XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 185
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura
penale il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o
l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono
prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi
costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in
quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344,
345 e 346".
Art. 2.
1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si
applica in ogni caso per la presentazione di disegni o
proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e
risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli
interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere,
per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni
altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione,
di divulgazione, di critica e di denuncia, collegata alla
funzione di parlamentare, espletata anche fuori del
Parlamento.
2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o
eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del
caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da
quelli eventualmente riuniti.
3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in
ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68,
primo comma, della Costituzione il giudice provvede con
sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma
dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso
delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione
ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Se
l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione è ritenuta nel processo civile, il giudice
pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua
definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente
le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del
codice di procedura civile per il deposito delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti,
rispettivamente, a dieci e cinque giorni. Analogamente il
giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale,
anche d'ufficio, in ogni stato e grado.
4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente
l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede
senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo
direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro
del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto.
Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al
giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza
nell'udienza o entro cinque giorni.
5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia
degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso
fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il
termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte
della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una
proroga del termine non superiore a trenta giorni. La
sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il
compimento degli atti non ripetibili e, negli altri
procedimenti, degli atti urgenti. In caso di scioglimento
della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la
ordinanza di trasmissione di copia degli atti di cui al comma
4 perde ogni effetto e può essere rinnovata all'inizio della
successiva legislatura.
6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle
indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro
dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi
dei commi 3 e 4.
7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla
Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il
fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale
di responsabilità nei suoi confronti concerne opinioni
espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni
parlamentari. La Camera può chiedere che il giudice sospenda
il procedimento, ai sensi del comma 5.
8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso
in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera
trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione;
se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza
ritardo i provvedimenti indicati nel comma 3 e il pubblico
ministero formula la richiesta di archiviazione.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti
disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del
procedimento.
Art. 3.
1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del
Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni
personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza,
ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di
una misura cautelare personale o all'esecuzione
dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o
di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro
provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità
competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera
alla quale il soggetto appartiene.
2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha
emesso il provvedimento da eseguire; in attesa
dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane
sospesa.
3. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del
Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il
quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si
tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.
Art. 4.
1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 2, comma 4, e
con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 3,
l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso
il procedimento indicando le norme di legge che si assumono
violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il
provvedimento.
Art. 5.
1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, il
giudice per le indagini preliminari, qualora ritenga
irrilevanti ai fini del procedimento i verbali e le
registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate
in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti
terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento o
nelle quali di essi si è fatta menzione, sentite le parti, a
tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio,
la distruzione, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del
codice di procedura penale.
2. Qualora, su istanza del pubblico ministero, sentiti i
difensori delle parti nei termini e nei modi di cui
all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale,
ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al
comma 1, il giudice per le indagini preliminari richiede,
entro dieci giorni, l'autorizzazione della Camera alla quale
il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento
in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state
intercettate.
3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa
direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le
indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso
il procedimento, indica le norme di legge che si assumono
violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda,
allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni.
4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la
Camera abbia provveduto, il giudice per le indagini
preliminari, su istanza del pubblico ministero, può
reiterarla.
5. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta
perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla
Camera competente all'inizio della successiva legislatura.
6. Se l'autorizzazione viene negata, o il giudice per le
indagini preliminari non ritiene di reiterare la richiesta ai
sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni è
distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni
dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine
di cui al medesimo comma 4.
7. Tutte le intercettazioni e le comunicazioni acquisite
in violazione del disposto del presente articolo devono essere
dichiarate inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado
del procedimento.
Art. 6.
1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 5
si osservano solo se le intercettazioni non sono già state
utilizzate in giudizio.
Art. 7.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993,
n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16
maggio 1994, n. 291, 15 luglio 1994, n. 447, 8 settembre 1994,
n. 535, 9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995, n. 7, 13
marzo 1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n.
276, 7 settembre 1995, n. 374, 8 novembre 1995, n. 466, 8
gennaio 1996, n. 9, 12 marzo 1996, n. 116, 10 maggio 1996, n.
253, 10 luglio 1996, n. 357, 6 settembre 1996, n. 466 e 23
ottobre 1996, n. 555.
Art. 8.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.