora ritenga irrilevanti,
in tutto o in parte, ai fini
del procedimento i verbali e
le registrazioni delle
conversazioni o comunicazioni
intercettate in qualsiasi
forma nel corso di
procedimenti riguardanti
terzi, alle quali hanno preso
parte membri del Parlamento,
ovvero i tabulati di
comunicazioni acquisiti nel
corso dei medesimi
procedimenti, sentite le
parti, a tutela della
riservatezza, ne decide, in
camera di consiglio, la
distruzione integrale ovvero
delle parti ritenute
irrilevanti, a norma
dell'articolo 269, commi 2 e
3, del codice di procedura
penale. |
|
2. Qualora, su istanza
di una parte processuale,
sentite le altre parti nei
ter mini e nei modi di cui
all'articolo 268, comma 6,
del codice di procedura
penale, ritenga necessario
utilizzare le intercettazioni
o i tabulati di cui al comma
1, il giudice per le indagini
preliminari decide con
ordinanza e richiede, entro i
dieci giorni successivi,
l'autorizzazione della Camera
alla quale il membro del
Parlamento appartiene o
apparteneva al momento in cui
le conversazioni o le
comunicazioni sono state
intercettate. |
2. Identico. |
|
3. La richiesta di
autorizzazione è trasmessa
direttamente alla Camera
competente. In essa il
giudice per le indagini
preliminari enuncia il fatto
per il quale è in corso il
procedimento, indica le norme
di legge che si assumono
violate e gli elementi sui
quali la richiesta si fonda,
allegando altresì copia
integrale dei verbali, delle
registrazioni e dei tabulati
di comunicazioni. |
3. Identico. |
|
4. In caso di
scioglimento della Camera
alla quale il parlamentare
appartiene, la richiesta
perde efficacia a decorrere
dall'inizio della successiva
legislatura e può essere
rinnovata e presentata alla
Camera competente all'inizio
della legislatura stessa. |
4. Identico. |
| 5. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni è distrutta |
5. Identico. |
|
immediatamente, e comunque
non oltre i dieci giorni
dalla comunicazione del
diniego. |
|
6. Tutti i verbali, le
registrazioni e i tabulati di
comunicazioni acquisiti in
violazione del disposto del
presente articolo devono
essere dichiarati
inutilizzabili dal giudice in
ogni stato e grado del
procedimento. |
6. Identico. |
|
|
|
|
1. Nei procedimenti in
corso alla data di entrata in
vigore della presente legge,
le disposizioni dell'articolo
5 si osservano solo se le
intercettazioni non sono già
state utilizzate in
giudizio. |
1. Nei procedimenti in
corso alla data di entrata in
vigore della presente legge,
le disposizioni dell'articolo
6 si osservano solo se le
intercettazioni non sono già
state utilizzate in
giudizio. |
|
|
|
|
1. Restano validi gli
atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge
15 novembre 1993, n. 455,
14 gennaio 1994, n. 23,
17 marzo 1994, n. 176,
16 maggio 1994, n. 291,
15 luglio 1994, n. 447,
8 settembre 1994, n. 535,
9 novembre 1994, n. 627,
13 gennaio 1995, n. 7,
13 marzo 1995, n. 69,
12 maggio 1995, n. 165,
7 luglio 1995, n. 276,
7 settembre 1995, n. 374,
8 novembre 1995, n. 466,
8 gennaio 1996, n. 9,
12 marzo 1996, n. 116,
10 maggio 1996, n. 253,
10 luglio 1996, n. 357,
6 settembre 1996, n. 466,
e 23 ottobre 1996, n. 555. |
Identico. |
|
|
|
|
1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
Frontespizio |